Art. 199 
 
 Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi 
 
  1. In considerazione del  calo  dei  traffici  nei  porti  italiani
derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorita' di sistema portuale e
l'Autorita' portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con  le  proprie
disponibilita' di bilancio  e  fermo  quanto  previsto  dall'articolo
9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: 
    a)  possono  disporre,  la  riduzione  dell'importo  dei   canoni
concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione,  agli
articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  di  quelli
relativi alle concessioni per la gestione  di  stazioni  marittime  e
servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione  all'anno  2020
ed ivi compresi  quelli  previsti  dall'articolo  92,  comma  2,  del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2020,  n.27,  nell'ambito   delle   risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri  di
bilancio,  allo  scopo  anche  utilizzando  il  proprio   avanzo   di
amministrazione; la riduzione  di  cui  alla  presente  lettera  puo'
essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio
2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver  subito  nel
periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il  30  giugno  2020,  una
diminuzione del fatturato pari  o  superiore  al  20  per  cento  del
fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno  2019  e,  per  i
canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in  favore  dei
concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra
il 1° luglio  2020  e  il  30  novembre  2020,  una  diminuzione  del
fatturato pari o superiore al 20 per cento del  fatturato  registrato
nel medesimo periodo dell'anno 2019; 
    b) sono autorizzate a corrispondere,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri  di
bilancio,  al  soggetto  fornitore  di   lavoro   portuale   di   cui
all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, un contributo, nel
limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro  90
per ogni lavoratore  in  relazione  a  ciascuna  giornata  di  lavoro
prestata in meno rispetto  al  corrispondente  mese  dell'anno  2019,
riconducibile alle  mutate  condizioni  economiche  degli  scali  del
sistema portuale italiano conseguenti  all'emergenza  COVID-19.  Tale
contributo e' erogato dalla stessa Autorita' di  sistema  portuale  o
dall'Autorita' portuale. 
  2. In relazione al rilievo esclusivamente  locale  della  fornitura
del  lavoro  portuale  temporaneo  e  al  fine  di  salvaguardare  la
continuita' delle operazioni portuali presso gli  scali  del  sistema
portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo  quanto
previsto all'articolo 9-ter  del  decreto-legge  28  settembre  2018,
n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018,  n.
130, le autorizzazioni attualmente  in  corso,  rilasciate  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono prorogate di
due anni. 
  3. Al  fine  di  ridurre  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di  prevenzione  e
contenimento adottate: 
    a)  la  durata   delle   autorizzazioni   rilasciate   ai   sensi
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  attualmente  in
corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di  entrata
in vigore del presente decreto, e' prorogata di 12 mesi; 
    b) a durata delle  concessioni  rilasciate  nei  porti  ai  sensi
dell'articolo 36 del codice  della  navigazione  e  dell'articolo  18
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' delle concessioni per  la
gestione di stazioni marittime e servizi di  supporto  a  passeggeri,
attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto, e'  prorogata  di  12
mesi; 
    c) la durata delle  concessioni  per  il  servizio  di  rimorchio
rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del  codice  della  navigazione
attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto, e'  prorogata  di  12
mesi. 
  c-bis) la durata delle concessioni per  la  gestione  del  servizio
ferroviario portuale attualmente in corso e' prorogata di 12 mesi. 
  4. La proroga di cui alle lettere a)  e  b)  del  comma  3  non  si
applica in presenza di procedure di  evidenza  pubblica  relative  al
rilascio delle autorizzazioni  o  delle  concessioni  previste  dagli
articoli  16  e  18  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84  ovvero
dell'articolo 36 del codice  della  navigazione,  gia'  definite  con
l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. 
  5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del
medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori
del magazzinaggio e supporto ai trasporti. 
  6.  Al  fine  di   mitigare   gli   effetti   economici   derivanti
dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuita' del servizio  di
ormeggio nei porti italiani, e' riconosciuto  alle  societa'  di  cui
all'articolo 14, comma 1-quinquies,  della  legge  28  gennaio  1994,
n.84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno  2020,  un
indennizzo per le ridotte  prestazioni  di  ormeggio  rese  da  dette
societa' dal 1°  febbraio  2020  al  31  dicembre  2020  rispetto  ai
corrispondenti mesi dell'anno 2019. 
