Art. 110 
 
 
(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore  o  di
   risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione). 
 
  1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento,  di  liquidazione
coatta  e  concordato  preventivo,  ovvero  procedura  di  insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione  del
contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal  contratto
ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, interpellano progressivamente  i  soggetti
che hanno partecipato all'originaria procedura  di  gara,  risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un  nuovo  contratto
per l'affidamento del completamento dei lavori. 
  2. L'affidamento avviene alle  medesime  condizioni  gia'  proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
  3.  Il   curatore   del   fallimento,   autorizzato   all'esercizio
provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato  con  continuita'
aziendale, su autorizzazione del giudice  delegato,  sentita  l'ANAC,
possono: 
  a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e  appalti
di  lavori,  forniture  e  servizi  ovvero  essere   affidatario   di
subappalto; 
  b) eseguire i  contratti  gia'  stipulati  dall'impresa  fallita  o
ammessa al concordato con continuita' aziendale. 
  4. L'impresa ammessa al concordato con  continuita'  aziendale  non
necessita di avvalimento di requisiti di  altro  soggetto.  L'impresa
ammessa al concordato con  cessione  di  beni  o  che  ha  presentato
domanda di concordato a norma dell'articolo  161,  sesto  comma,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, puo' eseguire i  contratti  gia'
stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC. 
  5.  L'ANAC,  sentito  il  giudice  delegato,  puo'  subordinare  la
partecipazione, l'affidamento di subappalti  e  la  stipulazione  dei
relativi contratti alla necessita' che il  curatore  o  l'impresa  in
concordato si  avvalgano  di  un  altro  operatore  in  possesso  dei
requisiti di carattere generale, di capacita'  finanziaria,  tecnica,
economica, nonche' di  certificazione,  richiesti  per  l'affidamento
dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e
della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del
contratto, le risorse  necessarie  all'esecuzione  dell'appalto  e  a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in  cui  questa  nel  corso
della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto,  non  sia  per
qualsiasi  ragione  piu'  in  grado  di  dare   regolare   esecuzione
all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi: 
  a) se l'impresa non e' in regola con i pagamenti delle retribuzioni
dei dipendenti  e  dei  versamenti  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali; 
  b) se l'impresa non e' in possesso  dei  requisiti  aggiuntivi  che
l'ANAC individua con apposite linee guida. 
  6. Restano ferme le  disposizioni  previste  dall'articolo  32  del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  in   materia   di   misure
straordinarie di gestione di imprese  nell'ambito  della  prevenzione
della corruzione. 
 
          Note all'art. 110 
              - Si riporta l'articolo 88 del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi  antimafia  e
          delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni  in
          materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
          1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136): 
              "Art. 88 (Termini per il rilascio  della  comunicazione
          antimafia) 
              1.  Il  rilascio  della  comunicazione   antimafia   e'
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati nazionale  unica  quando  non  emerge,  a  carico  dei
          soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
          di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali
          casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la
          stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla  banca
          dati nazionale unica. 
              2.  Quando  dalla  consultazione   della   banca   dati
          nazionale  unica  emerge  la  sussistenza   di   cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto di cui  all'articolo
          67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e  accerta
          la  corrispondenza  dei  motivi   ostativi   emersi   dalla
          consultazione  della  banca  dati  nazionale   unica   alla
          situazione  aggiornata   del   soggetto   sottoposto   agli
          accertamenti. 
              3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2
          diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione
          antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche
          medesime diano esito  negativo,  il  prefetto  rilascia  la
          comunicazione  antimafia  liberatoria  attestando  che   la
          stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla  banca
          dati nazionale unica. 
              3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando
          la  consultazione  della  banca  dati  nazionale  unica  e'
          eseguita per un soggetto che risulti non censito. 
              4. Nei casi  previsti  dai  commi  2,  3  e  3-bis,  il
          prefetto rilascia la comunicazione antimafia  entro  trenta
          giorni dalla data della consultazione di  cui  all'articolo
          87, comma 1. 
              4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti
          di cui all'articolo 83, commi 1 e  2,  procedono  anche  in
          assenza della comunicazione antimafia, previa  acquisizione
          dell'autocertificazione di cui  all'articolo  89.  In  tale
          caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni  e  le
          altre erogazioni di cui all'articolo  67  sono  corrisposti
          sotto  condizione  risolutiva   e   i   soggetti   di   cui
          all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni  e
          le concessioni o recedono dai  contratti,  fatto  salvo  il
          pagamento  del  valore  delle  opere  gia'  eseguite  e  il
          rimborso  delle  spese  sostenute  per   l'esecuzione   del
          rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. 
              4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis  si
          applicano  anche  quando  la  sussistenza  delle  cause  di
          decadenza, di sospensione o di divieto di cui  all'articolo
          67 e' accertata successivamente alla stipula del contratto,
          alla  concessione  di  lavori   o   all'autorizzazione   al
          subcontratto. 
