Art. 205 
 
Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo  in  regime
  di servizio pubblico con le isole maggiori e minori. 
  1. Al fine di evitare che gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del contagio da COVID-19 sulle  condizioni  di  domanda  e
offerta di  servizi  marittimi  possano  inficiare  gli  esiti  delle
procedure avviate ai sensi  dell'articolo  4  del  regolamento  (CEE)
n.3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre  1992,  per  l'organizzazione
dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio  pubblico
con  le  isole  maggiori  e  minori,  l'efficacia  della  convenzione
stipulata  per   l'effettuazione   di   detti   servizi,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 998, della legge  27  dicembre  2006,  n.296,e
dell'articolo 19-ter del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre  2009,  n.166,
e'  prorogata  fino  alla  conclusione   delle   procedure   di   cui
all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n.3577/92 e comunque  non
oltre la data del 28 febbraio 2021. 
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 e'  subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si  provvede  con  le  risorse
disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.