Art. 215 
 
   Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL 
 
  1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di
contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge  23  febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2020,
n. 13, dall'articolo 1  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
nonche' dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli  di  viaggio,
ivi compresi gli abbonamenti, le aziende  erogatrici  di  servizi  di
trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico  locale
procedono nei confronti degli aventi diritto al rimborso, optando per
una delle seguenti modalita': 
    a) emissione di un voucher  di  importo  pari  all'ammontare  del
titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un
anno dall'emissione; 
    b) prolungamento della durata  dell'abbonamento  per  un  periodo
corrispondente a quello durante il quale non ne  e'  stato  possibile
l'utilizzo. 
  2.  Ai  fini  dell'erogazione  del  rimborso,  gli  aventi  diritto
comunicano al  vettore  il  ricorrere  delle  situazioni  di  cui  al
medesimo comma 1, allegando: 
    a) la  documentazione  comprovante  il  possesso  del  titolo  di
viaggio di cui al comma 1, in corso di validita' durante  il  periodo
di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento
previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5  marzo  2020,  n.  13  o
dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 
    b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, relativa  al
mancato utilizzo, in tutto o in  parte,  del  titolo  di  viaggio  in
conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di  contenimento
di cui alla lettera a). 
  3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione  di  cui
al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo  le  modalita'  di
cui al comma 1.