Art. 70. 
 
    1. Le  candidature  nei  consigli  comunali,  circoscrizionali  e
municipali vengono discusse nei circoli interessati all'elezione. 
    2. Nel caso in cui  insistano  piu'  circoli  in  un  comune,  le
candidature sono proposte dai circoli del comune e votate dal CPF. 
    3. Le candidature per le  elezioni  provinciali  e  delle  citta'
metropolitane vengono adottate nei  comitati  politici  federali.  In
ogni caso, la ratifica di tutte le liste spetta al comitato  politico
federale competente territorialmente.  Spetta  altresi'  ai  comitati
politici federali approvare le candidature per  i  consigli  comunali
del comune capoluogo di provincia ed avanzare le  candidature  per  i
consigli regionali, limitatamente ai collegi  elettorali  di  propria
pertinenza,  sulla  base  dei  criteri,  delle  indicazioni  e  degli
orientamenti formulati dal comitato politico regionale,  che  approva
in via definitiva le liste regionali. 
    4. Non puo' essere ricandidato chi ha svolto due  mandati  interi
consecutivi in una assemblea o in una carica di governo nel  medesimo
ente locale, ovvero tre mandati in enti locali differenti, prevedendo
eccezioni  motivate  con  voto  espresso  sul  singolo   caso   dalla
maggioranza dei tre quinti dei componenti del comitato competente. 
    5. Il comitato politico regionale valutata la  proposta  nel  suo
complesso, provvede all'approvazione definitiva delle candidature  al
consiglio regionale. 
    6. Vige il diritto di candidature alternative.