Art. 38 Compiti della funzione attuariale 1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 272 degli atti delegati, 30-sexies del Codice, dalle disposizioni di attuazione adottate dall'IVASS ed in particolare con riguardo alle disposizioni in materia di riserve tecniche di cui all'art. 36-bis del Codice, la funzione attuariale: a) in attuazione dell'art. 30-sexies, comma 1, lettera a), del Codice, coordina il calcolo delle riserve tecniche. A tal fine: i) monitora le procedure e le modalita' di calcolo delle riserve tecniche e identifica qualsiasi difformita' rispetto ai requisiti previsti dal Titolo III, Capo II, del Codice per il calcolo delle riserve tecniche, proponendo eventuali azioni correttive ove appropriato; e ii) fornisce spiegazioni in merito ad ogni effetto significativo sull'ammontare delle riserve tecniche derivante da modifiche nei dati, nelle metodologie o nelle ipotesi utilizzate, intervenuto tra due diverse date di riferimento; b) in attuazione dell'art. 30-sexies, comma 1, lettera b), del Codice fornisce su richiesta informazioni sull'adeguatezza delle metodologie, dei modelli sottostanti e delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche; c) in attuazione dell'art. 30-sexies, comma 1, lettera c), del Codice, effettua la valutazione della qualita' dei dati utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche, in particolare con riguardo alla coerenza dei dati interni ed esterni utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche con gli standard di qualita' dei dati previsti dal Codice e dalle disposizioni di attuazione dell'IVASS e formulando, laddove opportuno, raccomandazioni sulle procedure interne per migliorare la qualita' dei dati, al fine di assicurare che l'impresa sia in grado di soddisfare gli adempimenti previsti dal quadro regolamentare; ogni valutazione operata dalla funzione viene riferita direttamente all'organo amministrativo, ivi incluse quelle inerenti la verifica dell'accuratezza e completezza dei dati che incidono sulla valutazione piu' generale di attendibilita' e adeguatezza delle riserve tecniche; d) nell'ambito delle verifiche di cui all'art. 272, paragrafo 4, degli atti delegati e all'art. 30-sexies, comma 1, lettera d) del Codice, riporta all'organo amministrativo ogni scostamento significativo tra l'esperienza reale e la migliore stima, individuandone le cause e, se del caso, proponendo modifiche delle ipotesi e del modello di valutazione, al fine di migliorare il calcolo della migliore stima. 2. Con riguardo al parere sulla politica di sottoscrizione globale e sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione di cui all'art. 272, paragrafi 6 e 7 degli atti delegati, e all'art. 30-sexies, comma 1, lettere g) e h), del Codice, considera le interrelazioni tra questi e le riserve tecniche. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 272, paragrafo 6, degli atti delegati, il parere della funzione attuariale sulla politica di sottoscrizione globale include, ove rilevante: a) la coerenza della determinazione del prezzo dei prodotti con la politica di sottoscrizione per l'assunzione dei rischi; b) l'opinione sui principali fattori di rischio che influenzeranno la redditivita' degli affari che saranno sottoscritti nel successivo esercizio, ivi compreso il potenziale impatto di fattori esterni quali inflazione, rischio legale, variazioni nel volume degli affari e nelle condizioni del mercato; c) l'opinione sul possibile impatto finanziario di ogni programmata variazione rilevante dei termini e delle condizioni dei contratti; d) il grado di variabilita' della stima della redditivita' attesa dell'impresa e la relativa coerenza con la propensione al rischio dell'impresa. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 272, paragrafo 7, degli atti delegati, il parere della funzione attuariale sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione include, ove rilevante: a) la coerenza degli accordi di riassicurazione stipulati dall'impresa con la sua propensione al rischio; b) l'effetto della riassicurazione sulla stima delle riserve tecniche al netto degli importi recuperabili dalla riassicurazione; c) l'indicazione dell'efficacia degli accordi di riassicurazione stipulati dall'impresa nell'azione di mitigazione della volatilita' dei fondi propri. 5. Il parere di cui al comma 4 include una valutazione dell'efficacia della copertura riassicurativa in presenza di alcuni scenari di stress, che comprendono, tra l'altro, l'esposizione del portafoglio dei contratti dell'impresa ai rischi catastrofali, l'aggregazione dei rischi, i default dei riassicuratori ed il potenziale esaurimento della riassicurazione. I pareri di cui ai commi 3 e 4 includono la descrizione, l'esame di altre possibili opzioni e se, del caso, proposte di modifica. 6. Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 30-sexies, comma 1, lettera i) del Codice in materia di modelli interni, la funzione attuariale fornisce il proprio contributo, fondato su specifiche analisi tecniche che riflettono la propria esperienza e competenza, in merito: a) alla individuazione dei rischi coperti dal modello interno; b) alla determinazione delle correlazioni tra i rischi coperti dal modello interno e tra questi ed altri rischi. 7. L'impresa, qualora siano assegnati alla funzione attuariale compiti o attivita' aggiuntive, anche di coordinamento e di raccordo, rispetto a quelle di cui al comma 1, adotta adeguate misure e procedure idonee ad evitare possibili conflitti di interesse. 8. L'impresa assicura in ogni caso che i processi di calcolo e validazione delle riserve tecniche sono eseguiti in modo indipendente. 9. Nell'ambito dell'assegnazione di compiti aggiuntivi ai sensi del comma 7, la funzione attuariale verifica la coerenza tra gli importi delle riserve tecniche calcolati sulla base dei criteri di valutazione applicabili al bilancio civilistico e i calcoli risultanti dall'applicazione dei criteri Solvency II, nonche' sulla conseguente rappresentazione e motivazione delle differenze emerse. Tale verifica di coerenza e' richiesta anche tra le base-dati e il processo di data quality adottati, rispettivamente, per le finalita' prudenziali e civilistiche.