Art. 39. 
            Organismi di programmazione multidisciplinari 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  negli  articoli  5  e  37  del
presente  decreto,  e'  concesso  un  contributo   a   organismi   di
programmazione  gestori  di  sale,  in  possesso   delle   prescritte
autorizzazioni,  che  effettuino  un  minimo  di   duemila   giornate
lavorative, come definite  all'Allegato  D,  e  che  ospitino  almeno
centocinquanta tra recite, concerti  o  rappresentazioni,  secondo  i
limiti percentuali per ogni ambito di attivita' imposti  all'articolo
37 del presente Capo, da parte di organismi professionali.