Art. 203 
 
  Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo 
 
  1. I vettori aerei e le imprese che operano e  impiegano  personale
sul territorio  italiano  e  che  sono  assoggettati  a  concessioni,
autorizzazioni o  certificazioni  previste  dalla  normativa  Agenzia
europea per la sicurezza aerea (EASA)  o  dalla  normativa  nazionale
nonche' alla vigilanza dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile
(ENAC)  secondo  le  vigenti  disposizioni,   applicano   ai   propri
dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi  del  regolamento
(UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre  2012,  trattamenti
retributivi comunque non inferiori  a  quelli  minimi  stabiliti  dal
Contratto  Collettivo   Nazionale   del   settore   stipulato   dalle
organizzazioni   datoriali   e   sindacali   comparativamente    piu'
rappresentative a livello nazionale. 
  2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al  personale
dipendente di terzi ed utilizzato per lo  svolgimento  delle  proprie
attivita' dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo  comma
1. 
  3.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i soggetti di cui  al  comma  1,  a  pena  di  revoca  delle
concessioni,  autorizzazioni  e  certificazioni  ad  essi  rilasciate
dall'autorita'  amministrativa  italiana,  comunicano   all'ENAC   di
ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2. 
  4. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  le  domande  dirette  ad   ottenere   il   rilascio   delle
concessioni, autorizzazioni o  certificazioni  di  cui  al  comma  1,
recano,  a  pena  di  improcedibilita',  la  comunicazione   all'ENAC
dell'impegno a  garantire  al  personale  di  cui  ai  commi  1  e  2
trattamenti economici  complessivi  non  inferiori  a  quelli  minimi
stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale  del  settore  stipulato
dalle organizzazioni  datoriali  e  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale. 
  5. In caso di  concessioni,  autorizzazioni  e  certificazioni  non
rilasciate  dall'autorita'  amministrativa  italiana,  la  violazione
degli obblighi di cui ai commi 1  o  3  determina  l'applicazione  da
parte dell'ENAC, secondo le modalita' di cui alla legge  24  novembre
1981, n.689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di
euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unita'  di
personale impiegata sul territorio italiano. 
  6. Le somme rivenienti dall'applicazione delle sanzioni di  cui  al
comma  5  sono   destinate,   nella   misura   dell'80   per   cento,
all'alimentazione del  Fondo  di  solidarieta'  per  il  settore  del
trasporto aereo e  del  sistema  aeroportuale,  costituito  ai  sensi
dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  5  ottobre   2004,   n.249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291,  e
nella restante  misura  del  20  per  cento  al  finanziamento  delle
attivita' dell'ENAC.