Art. 209 
 
Misure  a  tutela  del  personale  e  dell'utenza  dei   servizi   di
  motorizzazione e del personale  dei  Provveditorati  interregionali
  alle opere pubbliche. 
  1. Al fine di contenere la diffusione del contagio  da  COVID-19  e
assicurare la continuita' dei  servizi  erogati  dagli  Uffici  della
motorizzazione  civile  del  Dipartimento   per   i   trasporti,   la
navigazione, gli affari generali e il personale del  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  salvaguardando,  al  contempo,  la
salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi
dispositivi  e  l'adozione  di  modelli  organizzativi  e  gestionali
adeguati, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di  euro  per
l'anno 2020 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2021  e
2022. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma  si
provvede quanto  a  7  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 1,4 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 265. 
  2. Al fine di contenere la diffusione del contagio  da  COVID-19  e
assicurare la continuita' dei sopralluoghi nei cantieri da parte  del
personale dei Provveditorati  interregionali  alle  opere  pubbliche,
salvaguardando  al  contempo  la  salute  dei  dipendenti  attraverso
l'utilizzo di appositi dispositivi, e' autorizzata la spesa  di  euro
345.000 per l'anno 2020. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente  comma  si  provvede  quanto   a   euro   232.000   mediante
corrispondente  riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo  12  del  decreto-legge  28  settembre   2018,   n.109,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16   novembre   2018,
n.130,quanto ad euro 113.000 mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.