Art. 198 
 
Istituzione di un fondo per la compensazione  dei  danni  subiti  dal
                            settore aereo 
 
  1.  In  considerazione  dei  danni   subiti   dall'intero   settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19,  e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020,  per
la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali,  diversi
da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24  aprile
2020, n.27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo
(COA) in corso di validita' e titolari di licenza di trasporto  aereo
di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale  dell'aviazione  civile,
che impieghino aeromobili con una capacita'  superiore  a  19  posti.
L'accesso  al  fondo  di  cui  al  presente   comma   e'   consentito
esclusivamente agli operatori che alla data  di  presentazione  della
domanda di accesso  applicano  ai  propri  dipendenti,  con  base  di
servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE)  n.  965/2012  della
Commissione, del 5 ottobre 2012, nonche' ai dipendenti  di  terzi  da
essi  utilizzati  per  lo  svolgimento   della   propria   attivita',
trattamenti  retributivi  comunque  non  inferiori  a  quelli  minimi
stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale  del  settore  stipulato
dalle organizzazioni  datoriali  e  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative  a  livello  nazionale.  Con  decreto  adottato   dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione  della  presente
disposizione  nonche'  le  modalita'  di  recupero   dei   contributi
eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano  ottemperato  a
quanto disposto  dal  secondo  periodo.  L'efficacia  della  presente
disposizione  e'  subordinata  all'autorizzazione  della  Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul
Funzionamento dell'Unione europea. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  130  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  79  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito   con
          modificazioni dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dall'articolo 202 della presente legge: 
              «Art. 79 Misure urgenti per il trasporto aereo 
              1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19
          e' formalmente  riconosciuta  come  calamita'  naturale  ed
          evento eccezionale, ai sensi dell'articolo  107,  comma  2,
          lettera b),  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          Europea. 
              2.  In  considerazione  dei  danni  subiti  dall'intero
          settore    dell'aviazione    a    causa     dell'insorgenza
          dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza
          di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac  che,
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono  riconosciute
          misure a compensazione dei danni  subiti  come  conseguenza
          diretta dell'evento eccezionale al fine  di  consentire  la
          prosecuzione dell'attivita'.  Con  decreto  di  natura  non
          regolamentare del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sono
          stabilite  le  modalita'  di  applicazione  della  presente
          disposizione. L'efficacia della  presente  disposizione  e'
          subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
          sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
          Funzionamento dell'Unione Europea. 
              3. Per l'esercizio dell'attivita' d'impresa nel settore
          del trasporto aereo di persone e merci, e'  autorizzata  la
          costituzione di una nuova societa' interamente  controllata
          dal  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   ovvero
          controllata da una  societa'  a  prevalente  partecipazione
          pubblica  anche  indiretta.  L'efficacia   della   presente
          disposizione  e'   subordinata   all'autorizzazione   della
          Commissione europea. 
              4. Ai fini della costituzione della societa' di cui  al
          comma 3, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, il Ministro dello sviluppo  economico  e  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e sottoposto
          alla registrazione della Corte dei Conti,  che  rappresenta
          l'atto costitutivo della societa', sono definiti  l'oggetto
          sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento
          necessario per la costituzione  e  il  funzionamento  della
          societa'. Con lo stesso decreto e', altresi', approvato  lo
          statuto della societa', sono nominati  gli  organi  sociali
          per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le
          remunerazioni degli stessi organi  ai  sensi  dell'articolo
          2389, primo comma, del codice civile,  e  sono  definiti  i
          criteri, in riferimento al mercato,  per  la  remunerazione
          degli amministratori investiti di  particolari  cariche  da
          parte   del   consiglio   di   amministrazione   ai   sensi
          dell'articolo 2389, terzo  comma,  del  codice  civile.  Le
          successive modifiche allo statuto e  le  successive  nomine
          dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma
          del codice  civile.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale  e
          a rafforzare la dotazione patrimoniale  della  societa'  di
          cui al presente comma con un apporto complessivo  di  3.000
          milioni di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e  versare
          anche in piu' fasi e per successivi aumenti di  capitale  o
          della dotazione  patrimoniale,  anche  tramite  societa'  a
          prevalente partecipazione pubblica. 
