Art. 36 Copertura finanziaria 1. All'istituzione e al funzionamento della banca dati e del laboratorio centrale si provvede con le risorse previste dall'articolo 32, comma 1, della legge e comunque in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 aprile 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Alfano, Ministro dell'interno Lorenzin, Ministro della salute Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Pinotti, Ministro della difesa Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2016 Interno, foglio n. 1009
Note all'art. 36: - Si riporta il testo dell'art. 32 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85: «Art. 32 (Copertura finanziaria). - 1. Per l'istituzione e il funzionamento della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per le convenzioni di cui all'art. 17, comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, e' autorizzata la spesa di euro 11.184.200 per l'anno 2008, di euro 6.210.000 per l'anno 2009, di euro 4.910.000 per l'anno 2010 e di euro 4.110.000 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede: per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 5.892.100 per l'anno 2008 ed euro 3.205.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto ad euro 5.292.100 per l'anno 2008 ed euro 3.005.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto ad euro 4.910.000 a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. Agli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 2, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».