              4-quater.  Il  versamento  delle  erogazioni   di   cui
          all'articolo 67, comma 1, lettera g) puo'  essere  in  ogni
          caso sospeso fino alla  ricezione  da  parte  dei  soggetti
          richiedenti di cui all'articolo 83,  commi  1  e  2,  della
          comunicazione antimafia liberatoria. 
              4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva e'
          comunicata dal prefetto,  entro  cinque  giorni  dalla  sua
          adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata,
          secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  79,  comma
          5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.". 
              - Si riporta l'articolo 161,  sesto  comma,  del  Regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa): 
              "Art. 161 (Domanda di concordato) 
              (Omissis) 
              L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la
          domanda di concordato unitamente ai bilanci  relativi  agli
          ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo  dei  creditori
          con l'indicazione dei rispettivi crediti,  riservandosi  di
          presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui
          ai commi secondo e  terzo  entro  un  termine  fissato  dal
          giudice,  compreso  fra  sessanta  e  centoventi  giorni  e
          prorogabile, in presenza di  giustificati  motivi,  di  non
          oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa
          e con conservazione  sino  all'omologazione  degli  effetti
          prodotti dal ricorso, il debitore puo'  depositare  domanda
          ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma.  In  mancanza,
          si applica l'articolo  162,  commi  secondo  e  terzo.  Con
          decreto motivato che fissa  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo,  il  tribunale  puo'   nominare   il   commissario
          giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si
          applica  l'articolo  170,  secondo  comma.  Il  commissario
          giudiziale, quando accerta che  il  debitore  ha  posto  in
          essere una delle condotte previste dall'articolo 173,  deve
          riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme  del
          procedimento  di  cui  all'articolo  15  e  verificata   la
          sussistenza  delle  condotte  stesse,  puo',  con  decreto,
          dichiarare improcedibile  la  domanda  e,  su  istanza  del
          creditore o su richiesta del pubblico ministero,  accertati
          i presupposti di cui agli  articoli  1  e  5,  dichiara  il
          fallimento   del   debitore   con   contestuale    sentenza
          reclamabile a norma dell'articolo 18. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta l'articolo 32 del decreto-legge 24  giugno
          2014, n. 90 (Misure urgenti per  la  semplificazione  e  la
          trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli  uffici
          giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n. 114: 
              "Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno  e
          monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della
          corruzione) 
              1. Nell'ipotesi in cui l'autorita' giudiziaria  proceda
          per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p.,  319
          c.p., 319-bis c.p.,  319-ter  c.p.,  319-quater  c.p.,  320
          c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353  c.p.  e
          353-bis c.p., ovvero, in presenza  di  rilevate  situazioni
          anomale e comunque  sintomatiche  di  condotte  illecite  o
          eventi criminali attribuibili ad un'impresa  aggiudicataria
          di un appalto per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche,
          servizi o forniture, nonche' ad una  impresa  che  esercita
          attivita'  sanitaria  per  conto  del  Servizio   sanitario
          nazionale  in  base  agli  accordi  contrattuali   di   cui
          all'articolo  8-quinquies  del   decreto   legislativo   30
          dicembre 1992, n.  502,  ovvero  ad  un  concessionario  di
          lavori pubblici o ad un contraente generale, il  Presidente
          dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e,  in
          presenza  di  fatti  gravi  e  accertati  anche  ai   sensi
          dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del  presente  decreto,
          propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui
          ha sede la stazione appaltante, alternativamente: 
              a) di ordinare la  rinnovazione  degli  organi  sociali
          mediante la sostituzione  del  soggetto  coinvolto  e,  ove
          l'impresa  non  si  adegui  nei   termini   stabiliti,   di
          provvedere  alla  straordinaria   e   temporanea   gestione
          dell'impresa limitatamente  alla  completa  esecuzione  del
          contratto  d'appalto  ovvero  dell'accordo  contrattuale  o
          della concessione; 
              b) di  provvedere  direttamente  alla  straordinaria  e
          temporanea   gestione   dell'impresa   limitatamente   alla
          completa  esecuzione  del  contratto  di   appalto   ovvero
          dell'accordo contrattuale o della concessione. 
              2. Il Prefetto,  previo  accertamento  dei  presupposti
          indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita'  dei
          fatti  oggetto   dell'indagine,   intima   all'impresa   di
          provvedere al rinnovo degli organi sociali  sostituendo  il
          soggetto coinvolto  e  ove  l'impresa  non  si  adegui  nel
          termine di  trenta  giorni  ovvero  nei  casi  piu'  gravi,
          provvede nei  dieci  giorni  successivi  con  decreto  alla
          nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non
          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di
          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo 39, comma  1,  del  decreto
          legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.  Il  predetto  decreto
          stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
          funzionali  alla  realizzazione  dell'opera  pubblica,   al
          servizio o alla  fornitura  oggetto  del  contratto  ovvero
          dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo. 
