Art. 107 
 
                            (Sospensione) 
 
  1. In tutti i  casi  in  cui  ricorrano  circostanze  speciali  che
impediscono in via temporanea che  i  lavori  procedano  utilmente  a
regola  d'arte,  e  che  non  siano  prevedibili  al  momento   della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo' disporre  la
sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando,  se  possibile
con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il
verbale di sospensione, con l'indicazione  delle  ragioni  che  hanno
determinato  l'interruzione  dei  lavori,  nonche'  dello  stato   di
avanzamento  dei  lavori,  delle  opere  la  cui  esecuzione   rimane
interrotta e delle cautele adottate affinche' alla ripresa le  stesse
possano essere continuate ed ultimate senza  eccessivi  oneri,  della
consistenza della forza lavoro  e  dei  mezzi  d'opera  esistenti  in
cantiere al momento della sospensione. Il  verbale  e'  inoltrato  al
responsabile del procedimento entro cinque giorni  dalla  data  della
sua redazione. 
  2. La sospensione puo',  altresi',  essere  disposta  dal  RUP  per
ragioni di necessita' o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione
di  finanziamenti  per  esigenze  di  finanza  pubblica.  Qualora  la
sospensione, o  le  sospensioni,  durino  per  un  periodo  di  tempo
superiore  ad  un  quarto  della  durata  complessiva  prevista   per
l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino  sei  mesi
complessivi, l'esecutore puo' chiedere la risoluzione  del  contratto
senza indennita'; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i  termini  suddetti.  Nessun  indennizzo  e'
dovuto all'esecutore negli altri casi. 
  3. La sospensione e' disposta per il tempo strettamente necessario.
Cessate le  cause  della  sospensione,  il  RUP  dispone  la  ripresa
dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale 
  4. Ove successivamente alla  consegna  dei  lavori  insorgano,  per
cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che  impediscano
parzialmente il  regolare  svolgimento  dei  lavori,  l'esecutore  e'
tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede
alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto  in
apposito verbale. Le  contestazioni  dell'esecutore  in  merito  alle
sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei  verbali
di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le  sospensioni
inizialmente legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione  nel
verbale di ripresa dei lavori;  qualora  l'esecutore  non  intervenga
alla firma dei verbali o si rifiuti  di  sottoscriverli,  deve  farne
espressa riserva sul registro di contabilita'. Quando la  sospensione
supera il quarto del tempo contrattuale complessivo  il  responsabile
del procedimento da' avviso all'ANAC. In caso di  mancata  o  tardiva
comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione
appaltante di importo compreso tra  50  e  200  euro  per  giorno  di
ritardo. 
  5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in  grado
di ultimare i lavori nel termine fissato puo' richiederne la proroga,
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
In ogni caso la sua concessione non pregiudica  i  diritti  spettanti
all'esecutore per l'eventuale imputabilita' della maggiore  durata  a
fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di  proroga  decide  il
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro
trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori
nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla  data
del  verbale  di  consegna  ovvero,  in  caso  di  consegna  parziale
dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena
avvenuta, e' comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore  dei
lavori, il quale procede  subito  alle  necessarie  constatazioni  in
contraddittorio. L'esecutore non ha  diritto  allo  scioglimento  del
contratto ne' ad alcuna indennita' qualora i  lavori,  per  qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 
  6. Nel caso di sospensioni totali o parziali  dei  lavori  disposte
dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi
1, 2 e 4, l'esecutore puo' chiedere il risarcimento dei danni subiti,
quantificato sulla base di quanto  previsto  dall'articolo  1382  del
codice civile. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,  in  quanto
compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture. 
 
          Note all'art. 107 
              - Si riporta l'articolo 1382 del Codice civile: 
              "Art. 1382 (Effetti della clausola penale) 
              La  clausola,  con  cui  si  conviene  che,   in   caso
          d'inadempimento o  di  ritardo  nell'adempimento,  uno  dei
          contraenti e' tenuto  a  una  determinata  prestazione,  ha
          l'effetto di  limitare  il  risarcimento  alla  prestazione
          promessa, se non e' stata convenuta la  risarcibilita'  del
          danno ulteriore. 
              La penale e' dovuta indipendentemente dalla  prova  del
          danno.".