Art. 208 
 
        Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario 
 
  1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile
2017, n.50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n.96, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine  di
incrementare la sicurezza del  trasporto  ferroviario  e'  istituito,
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, un Fondo con una  dotazione  di  2  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2017,  2018,  2019  e  2020,  destinato   alla
formazione di personale impiegato  in  attivita'  della  circolazione
ferroviaria, con particolare riferimento  alla  figura  professionale
dei macchinisti del settore merci.». 
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12,  comma  18,  del
decreto-legge   28   settembre   2018,   n.109,    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130. 
  3. A valere sulle risorse attribuite a  Rete  Ferroviaria  Italiana
S.p.A. nell'ambito  del  riparto  delle  risorse  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1,comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, e  non
finalizzate a  specifici  interventi  nell'ambito  del  Contratto  di
programma  2017-2021,  la  predetta  Societa'   e'   autorizzata   ad
utilizzare l'importo di euro 25 milioni per l'anno 2020 e di euro  15
milioni  per  l'anno  2021  per  la  realizzazione  del  progetto  di
fattibilita' tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con
caratteristiche  di  alta  velocita',  delle  direttrici  ferroviarie
Salerno-Reggio  Calabria,   Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia   e
Genova-Ventimiglia. 
  3-bis. Al fine di dare impulso  e  rilanciare  il  porto  di  Gioia
Tauro,  il  collegamento  ferroviario  Rosarno-San  Ferdinando  e  il
relativo  impianto  assumono  la  qualificazione  di   infrastruttura
ferroviaria nazionale e sono trasferiti  a  titolo  gratuito,  previa
intesa tra il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  la
regione  Calabria,  mediante  conferimento  in  natura,  al   gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la  gestione
ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei  trasporti  e
della navigazione n.138-T del 31 ottobre 2000.  Agli  interventi  per
l'adeguamento  e  lo  sviluppo  delle  infrastrutture  trasferite  si
provvede secondo le modalita' previste nei contratti di programma  di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15  luglio  2015,  n.112,
prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito  del  contratto
di programma-parte investimenti. Agli interventi per la  manutenzione
della  tratta  di  cui  al  primo  periodo  si  provvede  nell'ambito
dell'efficientamento  annuale  del   contratto   di   programma-parte
servizi. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  la
regione Calabria e la  societa'  Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.,
sentita l'Autorita' portuale di Gioia  Tauro,  definiscono,  d'intesa
tra loro, la programmazione delle attivita' finalizzate allo sviluppo
dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di
adeguamento  infrastrutturale  e  tecnologico  nonche'   i   relativi
fabbisogni. 
  4. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo utile
per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026,  Rete  Ferroviaria  Italiana
S.p.A. e' autorizzata ad utilizzare un importo di euro 7 milioni  nel
2020, di euro 10 milioni nel 2021, di euro 14 milioni  nel  2022,  di
euro 15 milioni nel 2023, di euro 15 milioni nel 2024  e  di  euro  9
milioni nel 2025  per  la  realizzazione  dell'intervento  denominato
«Variante di Riga», nonche' di euro 11 milioni nel 2020, di  euro  21
milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel
2023, di euro 19 milioni nel 2024, di euro 16 milioni nel 2025  e  di
euro 10 milioni  nel  2026  per  la  realizzazione  del  collegamento
ferroviario «Bergamo-Aeroporto di Orio al Serio». 
  5. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilita'
a seguito del crollo del ponte sul fiume  Magra  e  di  garantire  lo
sviluppo  della  intermodalita'  nel  trasporto  delle  merci   nella
direttrice est-ovest del Paese sulla rete  TEN-T  e'  autorizzata  la
spesa di euro 5 milioni nel 2020,di euro 16 milioni annui dal 2021 al
2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni  nel  2027,  di
euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel  2029,  di  euro  10
milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni  nel
2032 per gli interventi di raddoppio  selettivo  e  di  potenziamento
delle  stazioni  della  linea  ferroviaria   Pontremolese   (Parma-La
Spezia). Dette risorse si intendono immediatamente  disponibili  alla
data  di  entrata  in   vigore   del   presente   decreto   ai   fini
dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. 
  5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  4  e  5  si
provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni
per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni
per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni
per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni
per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni
per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7  milioni
per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032,  a  valere  sulle
risorse del fondo istituito ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  140,
della legge 11  dicembre  2016,  n.232,  relativamente  alle  risorse
iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e attribuite alla societa'  Rete  Ferroviaria  Italiana
S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23  milioni
per ciascuno degli anni dal 2021 al2023, a euro 20 milioni per l'anno
2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse  del
medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140,  della  legge  n.232
del 2016 gia' trasferite al bilancio della societa' Rete  Ferroviaria
Italiana S.p.A. Alla compensazione  in  termini  di  indebitamento  e
fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23  milioni
annui per gli anni dal 2021 al2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024
e  a  euro  15  milioni  per  l'anno  2025,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n.189.