Art. 113 
 
 
                  (Incentivi per funzioni tecniche) 
 
  1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori
ovvero al direttore  dell'esecuzione,  alla  vigilanza,  ai  collaudi
tecnici e amministrativi ovvero alle  verifiche  di  conformita',  al
collaudo  statico,  agli  studi  e  alle  ricerche   connessi,   alla
progettazione  dei  piani  di  sicurezza  e  di  coordinamento  e  al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  quando  previsti
ai  sensi  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n.  81,   alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione
di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli
stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli  lavori  negli
stati  di  previsione  della  spesa  o  nei  bilanci  delle  stazioni
appaltanti. 
  2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni
pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura
non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a
base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti  pubblici
esclusivamente per le attivita' di  programmazione  della  spesa  per
investimenti,  per   la   verifica   preventiva   dei   progetti   di
predisposizione  e  di  controllo  delle  procedure  di  bando  e  di
esecuzione  dei  contratti  pubblici,  di  responsabile   unico   del
procedimento,   di   direzione   dei    lavori    ovvero    direzione
dell'esecuzione  e  di  collaudo  tecnico  amministrativo  ovvero  di
verifica di conformita', di collaudatore statico ove  necessario  per
consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto  dei  documenti  a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 
  3.  L'ottanta  per  cento  delle  risorse  finanziarie  del   fondo
costituito ai sensi del comma 2e' ripartito,  per  ciascuna  opera  o
lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti  in
sede di contrattazione decentrata integrativa  del  personale,  sulla
base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i
rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento  e
i soggetti che svolgono le funzioni  tecniche  indicate  al  comma  1
nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi  anche
degli    oneri    previdenziali    e    assistenziali    a     carico
dell'amministrazione.  L'amministrazione  aggiudicatrice   o   l'ente
aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalita'  per  la  riduzione
delle risorse finanziarie connesse alla  singola  opera  o  lavoro  a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o  dei  costi  non  conformi
alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo  e'
disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio  preposto  alla
struttura competente, previo accertamento delle specifiche  attivita'
svolte  dai  predetti  dipendenti.  Gli  incentivi   complessivamente
corrisposti nel corso  dell'anno  al  singolo  dipendente,  anche  da
diverse amministrazioni, non possono superare l'importo  del  50  per
cento del trattamento economico complessivo  annuo  lordo.  Le  quote
parti dell'incentivo corrispondenti  a  prestazioni  non  svolte  dai
medesimi  dipendenti,  in  quanto  affidate   a   personale   esterno
all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto
accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma  2.  Il
presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale 
  4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo  di
cui al comma 2 ad esclusione di risorse  derivanti  da  finanziamenti
europei  o  da  altri  finanziamenti  a  destinazione  vincolata   e'
destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni,  strumentazioni  e
tecnologie  funzionali  a  progetti  di  innovazione  anche  per   il
progressivo uso  di  metodi  e  strumenti  elettronici  specifici  di
modellazione   elettronica   informativa   per   l'edilizia   e    le
infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo
e il miglioramento della capacita'  di  spesa  e  di  efficientamento
informatico,  con  particolare   riferimento   alle   metodologie   e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle  risorse
puo' essere utilizzato per l'attivazione  presso  le  amministrazioni
aggiudicatrici  di  tirocini  formativi  e  di  orientamento  di  cui
all'articolo 18  della  legge  24  giugno  1997,  n.  196  o  per  lo
svolgimento di  dottorati  di  ricerca  di  alta  qualificazione  nel
settore dei contratti  pubblici  previa  sottoscrizione  di  apposite
convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici superiori. 
  5. Per i compiti svolti dal personale  di  una  centrale  unica  di
committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori,
servizi  e  forniture  per  conto  di   altri   enti,   puo'   essere
riconosciuta, su richiesta della centrale unica di  committenza,  una
quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto  dal
comma 2. 
 
