Art. 204 
 
 Incremento dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore aereo 
 
  1. Al fine di far fronte  alle  esigenze  straordinarie  e  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione
del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale  sui  diritti  di
imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2,  del  decreto-legge
31 gennaio 2005, n.7, convertito con  modificazioni  dalla  legge  31
marzo 2005, n.43, sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla
gestione degli interventi assistenziali e di sostegno  alle  gestioni
previdenziali dell'INPS di cui all'articolo 37 della  legge  9  marzo
1989, n.88, e nella restante misura del 50 per cento  sono  destinate
ad alimentare il Fondo di solidarieta' per il settore  del  trasporto
aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai  sensi  dell'articolo
1-ter del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.249,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291. 
  2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al
comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo  6-quater,  commi
da 3 a 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.7,  convertito
con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n.43. 
  3. All'articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n.92, dopo
le parole  «A  decorrere  dal  1°  gennaio  2020»  sono  inserite  le
seguenti: «e fino al 30 giugno 2021». 
  4. Agli oneri derivanti dai commi  da  1  a  3,  valutati  in  65,7
milioni di euro per l'anno 2021 e in 131,4 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.