Art. 37. 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Ai fini del presente decreto, sono considerati multidisciplinari
quei progetti che intendono assicurare una programmazione  articolata
per discipline e generi diversi afferenti agli ambiti  e  ai  settori
dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 3, comma 5 del presente
decreto, supportata da un adeguato e coerente piano di  comunicazione
e promozione presso il  pubblico,  rispondente  alle  caratteristiche
della proposta multidisciplinare. 
  2.  I  progetti  di  cui  al  comma   1   devono   assicurare   una
programmazione articolata,  realizzando  l'attivita'  in  almeno  tre
discipline.  Ciascuna  delle  tre  principali  discipline  non   puo'
incidere per una percentuale inferiore  al  quindici  per  cento  dei
minimi di attivita' richiesti per ciascun settore del presente  Capo.
L'eventuale quarta disciplina non puo' incidere per  una  percentuale
inferiore al cinque percento dei minimi di attivita' richiesti. 
  3.  La  valutazione   della   qualita'   artistica   dei   progetti
multidisciplinari  e'  effettuata,  ai  sensi  dell'articolo  5   del
presente  decreto,  dai  presidenti  delle   commissioni   consultive
competenti per materia e da quattro componenti tra  quelli  designati
dalla conferenza unificata, individuati da  ciascuna  delle  predette
commissioni.  In  tale  ambito,  i   presidenti   delle   commissioni
consultive competenti per materia possono conferire  motivata  delega
scritta ad altro componente, diverso da  quello  di  cui  al  periodo
precedente, in seno alle citate commissioni consultive.