Art. 38 
 
 
                  Iniziativa del pubblico ministero 
 
    1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della
liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza
di uno stato di insolvenza. 
    2. L'autorita' giudiziaria che rileva l'insolvenza nel  corso  di
un procedimento lo segnala al pubblico ministero. 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.