Art. 40. 
                     Festival multidisciplinari 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  negli  articoli  5  e  37  del
presente decreto, e' concesso un contributo  a  soggetti  pubblici  e
privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale  e
internazionale che contribuiscano alla  diffusione  dello  spettacolo
dal vivo e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni
devono comprendere una pluralita' di spettacoli ospitati, prodotti  o
coprodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale,  di  durata
non  superiore  a  novanta  giorni  e  realizzati   in   uno   spazio
territoriale identificato e limitato. 
  2. Il contributo, di cui al comma 1,  e'  subordinato  ai  seguenti
requisiti: 
    a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici; 
    b) direzione artistica in esclusiva rispetto  ad  altri  festival
sovvenzionati; 
    c)  disponibilita'  di  una   stabile   ed   autonoma   struttura
tecnico-organizzativa; 
    d)  programmazione  di  almeno  venti  tra  recite,  concerti   e
rappresentazioni, secondo i limiti percentuali  per  ogni  ambito  di
attivita' imposti all'articolo  37,  del  presente  decreto,  con  un
minimo di otto tra  organismi  di  produzione  o  gruppi  di  artisti
ospitati; 
    e) programmazione di almeno due spettacoli in prima nazionale.