Art. 211 bis 
 
Continuita' dei servizi erogati  dagli  operatori  di  infrastrutture
                              critiche 
 
    
  1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di  assicurare
la continuita' del  servizio  di  interesse  pubblico  erogato  e  il
funzionamento in sicurezza delle infrastrutture  stesse,  adottano  o
aggiornano i propri  piani  di  sicurezza  con  disposizioni  recanti
misure di gestione delle  crisi  derivanti  da  emergenze  di  natura
sanitaria emanate dalle autorita' competenti. Resta  fermo,  per  gli
aspetti  di  sicurezza  cibernetica,  quanto  previsto  dal   decreto
legislativo 18 maggio 2018, n.65, e dal  decreto-legge  21  settembre
2019, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge  18  novembre
2019, n.133. 
  2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza e' redatto d'intesa con i
rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3,
del  decreto  legislativo  11  aprile  2011,  n.61,  e  recepisce  il
contenuto di eventuali direttive emanate ai  sensi  dell'articolo  14
dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono  comunicate
ai Ministeri competenti per  materia  e  al  Ministero  dell'interno,
anche  per  gli  aspetti  di  sicurezza  informatica  connessi   alla
protezione  delle  infrastrutture  critiche  informatizzate  di   cui
all'articolo  7-bis  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,  e
alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4,  comma
3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61. 
  3.  L'aggiornamento  dei  piani  di   sicurezza   con   riferimento
all'emergenza  da  COVID-19  tiene  conto  delle  linee  guida  sulla
gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri  competenti  e
dei principi precauzionali emanati  dalla  Segreteria  infrastrutture
critiche. 
  4. I Ministeri  dell'interno  e  della  salute,  nell'ambito  delle
attivita'  connesse  con  la  gestione  dell'emergenza  da  COVID-19,
informando i  Ministeri  competenti,  emanano,  per  gli  aspetti  di
rispettiva competenza, proprie direttive  per  favorire  l'attuazione
delle misure previste nelle linee guida di  cui  al  comma  3  e  per
garantire  il  funzionamento  delle   infrastrutture   critiche,   la
protezione del personale operativo dal contagio e  la  mobilita'  sul
territorio  nazionale  per  esigenze  di  continuita'   operativa   e
attivita'  manutentive,  anche  se  effettuate  da  soggetti   terzi,
compresi coloro che provengono dall'estero. 
  5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati
operatori di infrastrutture critiche: 
  a) le societa' che gestiscono le infrastrutture individuate  con  i
decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e
dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera  a),  del  decreto  legislativo  11
aprile  2011,  n.61,nonche'  le   societa'   che   gestiscono   altre
infrastrutture individuate con  successivi  decreti  direttoriali  in
funzione dell'emergenza da COVID-19; 
  b) gli operatori di servizi essenziali e  i  fornitori  di  servizi
digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n.65; 
  c) le societa' e gli enti che  gestiscono  od  ospitano  i  sistemi
spaziali  dell'Unione  europea  ubicati  sul  territorio   nazionale,
nonche' i sistemi  spaziali  nazionali  impiegati  per  finalita'  di
difesa e sicurezza nazionale; 
  d)  ogni  altra  societa'  o  ente  preposti   alla   gestione   di
infrastrutture o beni che sono dichiarati  critici  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei  Ministri
competenti. 
  6.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
previste dal presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.