Art. 70. 1. Le candidature nei consigli comunali, circoscrizionali e municipali vengono discusse nei circoli interessati all'elezione. 2. Nel caso in cui insistano piu' circoli in un comune, le candidature sono proposte dai circoli del comune e votate dal CPF. 3. Le candidature per le elezioni provinciali e delle citta' metropolitane vengono adottate nei comitati politici federali. In ogni caso, la ratifica di tutte le liste spetta al comitato politico federale competente territorialmente. Spetta altresi' ai comitati politici federali approvare le candidature per i consigli comunali del comune capoluogo di provincia ed avanzare le candidature per i consigli regionali, limitatamente ai collegi elettorali di propria pertinenza, sulla base dei criteri, delle indicazioni e degli orientamenti formulati dal comitato politico regionale, che approva in via definitiva le liste regionali. 4. Non puo' essere ricandidato chi ha svolto due mandati interi consecutivi in una assemblea o in una carica di governo nel medesimo ente locale, ovvero tre mandati in enti locali differenti, prevedendo eccezioni motivate con voto espresso sul singolo caso dalla maggioranza dei tre quinti dei componenti del comitato competente. 5. Il comitato politico regionale valutata la proposta nel suo complesso, provvede all'approvazione definitiva delle candidature al consiglio regionale. 6. Vige il diritto di candidature alternative.