Art. 39. Organismi di programmazione multidisciplinari 1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 37 del presente decreto, e' concesso un contributo a organismi di programmazione gestori di sale, in possesso delle prescritte autorizzazioni, che effettuino un minimo di duemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che ospitino almeno centocinquanta tra recite, concerti o rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attivita' imposti all'articolo 37 del presente Capo, da parte di organismi professionali.