Art. 197
Ferrobonus e Marebonus
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge
28 dicembre 2015, n.208, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'
autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 647 e 648 dell'articolo
1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«647. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di
progetti per migliorare la catena intermodale e
decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione,
l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per
il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei
servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da
porti situati in Italia, che collegano porti situati in
Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo. A tal fine e' autorizzata la
spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di
44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di
euro per l'anno 2018.
648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto
intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' altresi' autorizzato a concedere contributi
per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo
e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal
fine e' autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini
puo' essere utilizzata quota parte delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.»
- Si riporta il testo dei commi 110 e 111 dell'articolo
1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«110. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata
la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 3,8
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e, quanto a 16,2 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte
corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
111. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la
spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni
di euro per l'anno 2021.»