Art. 38. 
                Circuiti regionali multidisciplinari 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  negli  articoli  5  e  37  del
presente decreto, e' concesso un  contributo  ai  circuiti  regionali
che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono  attivita'
di distribuzione, promozione e formazione  del  pubblico,  in  idonei
spazi di cui l'organismo ha la disponibilita' e  che  non  producano,
coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente.
I circuiti possono svolgere l'attivita', in aggiunta,  anche  in  una
regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di  un
analogo organismo. Puo'  essere  sostenuto,  ai  sensi  del  presente
articolo, un solo circuito multidisciplinare per regione. 
  2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 e'  subordinata  ai
seguenti requisiti: 
    a) programmazione di un minimo di duecentoventi rappresentazioni,
secondo i limiti percentuali per ogni  ambito  di  attivita'  imposti
all'articolo 37, rispondenti a chiari requisiti di  professionalita',
di qualita' artistica e di pluralita'  nell'offerta,  proponendo  nei
territori una programmazione attenta al ricambio  della  scena,  alla
valorizzazione delle produzioni di artisti e di  formazioni  italiane
emergenti ed operando per lo sviluppo quantitativo e qualitativo  del
pubblico di riferimento. 
  Le rappresentazioni  sono  distribuite  in  modo  da  garantire  la
programmazione in un minimo di venti piazze e la presenza complessiva
di almeno diciotto tra organismi di produzione o gruppi artistici  ed
effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti  diversi  muniti
delle prescritte autorizzazioni; 
    b) stabile ed autonoma struttura organizzativa; 
    c) sostegno finanziario da parte della regione di  riferimento  o
di altri enti territoriali in cui il  soggetto  opera,  attestato  da
idonea documentazione. 
  3. La domanda di contributo da parte  di  un  circuito  di  cui  al
presente articolo, sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui al
comma 2 e i punteggi  minimi  di  cui  all'articolo  5  del  presente
decreto, verra' valutata in  quadro  d'insieme  tenendo  conto  delle
eventuali domande presentate, con riferimento alla medesima regione e
alle medesime discipline, da parte dei circuiti di cui agli  articoli
15, 22 e 27.