Art. 42 
 
 
            Copertura finanziaria dei decreti legislativi 
 
  1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione  delle
deleghe contenute nella presente legge sono  corredati  di  relazione
tecnica che dia conto  della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi
ovvero  dei  nuovi  o  maggiori  oneri  da  essi  derivanti   e   dei
corrispondenti mezzi di copertura. In  conformita'  all'articolo  17,
comma  2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni,  qualora  uno  o  piu'  decreti  determinino  nuovi  o
maggiori oneri che non  trovino  compensazione  al  loro  interno,  i
medesimi decreti legislativi  sono  emanati  solo  successivamente  o
contestualmente alla data di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 luglio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Martina,  Ministro  delle   politiche
                                agricole alimentari e forestali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 42: 
              - Si riporta il comma 2 dell'art. 17 della citata legge
          31  dicembre  2009,  n.  196,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento ordinario: 
              «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle   leggi).   -
          (Omissis). 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura.».