Art. 34 
 
              Dotazioni del personale della banca dati 
 
  1. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente  regolamento,  ai  sensi
dell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981,  n.  121,
e' determinata la dotazione organica della  Banca  dati,  nell'ambito
delle dotazioni organiche previste dalla vigente normativa. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, settimo comma, della
          citata legge 1° aprile 1981, n. 121: 
              «Art. 5 (Organizzazione del dipartimento della pubblica
          sicurezza). - (Omissis). 
              La determinazione del numero e delle  competenze  degli
          uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il
          Dipartimento   della   pubblica   sicurezza,   nonche'   la
          determinazione  delle  piante  organiche  e  dei  mezzi   a
          disposizione  sono  effettuate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. 
              (Omissis).».