Art. 34 Dotazioni del personale della banca dati 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' determinata la dotazione organica della Banca dati, nell'ambito delle dotazioni organiche previste dalla vigente normativa.
Note all'art. 34: - Si riporta il testo dell'art. 5, settimo comma, della citata legge 1° aprile 1981, n. 121: «Art. 5 (Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza). - (Omissis). La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. (Omissis).».