Art. 37 Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza 1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza e' proposta con ricorso del debitore. 2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorita' amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o piu' creditori o del pubblico ministero. -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.