Art. 207 
 
  Disposizioni urgenti per la liquidita' delle imprese appaltatrici 
 
  1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una
gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima  data,  siano
gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi,
ma non siano scaduti i relativi  termini,  e  in  ogni  caso  per  le
procedure disciplinate dal medesimo  decreto  legislativo  avviate  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
alla data del 30 giugno 2021, l'importo  dell'anticipazione  prevista
dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n.50, puo' essere incrementato fino al 30 per  cento,  nei  limiti  e
compatibilmente con le risorse annuali  stanziate  per  ogni  singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante. 
  2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di  cui  al
medesimo comma puo' essere riconosciuta, per un importo non superiore
complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei  limiti  e
compatibilmente con le risorse annuali  stanziate  per  ogni  singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in  favore
degli appaltatori che  abbiano  gia'  usufruito  di  un'anticipazione
contrattualmente prevista ovvero che abbiano gia'  dato  inizio  alla
prestazione senza  aver  usufruito  di  anticipazione.  Ai  fini  del
riconoscimento  dell'eventuale   anticipazione,   si   applicano   le
disposizioni di cui al secondo, al  terzo,  al  quarto  e  al  quinto
periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18  aprile
2016, n.50 e  la  determinazione  dell'importo  massimo  attribuibile
viene  effettuata  dalla  stazione  appaltante  tenendo  conto  delle
eventuali somme gia' versate a tale titolo all'appaltatore.