Art. 33 
 
                      Diritti dell'interessato 
 
  1. In relazione al trattamento dei  dati  personali  effettuato  in
applicazione   del   presente   regolamento,   all'interessato   sono
riconosciuti i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5,  della
legge 1° aprile 1981, n.  121,  e  successive  modificazioni,  previo
accertamento dell'identita' del medesimo, anche, ove necessario,  con
mezzi diversi  dai  documenti  di  identificazione.  I  diritti  sono
esercitati  con  istanza  rivolta  al  Dipartimento  della   pubblica
sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale del  Ministero
dell'interno con la quale l'interessato puo' chiedere,  nei  casi  in
cui i dati sono trasmessi ad altri  Stati  membri  nell'ambito  della
cooperazione di cui al Capo III, che sia data  evidenza  nella  banca
dati dell'esercizio dei diritti di cui al predetto articolo 10. 
  2. L'indicazione dell'esercizio dei diritti di cui al comma 1  puo'
essere rimossa a richiesta dell'interessato o  su  provvedimento  del
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  o  dell'autorita'
giudiziaria, adottati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 150 e
152 del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  e  successive
modificazioni. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2,  della
legge, i consanguinei di cui all'articolo 6, comma  1,  del  presente
regolamento, possono chiedere, in qualsiasi momento,  all'ufficio  di
cui al  comma  1,  la  cancellazione  del  proprio  profilo  del  DNA
acquisito ai sensi del medesimo articolo 6. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta il testo dell'art. 10, commi  3,  4  e  5,
          della citata legge 1° aprile 1981, n. 121: 
              «Art. 10 (Controlli). - (Omissis). 
              3. La persona alla quale si  riferiscono  i  dati  puo'
          chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
          dell'art. 5 la conferma dell'esistenza  di  dati  personali
          che  lo  riguardano,  la  loro   comunicazione   in   forma
          intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione
          di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la  loro
          cancellazione o trasformazione in forma anonima. 
              4.  Esperiti  i   necessari   accertamenti,   l'ufficio
          comunica al richiedente,  non  oltre  trenta  giorni  dalla
          richiesta,  le  determinazioni  adottate.  L'ufficio   puo'
          omettere  di  provvedere  sulla  richiesta  se  cio'   puo'
          pregiudicare azioni od operazioni a  tutela  dell'ordine  e
          della sicurezza pubblica o  di  prevenzione  e  repressione
          della criminalita', dandone informazione al Garante per  la
          protezione dei dati personali . 
              5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza  di  dati
          personali che lo riguardano, trattati anche  in  forma  non
          automatizzata in violazione di disposizioni di legge  o  di
          regolamento, puo'  chiedere  al  tribunale  del  luogo  ove
          risiede  il  titolare  del  trattamento  di  compiere   gli
          accertamenti  necessari  e  di   ordinare   la   rettifica,
          l'integrazione, la cancellazione  o  la  trasformazione  in
          forma anonima dei dati medesimi.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  150  e  152  del
          citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso).  -  1.
          Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante  puo'
          disporre in via provvisoria il blocco in tutto o  in  parte
          di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o
          piu' operazioni  del  trattamento.  Il  provvedimento  puo'
          essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso
          ai sensi dell'art. 149, comma 1,  e  cessa  di  avere  ogni
          effetto se non e' adottata nei termini la decisione di  cui
          al  comma  2.  Il  medesimo  provvedimento  e'  impugnabile
          unitamente a tale decisione. 
              2. Assunte le necessarie informazioni  il  Garante,  se
          ritiene  fondato  il  ricorso,  ordina  al  titolare,   con
          decisione  motivata,  la   cessazione   del   comportamento
          illegittimo, indicando le misure necessarie  a  tutela  dei
          diritti dell'interessato e assegnando  un  termine  per  la
          loro adozione. La mancata pronuncia  sul  ricorso,  decorsi
          sessanta giorni dalla data  di  presentazione,  equivale  a
          rigetto. 
              3. Se vi e' stata  previa  richiesta  di  taluna  delle
          parti,  il  provvedimento  che  definisce  il  procedimento
          determina in misura forfettaria l'ammontare delle  spese  e
          dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico,  anche  in
          parte, del soccombente o compensati anche parzialmente  per
          giusti motivi. 
              4.  Il  provvedimento  espresso,   anche   provvisorio,
          adottato dal Garante e' comunicato alle parti  entro  dieci
          giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli  atti.
          Il provvedimento puo' essere comunicato  alle  parti  anche
          mediante posta elettronica o telefax. 
              5. Se  sorgono  difficolta'  o  contestazioni  riguardo
          all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2,  il
          Garante,  sentite  le  parti  ove  richiesto,  dispone   le
          modalita' di attuazione  avvalendosi,  se  necessario,  del
          personale dell'Ufficio  o  della  collaborazione  di  altri
          organi dello Stato. 
              6.  In  caso  di   mancata   opposizione   avverso   il
          provvedimento che determina l'ammontare delle spese  e  dei
          diritti,  o  di  suo  rigetto,  il  provvedimento  medesimo
          costituisce, per questa parte, titolo  esecutivo  ai  sensi
          degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.»; 
              «Art. 152 (Autorita' giudiziaria ordinaria). - 1. Tutte
          le controversie che  riguardano,  comunque,  l'applicazione
          delle disposizioni del  presente  codice,  comprese  quelle
          inerenti  ai  provvedimenti  del  Garante  in  materia   di
          protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione,
          nonche' le controversie previste  dall'art.  10,  comma  5,
          della  legge  1°  aprile  1981,  n.   121,   e   successive
          modificazioni, sono  attribuite  all'autorita'  giudiziaria
          ordinaria. 
              1-bis.  Le  controversie  di  cui  al  comma   1   sono
          disciplinate  dall'art.  10  del  decreto  legislativo   1°
          settembre 2011, n. 150. 
              (Omissis).». 
              - Per il testo  dell'art.  13  della  citata  legge  30
          giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 29.