Art. 112 
 
 
                  (Appalti e concessioni riservati) 
 
  1. Fatte salve le disposizioni vigenti in  materia  di  cooperative
sociali  e  di  imprese  sociali,  le  stazioni  appaltanti   possono
riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e  a
quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad  operatori
economici e a cooperative  sociali  e  loro  consorzi  il  cui  scopo
principale sia l'integrazione sociale e professionale  delle  persone
con disabilita' o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione  nel
contesto di programmi di lavoro protetti  quando  almeno  il  30  per
cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da
lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati. 
  2. Ai sensi del  presente  articolo  si  considerano  soggetti  con
disabilita' quelli di cui all'articolo 1 della legge 12  marzo  1999,
n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della
legge  8  novembre  1991,  n.  381,  gli  ex  degenti   di   ospedali
psichiatrici,   anche   giudiziari,   i   soggetti   in   trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i  minori  in  eta'
lavorativa  in  situazioni  di  difficolta'  familiare,  le   persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e  gli
internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.
354 e successive modificazioni. 
  3.  Il  bando  di  gara  o  l'avviso   di   preinformazione   danno
espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata. 
 
          Note all'art. 112 
              - Si riporta l'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n.
          68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili): 
              "Art. 1 (Collocamento dei disabili) 
              1. La presente legge ha come  finalita'  la  promozione
          dell'inserimento  e  della  integrazione  lavorativa  delle
          persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di
          sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: 
              a)  alle  persone  in  eta'   lavorativa   affette   da
          minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai  portatori
          di handicap  intellettivo,  che  comportino  una  riduzione
          della capacita'  lavorativa  superiore  al  45  per  cento,
          accertata   dalle    competenti    commissioni    per    il
          riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita'  alla
          tabella indicativa delle  percentuali  di  invalidita'  per
          minorazioni e  malattie  invalidanti  approvata,  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto legislativo 23  novembre  1988,
          n. 509,  dal  Ministero  della  sanita'  sulla  base  della
          classificazione internazionale delle menomazioni  elaborata
          dalla Organizzazione mondiale della sanita',  nonche'  alle
          persone nelle condizioni di cui all'articolo  1,  comma  1,
          della legge 12 giugno 1984, n. 222; 
              b) alle persone invalide del lavoro  con  un  grado  di
          invalidita'  superiore   al   33   per   cento,   accertata
          dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in
          base alle disposizioni vigenti; 
              c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alla L.
          27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e  alla
          L. 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; 
              d) alle persone invalide di guerra, invalide civili  di
          guerra e invalide per  servizio  con  minorazioni  ascritte
          dalla  prima  all'ottava  categoria  di  cui  alle  tabelle
          annesse al testo unico delle norme in materia  di  pensioni
          di guerra,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23  dicembre  1978,  n.   915,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Agli effetti della presente legge si  intendono  per
          non vedenti coloro che sono colpiti da cecita'  assoluta  o
          hanno un residuo visivo  non  superiore  ad  un  decimo  ad
          entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si  intendono
          per sordomuti coloro che sono  colpiti  da  sordita'  dalla
          nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. 
              3.  Restano  ferme  le  norme   per   i   centralinisti
          telefonici non vedenti di cui alla legge 14 luglio 1957, n.
          594 , e successive  modificazioni,  alla  legge  28  luglio
          1960, n. 778 , alla legge 5 marzo 1965, n. 155 , alla legge
          11 aprile 1967, n. 231, alla legge 3 giugno 1971, n. 397, e
          alla  legge  29  marzo  1985,  n.  113,  le  norme  per   i
          massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alla
          legge 21 luglio 1961, n. 686 , e alla legge 19 maggio 1971,
          n. 403, le norme per i terapisti della  riabilitazione  non
          vedenti di cui alla legge 11 gennaio  1994,  n.  29,  e  le
          norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61
          della legge  20  maggio  1982,  n.  270.  Per  l'assunzione
          obbligatoria  dei  sordomuti  restano  altresi'  ferme   le
          disposizioni di cui agli articoli 6  e  7  della  legge  13
          marzo 1958, n. 308 . 
              4. L'accertamento delle condizioni  di  disabilita'  di
          cui al presente articolo, che danno diritto di accedere  al
          sistema  per  l'inserimento  lavorativo  dei  disabili,  e'
          effettuato dalle commissioni di cui  all'articolo  4  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104 , secondo i criteri  indicati
          nell'atto  di  indirizzo  e   coordinamento   emanato   dal
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  entro  centoventi
          giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1.  Con  il
          medesimo atto vengono stabiliti i criteri  e  le  modalita'
          per l'effettuazione delle  visite  sanitarie  di  controllo
          della permanenza dello stato invalidante. 
              5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del
          testo  unico   delle   disposizioni   per   l'assicurazione
          obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          professionali, approvato con decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , per la  valutazione  e
          la verifica della residua capacita' lavorativa derivante da
          infortunio sul lavoro e  malattia  professionale,  ai  fini
          dell'accertamento  delle  condizioni  di   disabilita'   e'
          ritenuta sufficiente  la  presentazione  di  certificazione
          rilasciata dall'INAIL. 
              6. Per i soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),
          l'accertamento delle condizioni di  disabilita'  che  danno
          diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo
          dei disabili continua ad essere effettuato ai  sensi  delle
          disposizioni del testo unico  delle  norme  in  materia  di
          pensioni di guerra, approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 dicembre 1978,  n.  915,  e  successive
          modificazioni. 
              7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono  tenuti
          a garantire la conservazione del posto  di  lavoro  a  quei
          soggetti   che,   non   essendo   disabili    al    momento