  7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 6, e' istituito  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  un  fondo,  con  una
dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, destinato: 
    a) nella misura di complessivi euro 6  milioni  a  finanziare  il
riconoscimento dei benefici previsti  dal  comma  1  da  parte  delle
Autorita' di sistema portuale  o  dell'Autorita'  portuale  di  Gioia
Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini; 
    b) nella misura di complessivi euro  24  milioni  all'erogazione,
per il tramite del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
dell'indennizzo di cui al comma 6. 
  8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
adottato entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7,
nonche' alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione,
eventualmente utilizzabili da ciascuna  delle  Autorita'  di  sistema
portuale e dall'Autorita' portuale di Gioia Tauro  per  le  finalita'
del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro
per l'anno 2020. 
  8-bis. Al fine di sostenere la competitivita' dei servizi  prestati
in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma
1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' inserito  il
seguente: 
  « 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da  adottare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, le unita' di lavoro di cui al comma 1  sono  assegnate,
in misura proporzionale, agli uffici  periferici  cui  fanno  capo  i
principali  porti  e  aeroporti  sulla  base  del  numero  medio   di
certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio ». 
  8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del
ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito  dell'emergenza  da
COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi  commerciali
di  piazza,  le  certificazioni  di  qualunque  natura  destinate   a
pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti  di  trasporto,  i
nulla osta, i titoli  di  credito  e  ogni  documento  necessario  ad
assistere le operazioni di importazione e di  esportazione  di  merce
possono essere inviati in  formato  digitale.  Qualora  il  documento
cartaceo sia richiesto in originale, esso puo' essere  sostituito  da
idonee  forme  digitali  di  autenticazione  ovvero  trasmesso   alle
autorita' richiedenti secondo modalita' conformi alle disposizioni in
materia   di   salvaguardia   della   salute   adottate   a   seguito
dell'emergenza da COVID-19. 
  8-quater. Con riguardo alla societa' capogruppo e alle societa' del
gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-sexies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo  stato  di
emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio  2020,  siano  intervenuti   accordi   collettivi   volti   a
modificare, ai sensi del comma  3  del  citato  articolo  26,  l'atto
istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della  domanda  di
accesso alle prestazioni del fondo non sia stato  ancora  emanato  il
decreto di cui  al  medesimo  articolo  26,  comma  3,  le  modifiche
apportate all'atto  istitutivo  producono  effetti  a  decorrere  dai
periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attivita'  lavorativa
oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti  alla  medesima.
Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n.154, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 4,95 milioni di euro per  l'anno
2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni  dei  traffici  portuali
merci e passeggeri riconducibili all'emergenza  COVID-19,  fino  allo
scadere  dei  sei  mesi  successivi  alla  cessazione   dello   stato
d'emergenza, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita'  portuale
di  Gioia  Tauro  possono,  con  provvedimento  motivato,   destinare
temporaneamente aree e banchine di  competenza  a  funzioni  portuali
diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti. 
  10. Agli oneri derivanti dai commi  7,  8  e  10-bis  del  presente
articolo, pari a 40 milioni di euro in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e a  50  milioni  di  euro  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento, per l'anno 2020, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
265. 
  10-bis.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  istituito  un  fondo  con  una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno  2020.  Le  disponibilita'
del fondo, nel  limite  di  5  milioni  di  euro,  sono  destinate  a
compensare, anche parzialmente, le Autorita' di sistema portuale  dei
mancati introiti, in particolare  derivanti  dai  diritti  di  porto,
dovuti al calo del traffico dei  passeggeri  e  dei  crocieristi  per
effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela  della  salute
pubblica. 
  10-ter. Le disponibilita' residue del fondo di cui al comma 10-bis,
nel limite di 5 milioni di euro per l'anno  2020,  sono  destinate  a
compensare, anche parzialmente, le imprese  di  navigazione  operanti
con navi minori nel settore del trasporto turistico  di  persone  via
mare e per acque interne che dimostrino di aver subito,  nel  periodo
compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione
del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al  fatturato
registrato  nel  medesimo  periodo  dell'anno  2019,  tenuto   conto,
altresi', della riduzione dei costi sostenuti. 
  10-quater. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle  Autorita'  di
sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei  commi
10-bis e 10-ter. 
  10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui  ai  commi  10-bis  e
10-ter del presente articolo e' subordinata, ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.