Art. 47 
 
                   Condizioni per la distribuzione 
 
  1. La  distribuzione  di  contratti  assicurativi  da  parte  degli
intermediari iscritti  nella  sezione  D  del  Registro  puo'  essere
effettuata  a  condizione  che  l'incarico  di  distribuzione  limiti
l'operativita'  dei  suddetti  intermediari,  dei  relativi  addetti,
iscritti nella sezione E  o  esercenti  l'attivita'  all'interno  dei
locali dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento  di
contratti assicurativi standardizzati. 
  2. Qualora le imprese predispongano procedure  di  emissione  delle
polizze direttamente presso  i  locali  degli  intermediari  iscritti
nella sezione D, deve essere comunque garantita  l'impossibilita'  di
modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese  stesse
nonche', in caso di emissione delle polizze  attraverso  collegamenti
informatici, la protezione da  interferenze  interne  alla  struttura
dell'intermediario. 
  3. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice la distribuzione  di
contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari
iscritti  nella  sezione  D  puo'  essere  effettuata  esclusivamente
all'interno dei locali di tali intermediari e  a  condizione  che  le
persone fisiche che distribuiscono i contratti  all'interno  di  tali
locali: 
  a) siano iscritte nella sezione A del Registro e siano titolari  di
un mandato conferito dalla medesima  impresa  mandante  dell'iscritto
nella sezione D; 
  b) siano iscritte nella sezione B del Registro e siano titolari  di
una lettera di libera collaborazione con la medesima impresa mandante
dell'iscritto nella sezione D; 
  c) siano in possesso di una  valida  copertura  di  responsabilita'
civile professionale.