Art. 210 
 
              Disposizioni in materia di autotrasporto 
 
  1. Al fine di assicurare sostegno  al  settore  dell'autotrasporto,
tenuto conto  del  ruolo  centrale  rivestito  nella  gestione  della
situazione emergenziale derivante dalla diffusione  del  contagio  da
COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai  sensi  dell'articolo
107,  paragrafo  2,  lettera  b),  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale  contesto,  un
adeguato sostegno di natura mutualistica alle  imprese  del  settore,
l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e' incrementata di 20 milioni di
euro per l'anno 2020. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i  consorzi,  anche
in forma societaria, le cooperative e i raggruppamenti aventi sede in
Italia ovvero in altro paese dell'Unione  europea  iscritti  all'Albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo  1  della
legge 6 giugno 1974, n.298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai
sensi del regolamento CE n.881/92 del 26 marzo  1992,  entro  novanta
giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   versano
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
per l'anno 2020 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
somme incassate successivamente al 1°  gennaio  2017  e  fino  al  31
dicembre  2018  a  titolo  di  riduzione   compensata   dei   pedaggi
autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  28
dicembre 1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
febbraio 1999 n.40 e dell'articolo 45 della legge 23  dicembre  1999,
n.488, eventualmente rimaste nella loro  disponibilita',  in  ragione
dell'impossibilita' di procedere al loro riversamento in  favore  dei
beneficiari  aderenti  al  consorzio,  alla  cooperativa  ovvero   al
raggruppamento. Le somme restituite sono destinate  in  favore  delle
iniziative deliberate dall'Albo nazionale  delle  persone  fisiche  e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose  per  conto  terzi,
per il sostegno del settore e per la  sicurezza  della  circolazione,
anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture. 
  3.   Il   Comitato   centrale   per    l'Albo    nazionale    degli
autotrasportatori di cui all'articolo 9 del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n.284, anche avvalendosi delle  strutture  centrali  e
periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  nei
limiti delle risorse disponibili a  legislazione  vigente,  provvede,
nell'ambito delle attivita' di cui alle lettere  l-ter)  e  l-quater)
del comma 2 del medesimo articolo 9, al monitoraggio ed al  controllo
dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.