Art. 50 
 
 
             Cancellazione e migrazione in altra sezione 
 
  1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene
a seguito di istanza motivata da parte dell'ente  del  Terzo  settore
iscritto  o  di  accertamento   d'ufficio,   anche   a   seguito   di
provvedimenti   della   competente   autorita'   giudiziaria   ovvero
tributaria,  divenuti  definitivi,  dello  scioglimento,  cessazione,
estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per
la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore. 
  2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza  dei
requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del  codice  civile
deve  preventivamente  devolvere  il  proprio  patrimonio  ai   sensi
dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato
negli esercizi in cui l'ente e' stato  iscritto  nel  Registro  unico
nazionale. 
  3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo
settore  in  una  sezione  del  Registro  ma  permangono  quelli  per
l'iscrizione in  altra  sezione  del  Registro  stesso,  l'ente  puo'
formulare  la  relativa  richiesta  di  migrazione  che  deve  essere
approvata con le modalita' e nei termini  previsti  per  l'iscrizione
nel Registro unico nazionale. 
  4. Avverso il  provvedimento  di  cancellazione  dal  Registro,  e'
ammesso ricorso avanti al  tribunale  amministrativo  competente  per
territorio.