          dell'assunzione,  abbiano  acquisito  per  infortunio   sul
          lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'.". 
              - Si riporta l'articolo 4 della legge 8 novembre  1991,
          n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali): 
              "Art. 4 (Persone svantaggiate) 
              1. Nelle cooperative che svolgono le attivita'  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone
          svantaggiate gli invalidi fisici,  psichici  e  sensoriali,
          gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche  giudiziari,
          i    soggetti    in     trattamento     psichiatrico,     i
          tossicodipendenti,  gli  alcolisti,  i   minori   in   eta'
          lavorativa  in  situazioni  di  difficolta'  familiare,  le
          persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i
          condannati e gli internati ammessi alle misure  alternative
          alla  detenzione  e  al   lavoro   all'esterno   ai   sensi
          dell'articolo 21 della legge 26  luglio  1975,  n.  354,  e
          successive modificazioni. Si  considerano  inoltre  persone
          svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita', con il Ministro dell'interno e  con
          il Ministro per gli affari sociali, sentita la  commissione
          centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18  del
          citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 
              2. Le persone svantaggiate di cui  al  comma  1  devono
          costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori  della
          cooperativa  e,   compatibilmente   con   il   loro   stato
          soggettivo,  essere  socie  della  cooperativa  stessa.  La
          condizione  di  persona  svantaggiata  deve  risultare   da
          documentazione proveniente dalla pubblica  amministrazione,
          fatto salvo il diritto alla riservatezza. 
              3. Le  aliquote  complessive  della  contribuzione  per
          l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale
          dovute  dalle  cooperative  sociali,   relativamente   alla
          retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate  di  cui
          al presente articolo, con l'eccezione delle persone di  cui
          al comma 3-bis, sono ridotte a zero. 
              3-bis. Le aliquote di cui  al  comma  3,  dovute  dalle
          cooperative   sociali   relativamente   alle   retribuzioni
          corrisposte  alle  persone  detenute  o   internate   negli
          istituti  penitenziari,  agli  ex   degenti   di   ospedali
          psichiatrici  giudiziari  e  alle  persone   condannate   e
          internate ammesse al lavoro esterno ai sensi  dell'articolo
          21 della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni,  sono  ridotte  nella   misura   percentuale
          individuata ogni due anni con decreto  del  Ministro  della
          giustizia, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica.  Gli  sgravi
          contributivi di cui al presente comma si applicano  per  un
          periodo  successivo  alla   cessazione   dello   stato   di
          detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che
          hanno beneficiato di misure alternative alla  detenzione  o
          del lavoro all'esterno  ai  sensi  dell'articolo  21  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
          di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne
          hanno beneficiato.". 
              - Si riporta l'articolo 21 della legge 26 luglio  1975,
          n.  354  (Norme  sull'ordinamento  penitenziario  e   sulla
          esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative   della
          liberta'): 
              "Art. 21 (Lavoro all'esterno) 
              1. I detenuti e gli internati possono essere  assegnati
          al lavoro all'esterno  in  condizioni  idonee  a  garantire
          l'attuazione positiva degli scopi  previsti  dall'art.  15.
          Tuttavia, se si tratta  di  persona  condannata  alla  pena
          della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi  1,
          1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, l'assegnazione al  lavoro
          all'esterno  puo'  essere  disposta  dopo  l'espiazione  di
          almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque
          anni.   Nei   confronti   dei   condannati    all'ergastolo
          l'assegnazione puo' avvenire dopo  l'espiazione  di  almeno
          dieci anni. 
              2. I detenuti  e  gli  internati  assegnati  al  lavoro
          all'esterno sono avviati a prestare  la  loro  opera  senza
          scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria  per  motivi
          di  sicurezza.  Gli  imputati  sono   ammessi   al   lavoro
          all'esterno   previa   autorizzazione   della    competente
          autorita' giudiziaria. 
              3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro  deve
          svolgersi  sotto  il  diretto  controllo  della   direzione
          dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
          la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
          e del servizio sociale. 
              4. Per ciascun condannato o internato il  provvedimento
          di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo  dopo
          l'approvazione del magistrato di sorveglianza. 
              4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e  la
          disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo
          dell'art.  20  si  applicano  anche  ai  detenuti  ed  agli
          internati  ammessi  a  frequentare  corsi   di   formazione
          professionale all'esterno degli istituti penitenziari. 
              4-ter. I detenuti e  gli  internati  di  norma  possono
          essere assegnati a prestare la propria attivita'  a  titolo
          volontario e  gratuito,  tenendo  conto  anche  delle  loro
          specifiche  professionalita'   e   attitudini   lavorative,
          nell'esecuzione di progetti di pubblica utilita' in  favore
          della  collettivita'  da  svolgere  presso  lo  Stato,   le
          regioni, le province, i comuni, le  comunita'  montane,  le
          unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti
          o  organizzazioni,  anche  internazionali,  di   assistenza
          sociale, sanitaria e di  volontariato.  I  detenuti  e  gli
          internati possono essere inoltre assegnati  a  prestare  la
          propria attivita' a titolo volontario e gratuito a sostegno
          delle famiglie delle vittime dei reati  da  loro  commessi.
          L'attivita' e' in ogni caso svolta con  modalita'  che  non
          pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
          e di salute dei detenuti e degli  internati.  Sono  esclusi
          dalle previsioni  del  presente  comma  i  detenuti  e  gli
          internati per il delitto di cui  all'articolo  416-bis  del
          codice penale e per i delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
          agevolare l'attivita' delle associazioni in esso  previste.
          Si applicano, in quanto compatibili, le modalita'  previste
          nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
          274.".