Art. 47 Condizioni per la distribuzione 1. La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro puo' essere effettuata a condizione che l'incarico di distribuzione limiti l'operativita' dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E o esercenti l'attivita' all'interno dei locali dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di contratti assicurativi standardizzati. 2. Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente presso i locali degli intermediari iscritti nella sezione D, deve essere comunque garantita l'impossibilita' di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonche', in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da interferenze interne alla struttura dell'intermediario. 3. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari iscritti nella sezione D puo' essere effettuata esclusivamente all'interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti all'interno di tali locali: a) siano iscritte nella sezione A del Registro e siano titolari di un mandato conferito dalla medesima impresa mandante dell'iscritto nella sezione D; b) siano iscritte nella sezione B del Registro e siano titolari di una lettera di libera collaborazione con la medesima impresa mandante dell'iscritto nella sezione D; c) siano in possesso di una valida copertura di responsabilita' civile professionale.