          Note all'art. 113 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.. 
              - Si riporta l'articolo 18 della legge 24 giugno  1997,
          n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione): 
              "Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento) 
              1. Al fine di  realizzare  momenti  di  alternanza  tra
          studio e lavoro e  di  agevolare  le  scelte  professionali
          mediante  la  conoscenza  diretta  del  mondo  del  lavoro,
          attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore
          di soggetti che hanno gia' assolto l'obbligo scolastico  ai
          sensi della legge 31 dicembre 1962, n.  1859,  con  decreto
          del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
          concerto  con  il  Ministro  della   pubblica   istruzione,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da adottarsi ai  sensi  dell'articolo  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro  nove  mesi  dalla
          data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge,
          disposizioni nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
          generali: 
              a) possibilita' di  promozione  delle  iniziative,  nei
          limiti  delle  risorse  rese  disponibili   dalla   vigente
          legislazione, anche su proposta  degli  enti  bilaterali  e
          delle associazioni sindacali dei datori  di  lavoro  e  dei
          lavoratori,   da   parte   di   soggetti   pubblici   o   a
          partecipazione pubblica e di soggetti  privati  non  aventi
          scopo di  lucro,  in  possesso  degli  specifici  requisiti
          preventivamente determinati in funzione di idonee  garanzie
          all'espletamento   delle   iniziative   medesime    e    in
          particolare:  agenzie  regionali  per  l'impiego  e  uffici
          periferici del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale;   universita';    provveditorati    agli    studi;
          istituzioni scolastiche statali e  istituzioni  scolastiche
          non statali che  rilascino  titoli  di  studio  con  valore
          legale; centri pubblici  di  formazione  e/o  orientamento,
          ovvero a partecipazione pubblica o operanti  in  regime  di
          convenzione  ai  sensi  dell'articolo  5  della  legge   21
          dicembre  1978,  n.  845;  comunita'   terapeutiche,   enti
          ausiliari e cooperative  sociali,  purche'  iscritti  negli
          specifici  albi  regionali,  ove  esistenti;   servizi   di
          inserimento  lavorativo  per  disabili  gestiti   da   enti
          pubblici delegati dalla regione; 
              b) attuazione delle iniziative nell'ambito di  progetti
          di orientamento e di formazione, con priorita'  per  quelli
          definiti  all'interno   di   programmi   operativi   quadro
          predisposti  dalle  regioni,  sentite   le   organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
              c) svolgimento dei  tirocini  sulla  base  di  apposite
          convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla  lettera
          a) e i datori di lavoro pubblici e privati; 
              d)  previsione   della   durata   dei   rapporti,   non
          costituenti rapporti di lavoro, in misura non  superiore  a
          dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti
          portatori  di  handicap,  da  modulare  in  funzione  della
          specificita' dei diversi tipi di utenti; 
              e)  obbligo  da  parte  dei   soggetti   promotori   di
          assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
          l'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul  lavoro  (INAIL)  e  per  la  responsabilita'
          civile e  di  garantire  la  presenza  di  un  tutore  come
          responsabile didattico-organizzativo delle  attivita';  nel
          caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
          per l'impiego e gli uffici  periferici  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza  sociale,  il  datore  di  lavoro
          ospitante  puo'  stipulare  la  predetta  convenzione   con
          l'INAIL direttamente e a proprio carico; 
              f) attribuzione del valore di  crediti  formativi  alle
          attivita' svolte nel corso degli stages e delle  iniziative
          di tirocinio pratico di cui al comma 1 da  utilizzare,  ove
          debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di
          lavoro; 
              g) possibilita'  di  ammissione,  secondo  modalita'  e
          criteri stabiliti con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale,  e  nei  limiti  delle  risorse
          finanziane preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo  di
          cui all'articolo 1 del decreto legge  20  maggio  1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236, al rimborso totale  o  parziale  degli  oneri
          finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio
          di cui al  presente  articolo  a  favore  dei  giovani  del
          Mezzogiorno presso imprese di  regioni  diverse  da  quelle
          operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
          i progetti lo prevedano,  gli  oneri  relativi  alla  spesa
          sostenuta  dall'impresa  per  il  vitto  e  l'alloggio  del
          tirocinante; 
              h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; 
              i) computabilita' dei soggetti  portatori  di  handicap
          impiegati nei tirocini ai fini della legge 2  aprile  1968,
          n. 482, e  successive  modificazioni,  purche'  gli  stessi
          tirocini  siano  oggetto  di  convenzione  ai  sensi  degli
          articoli 5 e 17 della legge 28  febbraio  1987,  n.  56,  e
          siano finalizzati all'occupazione.".