Art. 35 
 
                       Disciplina transitoria 
 
  1. I profili del DNA ricavati da reperti biologici  e  da  campioni
biologici di soggetti che al momento del prelievo  rientravano  nelle
previsioni  dell'articolo  9  della  legge  acquisiti  nel  corso  di
procedimenti penali anteriormente alla data di  entrata  in  funzione
della banca dati  sono  inseriti  nella  banca  dati  secondo  quanto
previsto dal comma 2. 
  2. Il personale autorizzato ai sensi  dell'articolo  12,  comma  2,
della legge per l'inserimento dei profili del DNA  nella  banca  dati
inserisce al primo livello i profili del DNA, con almeno un numero di
loci pari a sette, ottenuti anteriormente alla  data  di  entrata  in
funzione della banca dati. Solo i profili del DNA, con un  numero  di
loci uguale o superiore a dieci, ottenuti con  metodi  accreditati  a
norma ISO/IEC 17025 e successive modificazioni, sono inseriti, previo
nulla osta dell'autorita' giudiziaria competente, al secondo livello,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  5,  del
presente regolamento. 
  3. Fino al completamento delle attivita' di cui ai commi 1 e  2,  i
profili conservati dalle Forze di  polizia  o  dalle  istituzioni  di
elevata specializzazione di  cui  all'articolo  10,  comma  1,  della
legge, presso i rispettivi laboratori  specializzati  possono  essere
utilizzati ai fini investigativi in ambito  nazionale,  previo  nulla
osta dell'autorita' giudiziaria. 
  4. Le disposizioni dell'articolo 5, comma  6,  lettere  d)  ed  e),
hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'articolo 3, comma 9. 
 
          Note all'art. 35: 
              - Per il testo dell'art. 9 della citata legge 30 giugno
          2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Per il testo  dell'art.  12  della  citata  legge  30
          giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Per il testo  dell'art.  10  della  citata  legge  30
          giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 6.