Art. 33 Diritti dell'interessato 1. In relazione al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento, all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, previo accertamento dell'identita' del medesimo, anche, ove necessario, con mezzi diversi dai documenti di identificazione. I diritti sono esercitati con istanza rivolta al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale del Ministero dell'interno con la quale l'interessato puo' chiedere, nei casi in cui i dati sono trasmessi ad altri Stati membri nell'ambito della cooperazione di cui al Capo III, che sia data evidenza nella banca dati dell'esercizio dei diritti di cui al predetto articolo 10. 2. L'indicazione dell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 puo' essere rimossa a richiesta dell'interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorita' giudiziaria, adottati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 150 e 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge, i consanguinei di cui all'articolo 6, comma 1, del presente regolamento, possono chiedere, in qualsiasi momento, all'ufficio di cui al comma 1, la cancellazione del proprio profilo del DNA acquisito ai sensi del medesimo articolo 6.
Note all'art. 33: - Si riporta il testo dell'art. 10, commi 3, 4 e 5, della citata legge 1° aprile 1981, n. 121: «Art. 10 (Controlli). - (Omissis). 3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali . 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.». - Si riporta il testo degli articoli 150 e 152 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso). - 1. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo' disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del trattamento. Il provvedimento puo' essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non e' adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento e' impugnabile unitamente a tale decisione. 2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto. 3. Se vi e' stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi. 4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante e' comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento puo' essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax. 5. Se sorgono difficolta' o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalita' di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato. 6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.»; «Art. 152 (Autorita' giudiziaria ordinaria). - 1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, nonche' le controversie previste dall'art. 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria. 1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (Omissis).». - Per il testo dell'art. 13 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 29.