Art. 206 
 
Interventi urgenti  per  il  ripristino,  la  messa  in  sicurezza  e
  l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada
  statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e  2017,
  nonche' per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali. 
  1. Al fine  di  accelerare  le  attivita'  di  messa  in  sicurezza
antisismica e il ripristino della funzionalita' delle Autostrade  A24
e A25, e il necessario coordinamento  dei  lavori  per  l'adeguamento
alla  normativa  tecnica  nazionale  ed  europea,  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato  apposito
Commissario  straordinario  per  l'espletamento  delle  attivita'  di
programmazione,  progettazione,   affidamento   ed   esecuzione   dei
necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo  livelli
di priorita' per la sicurezza antisismica, nel limite  delle  risorse
che si rendono  disponibili  a  legislazione  vigente  per  la  parte
effettuata con contributo pubblico. Il  Commissario  dura  in  carica
fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario e'  attribuito
un   compenso,   determinato   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  in  misura  non  superiore  a  quella
prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n.98, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,
n.111,  i  cui  oneri  sono  posti  a  carico  del  quadro  economico
dell'opera. 
  2.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario    si    avvale,    come    struttura    di    supporto
tecnico-amministrativo, di  una  societa'  pubblica  di  gestione  di
lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonche'  di
esperti o consulenti fino al numero massimo di 10, scelti  anche  tra
soggetti   estranei   alla   pubblica   amministrazione   ai    sensi
dell'articolo 7, comma 6, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,
n.165, di comprovata esperienza nel settore delle opere  pubbliche  e
nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche,  i  cui  costi
sono posti a carico delle risorse disponibili  per  il  finanziamento
dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento. 
  3. Allo scopo di  poter  celermente  stabilire  le  condizioni  per
l'effettiva realizzazione dei lavori, il  Commissario  straordinario,
assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero  la
prosecuzione   dei   lavori,   anche   sospesi,    nella    soluzione
economicamente   piu'   vantaggiosa,    provvede    allo    sviluppo,
rielaborazione e approvazione  dei  progetti  non  ancora  appaltati,
anche  avvalendosi  dei  Provveditorati  interregionali  alle   opere
pubbliche,  di  istituti  universitari   nonche'   di   societa'   di
progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici
protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche,  con
oneri a carico del quadro economico  dell'opera.  L'approvazione  dei
progetti da parte  del  Commissario  straordinario,  d'intesa  con  i
Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad
ogni effetto di legge, ogni autorizzazione,  parere,  visto  e  nulla
osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei  lavori,  fatta
eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i  quali  i
termini dei  relativi  procedimenti  sono  dimezzati,  e  per  quelli
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per  i  quali
il termine di adozione dell'autorizzazione,  parere,  visto  e  nulla
osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di
ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove   l'autorita'
competente  non  si  sia  pronunciata,  detti   atti   si   intendono
rilasciati. L'autorita' competente puo' altresi' chiedere chiarimenti
o elementi integrativi  di  giudizio;  in  tal  caso  il  termine  di
sessanta giorni  di  cui  al  secondo  periodo  e'  sospeso  fino  al
ricevimento   della   documentazione   richiesta   e,    a    partire
dall'acquisizione  della  medesima  documentazione,  per  un  periodo
massimo di trenta giorni,  decorso  il  quale  i  chiarimenti  o  gli
elementi  integrativi  si  intendono  comunque  acquisiti  con  esito
positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da'  preventiva  comunicazione  al
Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di  cui  al
secondo periodo e' sospeso, fino  all'acquisizione  delle  risultanze
degli accertamenti e, comunque, per  un  periodo  massimo  di  trenta
giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo. 
  4.  Per  l'esecuzione  dell'attivita'  di  cui  al  comma   3,   il
Commissario  straordinario,  entro  trenta   giorni   dalla   nomina,
definisce  il  programma  di  riqualificazione  delle  tratte   delle
Autostrade A24  e  A25  comprensivo  degli  interventi  di  messa  in
sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute,
tenendo conto della  soluzione  economicamente  piu'  vantaggiosa  ed
individuando  eventuali  interventi  da  realizzare  da   parte   del
concessionario.  Per  gli  interventi  individuati,  il   Commissario
straordinario  procede,  entro  90  giorni  dalla   definizione   del
programma  ed  autonomamente   rispetto   al   concessionario,   alla
predisposizione o rielaborazione dei progetti non  ancora  appaltati,
definisce il fabbisogno finanziario e il  cronoprogramma  dei  lavori
nel limite delle risorse che si rendono  disponibili  a  legislazione
vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi
funzionali secondo livelli di priorita' per la sicurezza antisismica.
Al   perfezionamento   dell'iter    approvativo,    il    Commissario
straordinario  procede  all'affidamento  dei  lavori.   Dal   momento
dell'affidamento dei lavori e per l'intera  durata  degli  stessi  il
Commissario straordinario sovraintende  alla  gestione  delle  tratte
interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario
ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti
per la regolazione del traffico. 
  5. In relazione alle attivita' di cui al comma  3,  il  Commissario
straordinario assume direttamente le funzioni di stazione  appaltante
e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di
urgenza  e  per  le  espropriazioni   delle   aree   occorrenti   per
l'esecuzione degli  interventi,  il  Commissario  straordinario,  con
proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e
del verbale di immissione in possesso dei suoli  anche  con  la  sola
presenza  di  due  rappresentanti  della   regione   o   degli   enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. 
  5-bis. Al fine di completare gli interventi  relativi  alla  strada
statale n.4 «via Salaria» - variante Trisungo-Acquasanta -  2°  lotto
funzionale dal km 155+000  al  km  161+500,  nonche'  gli  interventi
relativi alla  strada  statale  n.4  «via  Salaria»-Realizzazione  di
strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, e' autorizzata  la  spesa
di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di  17  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 per le attivita' di progettazione,  da  concludere  entro
dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto. 
  5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis  sono  trasferite  all'ANAS
S.p.A. per le  attivita'  di  progettazione  nonche',  per  la  quota
eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi  interventi,
che sono inseriti nel contratto di programma con  l'ANAS  S.p.A.  con
priorita' di finanziamento e realizzazione. 
  5-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  5-bis,
pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria
dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi.  Entro  30
giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del
Commissario straordinario, il concessionario  propone  al  concedente
l'atto  aggiuntivo  alla  Convenzione  e  il  nuovo  Piano  economico
finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista  dall'Autorita'
di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo  e
con gli eventuali interventi di  propria  competenza,  ai  sensi  del
comma 4. 
  7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1,
e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario, alla quale affluiscono  annualmente  le
risorse  gia'  destinate  agli  interventi  del   presente   articolo
nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui all'articolo
1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.205 e all'articolo  1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per  il  finanziamento
dei lavori di ripristino e della  messa  in  sicurezza  delle  tratte
autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009,  2016
e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di  bilancio  annuali  e
delle disponibilita' allo scopo destinate a legislazione vigente. 
  7-bis.A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021,
al  fine  di  accelerare  la   realizzazione   delle   infrastrutture
autostradali relative a una o  piu'  regioni,  l'affidamento  di  cui
all'articolo  178,comma  8-ter,  del  codice  di   cui   al   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50, puo' avvenire anche  in  favore  di
societa' integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni
nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175.
Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  esercita  sulla
societa' il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice
di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  secondo  le
modalita' previste dal citato articolo 178, comma 8-ter.