Art. 45 
 
 
             Registro unico nazionale del Terzo settore 
 
  1. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
istituito  il   Registro   unico   nazionale   del   Terzo   settore,
operativamente  gestito  su  base  territoriale   e   con   modalita'
informatiche in  collaborazione  con  ciascuna  Regione  e  Provincia
autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la  struttura
competente. Presso  le  Regioni,  la  struttura  di  cui  al  periodo
precedente e' indicata come «Ufficio  regionale  del  Registro  unico
nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome  la  stessa
assume la denominazione di «Ufficio provinciale  del  Registro  unico
nazionale del  Terzo  settore».  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali  individua  nell'ambito  della  dotazione  organica
dirigenziale non  generale  disponibile  a  legislazione  vigente  la
propria  struttura  competente  di  seguito  indicata  come  «Ufficio
statale del Registro unico nazionale del Terzo settore». 
  2. Il registro e' pubblico ed  e'  reso  accessibile  a  tutti  gli
interessati in modalita' telematica.