              4-bis. La societa' di cui  al  comma  3  redige,  entro
          trenta giorni dalla costituzione della  societa'  ai  sensi
          del comma 4, un piano industriale di sviluppo e ampliamento
          dell'offerta,  che   include   strategie   strutturali   di
          prodotto.  Tale  piano  e'  trasmesso   alle   Camere   per
          l'espressione  del  parere  da  parte   delle   Commissioni
          parlamentari  competenti  per   materia.   Le   Commissioni
          parlamentari competenti esprimono un  parere  motivato  nel
          termine  perentorio  di  trenta  giorni   dalla   data   di
          assegnazione.  La  societa'  puo'  costituire  una  o  piu'
          societa' controllate o  partecipate  per  la  gestione  dei
          singoli rami di attivita' e per lo sviluppo di  sinergie  e
          alleanze con altri soggetti pubblici e  privati,  nazionali
          ed  esteri.  La  societa'  e'   altresi'   autorizzata   ad
          acquistare  e  prendere  in  affitto,  anche  a  trattativa
          diretta, rami d'azienda di imprese titolari di  licenza  di
          trasporto  aereo   rilasciata   dall'Ente   Nazionale   per
          l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria. 
              4-ter. Ai fini della prestazione  di  servizi  pubblici
          essenziali  di  rilevanza  sociale,  e  nell'ottica   della
          continuita' territoriale, la societa' di cui  al  comma  3,
          ovvero le societa' dalla stessa controllate o  partecipate,
          stipula, nel limite  delle  risorse  disponibili,  apposito
          contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia
          e  delle  finanze  e  con  il  Ministero   dello   sviluppo
          economico,  e  con  gli  Enti   pubblici   territorialmente
          competenti, anche subentrando nei contratti gia'  stipulati
          per le medesime finalita' dalle imprese di  cui  all'ultimo
          periodo del comma 4-bis. 
              5. Alla societa' di cui al  comma  3  e  alle  societa'
          dalla stessa partecipate o controllate non si applicano  le
          disposizioni previste dal  decreto  legislativo  19  agosto
          2016, n.175, e dall'articolo 23-bis  del  decreto  legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              5-bis. La societa' di cui al comma 3 puo' avvalersi del
          patrocinio   dell'Avvocatura   dello   Stato,   ai    sensi
          dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle  norme
          giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello
          Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura  dello  Stato,  di
          cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
          modificazioni. 
              5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al
          presente  articolo  sono  esenti  da  imposizione  fiscale,
          diretta e indiretta e da tasse. 
              6. (abrogato) 
              7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          2 e' istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di  350
          milioni di euro per l'anno  2020.  Per  l'attuazione  delle
          disposizioni di cui ai commi da 3  a  4-bis,  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo con una dotazione di  3.000  milioni
          di  euro  per   l'anno   2020.   Per   l'attuazione   delle
          disposizioni di cui ai commi 3,  4  e  4-bis  del  presente
          articolo, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  si
          avvale di primarie istituzioni finanziarie,  industriali  e
          legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020.  A  tal
          fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila euro  per  l'anno
          2020.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, per gli interventi  previsti  dal  comma  4,  puo'
          essere riassegnata, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, una  quota  degli  importi  derivanti  da
          operazioni  di  valorizzazione  di   attivi   mobiliari   e
          immobiliari o  da  distribuzione  di  dividendi  o  riserve
          patrimoniali. 
              8. Alla copertura degli oneri  derivanti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
              - Il Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del
          5 ottobre 2012 che stabilisce  i  requisiti  tecnici  e  le
          procedure amministrative per quanto riguarda le  operazioni
          di volo ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.  216/2008  del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 25 ottobre 2012,  n.
          296. 
              Per il Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea
          si veda nei riferimenti ormativi all'art. 25-bis.