Art. 38 
 
                  Compiti della funzione attuariale 
 
  1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli  272  degli  atti
delegati, 30-sexies del  Codice,  dalle  disposizioni  di  attuazione
adottate dall'IVASS ed in particolare con riguardo alle  disposizioni
in materia di riserve tecniche di cui all'art. 36-bis del Codice,  la
funzione attuariale: 
    a) in attuazione dell'art. 30-sexies, comma 1,  lettera  a),  del
Codice, coordina il calcolo delle riserve tecniche. A tal fine: 
      i) monitora le  procedure  e  le  modalita'  di  calcolo  delle
riserve tecniche  e  identifica  qualsiasi  difformita'  rispetto  ai
requisiti previsti dal Titolo III, Capo II, del Codice per il calcolo
delle riserve tecniche, proponendo eventuali  azioni  correttive  ove
appropriato; e 
      ii)  fornisce   spiegazioni   in   merito   ad   ogni   effetto
significativo sull'ammontare  delle  riserve  tecniche  derivante  da
modifiche nei dati, nelle metodologie  o  nelle  ipotesi  utilizzate,
intervenuto tra due diverse date di riferimento; 
    b) in attuazione dell'art. 30-sexies, comma 1,  lettera  b),  del
Codice fornisce  su  richiesta  informazioni  sull'adeguatezza  delle
metodologie, dei modelli sottostanti e delle ipotesi su cui  si  basa
il calcolo delle riserve tecniche; 
    c) in attuazione dell'art. 30-sexies, comma 1,  lettera  c),  del
Codice, effettua la valutazione della qualita'  dei  dati  utilizzati
per il calcolo delle riserve tecniche, in  particolare  con  riguardo
alla coerenza dei dati interni ed esterni utilizzati per  il  calcolo
delle riserve tecniche con gli standard di qualita' dei dati previsti
dal  Codice  e  dalle  disposizioni  di   attuazione   dell'IVASS   e
formulando,  laddove  opportuno,  raccomandazioni   sulle   procedure
interne per migliorare la qualita' dei dati, al  fine  di  assicurare
che l'impresa sia in grado di soddisfare gli adempimenti previsti dal
quadro regolamentare; ogni valutazione operata dalla  funzione  viene
riferita direttamente all'organo amministrativo, ivi  incluse  quelle
inerenti la verifica dell'accuratezza  e  completezza  dei  dati  che
incidono  sulla  valutazione  piu'  generale  di   attendibilita'   e
adeguatezza delle riserve tecniche; 
    d) nell'ambito delle verifiche di cui all'art. 272, paragrafo  4,
degli atti delegati e all'art. 30-sexies, comma  1,  lettera  d)  del
Codice,   riporta   all'organo   amministrativo   ogni    scostamento
significativo  tra  l'esperienza   reale   e   la   migliore   stima,
individuandone le cause e, se del caso,  proponendo  modifiche  delle
ipotesi e del modello  di  valutazione,  al  fine  di  migliorare  il
calcolo della migliore stima. 
  2. Con riguardo al parere sulla politica di sottoscrizione  globale
e sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione di  cui  all'art.
272, paragrafi 6 e 7 degli atti delegati, e all'art. 30-sexies, comma
1, lettere g) e h),  del  Codice,  considera  le  interrelazioni  tra
questi e le riserve tecniche. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 272, paragrafo 6, degli
atti delegati, il parere della funzione attuariale sulla politica  di
sottoscrizione globale include, ove rilevante: 
    a) la coerenza della determinazione del prezzo dei  prodotti  con
la politica di sottoscrizione per l'assunzione dei rischi; 
    b)   l'opinione   sui   principali   fattori   di   rischio   che
influenzeranno la redditivita' degli affari che saranno  sottoscritti
nel successivo esercizio,  ivi  compreso  il  potenziale  impatto  di
fattori esterni quali  inflazione,  rischio  legale,  variazioni  nel
volume degli affari e nelle condizioni del mercato; 
    c)  l'opinione  sul  possibile  impatto   finanziario   di   ogni
programmata variazione rilevante dei termini e delle  condizioni  dei
contratti; 
    d) il grado di variabilita' della stima della redditivita' attesa
dell'impresa e la relativa coerenza con  la  propensione  al  rischio
dell'impresa. 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 272, paragrafo 7, degli
atti delegati, il parere della funzione  attuariale  sull'adeguatezza
degli accordi di riassicurazione include, ove rilevante: 
    a)  la  coerenza  degli  accordi  di  riassicurazione   stipulati
dall'impresa con la sua propensione al rischio; 
    b) l'effetto della  riassicurazione  sulla  stima  delle  riserve
tecniche al netto degli importi recuperabili dalla riassicurazione; 
    c) l'indicazione dell'efficacia degli accordi di  riassicurazione
stipulati dall'impresa nell'azione di mitigazione  della  volatilita'
dei fondi propri. 
  5.  Il  parere  di  cui  al  comma  4   include   una   valutazione
dell'efficacia della copertura riassicurativa in presenza  di  alcuni
scenari di stress, che comprendono, tra  l'altro,  l'esposizione  del
portafoglio  dei  contratti  dell'impresa  ai  rischi   catastrofali,
l'aggregazione  dei  rischi,  i  default  dei  riassicuratori  ed  il
potenziale esaurimento della riassicurazione.  I  pareri  di  cui  ai
commi 3 e 4 includono la  descrizione,  l'esame  di  altre  possibili
opzioni e se, del caso, proposte di modifica. 
  6. Nell'ambito dei compiti di  cui  all'art.  30-sexies,  comma  1,
lettera i) del Codice in materia  di  modelli  interni,  la  funzione
attuariale fornisce il  proprio  contributo,  fondato  su  specifiche
analisi tecniche che riflettono la propria esperienza  e  competenza,
in merito: 
    a) alla individuazione dei rischi coperti dal modello interno; 
    b) alla determinazione delle correlazioni tra  i  rischi  coperti
dal modello interno e tra questi ed altri rischi. 
  7. L'impresa, qualora  siano  assegnati  alla  funzione  attuariale
compiti o attivita' aggiuntive, anche di coordinamento e di raccordo,
rispetto a quelle di  cui  al  comma  1,  adotta  adeguate  misure  e
procedure idonee ad evitare possibili conflitti di interesse. 
  8. L'impresa assicura in ogni caso che  i  processi  di  calcolo  e
validazione  delle   riserve   tecniche   sono   eseguiti   in   modo
indipendente. 
  9. Nell'ambito dell'assegnazione di compiti aggiuntivi ai sensi del
comma 7, la funzione attuariale verifica la coerenza tra gli  importi
delle  riserve  tecniche  calcolati  sulla  base   dei   criteri   di
valutazione  applicabili  al  bilancio  civilistico   e   i   calcoli
risultanti dall'applicazione dei criteri Solvency II,  nonche'  sulla
conseguente rappresentazione e motivazione delle  differenze  emerse.
Tale verifica di coerenza e' richiesta anche tra le  base-dati  e  il
processo di data quality adottati, rispettivamente, per le  finalita'
prudenziali e civilistiche.