              2-bis. Nell'ipotesi di impresa che  esercita  attivita'
          sanitaria per conto del  Servizio  sanitario  nazionale  in
          base  agli  accordi  contrattuali   di   cui   all'articolo
          8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 e'  adottato
          d'intesa con il  Ministro  della  salute  e  la  nomina  e'
          conferita  a  soggetti  in  possesso   di   curricula   che
          evidenzino qualificate  e  comprovate  professionalita'  ed
          esperienza di gestione sanitaria. 
              3. Per  la  durata  della  straordinaria  e  temporanea
          gestione dell'impresa, sono attribuiti agli  amministratori
          tutti  i   poteri   e   le   funzioni   degli   organi   di
          amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio  dei
          poteri   di   disposizione   e   gestione   dei    titolari
          dell'impresa. Nel  caso  di  impresa  costituita  in  forma
          societaria,  i  poteri  dell'assemblea  sono  sospesi   per
          l'intera durata della misura. 
              4. L'attivita' di temporanea e  straordinaria  gestione
          dell'impresa e' considerata di pubblica  utilita'  ad  ogni
          effetto e gli  amministratori  rispondono  delle  eventuali
          diseconomie dei risultati solo nei casi  di  dolo  o  colpa
          grave. 
              5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e  cessano
          comunque di produrre effetti in caso di  provvedimento  che
          dispone  la  confisca,  il  sequestro  o  l'amministrazione
          giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali
          o  per  l'applicazione  di  misure  di  prevenzione  ovvero
          dispone  l'archiviazione  del   procedimento.   L'autorita'
          giudiziaria conferma,  ove  possibile,  gli  amministratori
          nominati dal Prefetto. 
              6. Agli amministratori di cui  al  comma  2  spetta  un
          compenso quantificato con il decreto di nomina  sulla  base
          delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
          decreto legislativo  4  febbraio  2010  n.  14.  Gli  oneri
          relativi al  pagamento  di  tale  compenso  sono  a  carico
          dell'impresa. 
              7.  Nel  periodo  di  applicazione  della   misura   di
          straordinaria e temporanea gestione di cui al  comma  2,  i
          pagamenti  all'impresa  sono  corrisposti  al   netto   del
          compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2
          e  l'utile  d'impresa  derivante  dalla   conclusione   dei
          contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in
          via presuntiva  dagli  amministratori,  e'  accantonato  in
          apposito fondo e non puo'  essere  distribuito  ne'  essere
          soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede
          penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi  di
          impugnazione   o   cautelari   riguardanti   l'informazione
          antimafia interdittiva. 
              8. Nel caso in cui  le  indagini  di  cui  al  comma  1
          riguardino componenti di organi societari diversi da quelli
          di cui al medesimo comma e' disposta la misura di  sostegno
          e monitoraggio  dell'impresa.  Il  Prefetto  provvede,  con
          decreto, adottato secondo le modalita' di cui al  comma  2,
          alla nomina di uno o piu' esperti, in numero  comunque  non
          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di
          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo 39, comma  1,  del  decreto
          legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  con  il  compito  di
          svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio  dell'impresa.
          A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni
          operative,  elaborate  secondo  riconosciuti  indicatori  e
          modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi,
          al   sistema   di   controllo   interno   e   agli   organi
          amministrativi e di controllo. 
              9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta  un  compenso,
          quantificato con il decreto di  nomina,  non  superiore  al
          cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base  delle
          tabelle allegate al  decreto  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo  4  febbraio  2010  n.  14.  Gli  oneri
          relativi al  pagamento  di  tale  compenso  sono  a  carico
          dell'impresa. 
              10. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche nei  casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal
          Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e  sussista
          l'urgente  necessita'  di   assicurare   il   completamento
          dell'esecuzione   del   contratto    ovvero    dell'accordo
          contrattuale,  ovvero  la  sua  prosecuzione  al  fine   di
          garantire   la   continuita'   di   funzioni   e    servizi
          indifferibili  per  la  tutela  di  diritti   fondamentali,
          nonche' per la salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  o
          dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
          presupposti di cui all'articolo 94, comma  3,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  In  tal  caso,  le
          misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
          ne informa il Presidente dell'ANAC.  Nei  casi  di  cui  al
          comma 2-bis,  le  misure  sono  disposte  con  decreto  del
          Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
          misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
          in  caso  di  passaggio  in  giudicato   di   sentenza   di
          annullamento dell'informazione antimafia  interdittiva,  di
          ordinanza che dispone, in  via  definitiva,  l'accoglimento
          dell'istanza cautelare  eventualmente  proposta  ovvero  di
          aggiornamento dell'esito  della  predetta  informazione  ai
          sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
          seguito  dell'adeguamento  dell'impresa  alle   indicazioni
          degli esperti. 
              10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso
          di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale
          di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo  30
          dicembre 1992,  n.  502,  si  applicano  ad  ogni  soggetto
          privato titolare dell'accordo, anche nei casi  di  soggetto
          diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite
          o eventi criminosi posti in essere ai  danni  del  Servizio
          sanitario nazionale.".