Art. 50 
 
 
Struttura del Commissario straordinario e  misure  per  il  personale
                 impiegato in attivita' emergenziali 
 
  1.  Il  Commissario  straordinario,   nell'ambito   delle   proprie
competenze e funzioni,  opera  con  piena  autonomia  amministrativa,
finanziaria  e  contabile  in  relazione  alle  risorse  assegnate  e
disciplina l'articolazione interna della struttura anche  in  aree  e
unita' organizzative con propri atti in relazione  alle  specificita'
funzionali e di competenza. Il trattamento  economico  del  personale
della struttura e' commisurato  a  quello  corrisposto  al  personale
dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri nel caso in cui  il  trattamento  economico  di  provenienza
risulti complessivamente inferiore. 
  2.  Ferma  restando  la  dotazione  di  personale   gia'   prevista
dall'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino
ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate a
operare presso gli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione  di  cui
all'articolo 3, a supporto di  regioni  e  comuni  ovvero  presso  la
struttura commissariale centrale  per  funzioni  di  coordinamento  e
raccordo con il  territorio,  sulla  base  di  provvedimenti  di  cui
all'articolo 2, comma 2. 
  3.  Nell'ambito  del   contingente   dirigenziale   gia'   previsto
dall'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
settembre 2016, sono  comprese  un'unita'  con  funzioni  di  livello
dirigenziale  generale  e  due  unita'  con   funzioni   di   livello
dirigenziali non generale. Le duecentoventicinque unita' di personale
di cui al comma 2 sono individuate: 
  a) nella misura massima di cinquanta unita' tra il personale  delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  che  viene  collocato,  ai  sensi
dell'articolo 17 comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  in
posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto
dai rispettivi ordinamenti; 
  b) sulla base  di  apposite  convenzioni  stipulate  con  l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A., o societa' da questa interamente controllata,  previa  intesa
con i rispettivi organi di amministrazione; 
  c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A.
o societa'  da  questa  interamente  controllata  per  assicurare  il
supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche. 
  4.  Per  la  risoluzione  di  problematiche  tecnico  contabili  il
commissario straordinario puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 53,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni, il supporto di un dirigente generale della  Ragioneria
Generale dello Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi
o maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti  del  dirigente  generale
che, per il resto, mantiene le attuali funzioni. 
  5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo 5,  comma  1,
lettera b), il commissario straordinario si  avvale  di  un  comitato
tecnico scientifico composto da esperti di comprovata  esperienza  in
materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela  e  valorizzazione
dei beni culturali e  di  ogni  altra  professionalita'  che  dovesse
rendersi  necessaria,  in  misura  massima  di  quindici  unita'.  La
costituzione e  il  funzionamento  del  comitato  sono  regolati  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  2,  comma  2.  Per  la
partecipazione al comitato  tecnico  scientifico  non  e'  dovuta  la
corresponsione di gettoni di presenza, compensi  o  altri  emolumenti
comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese
per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui  al  comma
8. 
  6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto  del
Presidente della Repubblica 9  settembre  2016,  ove  provenienti  da
altra amministrazione pubblica, puo' essere disposto il  collocamento
fuori ruolo nel numero massimo di cinque unita'. Al fine di garantire
l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per
tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione  organica
dell'amministrazione di appartenenza, un numero di posti  equivalente
dal punto di vista finanziario. 
  7. Con uno o  piu'  provvedimenti  del  commissario  straordinario,
adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nei limiti  delle  risorse
disponibili: 
  a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di
cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle attivita'  di
cui all'articolo 1, puo' essere  riconosciuta  la  corresponsione  di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel  limite  massimo
di  75  ore  mensili  effettivamente  svolte,  oltre  a  quelle  gia'
autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della
disciplina  in  materia  di  orario  di  lavoro  di  cui  al  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e  fino  al  31
dicembre 2016 nonche' 40 ore mensili, oltre a quelle gia' autorizzate
dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre
2018; 
  b) al  personale  dirigenziale  ed  ai  titolari  di  incarichi  di
posizione organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  al
comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle  attivita'  di  cui
all'articolo   1,   puo'   essere   attribuito,   nell'ambito   della
contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al  30  per
cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti, commisurata ai  giorni  di  effettivo  impiego,  dal  1°
ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino  al  31
dicembre 2018, fino al 20 per cento  della  retribuzione  mensile  di
posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale  dirigenziale,
all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma puo'
essere  attribuito  nell'ambito  della   contrattazione   integrativa
decentrata, attribuito  un  incremento  fino  al  30  per  cento  del
trattamento accessorio, tenendo conto  dei  risultati  conseguiti  su
specifiche attivita' legate all'emergenza e alla ricostruzione. 
  8. All'attuazione dal presente articolo si provvede nei  limiti  di
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si  fa  fronte
ai sensi dell'articolo 52. 
  9. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  3,  lettera  a),  il
Commissario straordinario puo'  avvalersi,  sulla  base  di  apposita
convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  che  provvedono,  nell'ambito  delle  risorse   gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica.