Art. 198
Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal
settore aereo
1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per
la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi
da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n.27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo
(COA) in corso di validita' e titolari di licenza di trasporto aereo
di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile,
che impieghino aeromobili con una capacita' superiore a 19 posti.
L'accesso al fondo di cui al presente comma e' consentito
esclusivamente agli operatori che alla data di presentazione della
domanda di accesso applicano ai propri dipendenti, con base di
servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 della
Commissione, del 5 ottobre 2012, nonche' ai dipendenti di terzi da
essi utilizzati per lo svolgimento della propria attivita',
trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi
stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato
dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale. Con decreto adottato dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione della presente
disposizione nonche' le modalita' di recupero dei contributi
eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a
quanto disposto dal secondo periodo. L'efficacia della presente
disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 130 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 79 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dall'articolo 202 della presente legge:
«Art. 79 Misure urgenti per il trasporto aereo
1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19
e' formalmente riconosciuta come calamita' naturale ed
evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2,
lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea.
2. In considerazione dei danni subiti dall'intero
settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza
dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza
di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono riconosciute
misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza
diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la
prosecuzione dell'attivita'. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite le modalita' di applicazione della presente
disposizione. L'efficacia della presente disposizione e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea.
3. Per l'esercizio dell'attivita' d'impresa nel settore
del trasporto aereo di persone e merci, e' autorizzata la
costituzione di una nuova societa' interamente controllata
dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero
controllata da una societa' a prevalente partecipazione
pubblica anche indiretta. L'efficacia della presente
disposizione e' subordinata all'autorizzazione della
Commissione europea.
4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al
comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e sottoposto
alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta
l'atto costitutivo della societa', sono definiti l'oggetto
sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento
necessario per la costituzione e il funzionamento della
societa'. Con lo stesso decreto e', altresi', approvato lo
statuto della societa', sono nominati gli organi sociali
per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le
remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo
2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i
criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione
degli amministratori investiti di particolari cariche da
parte del consiglio di amministrazione ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le
successive modifiche allo statuto e le successive nomine
dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma
del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e
a rafforzare la dotazione patrimoniale della societa' di
cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000
milioni di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e versare
anche in piu' fasi e per successivi aumenti di capitale o
della dotazione patrimoniale, anche tramite societa' a
prevalente partecipazione pubblica.
4-bis. La societa' di cui al comma 3 redige, entro
trenta giorni dalla costituzione della societa' ai sensi
del comma 4, un piano industriale di sviluppo e ampliamento
dell'offerta, che include strategie strutturali di
prodotto. Tale piano e' trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Le Commissioni
parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel
termine perentorio di trenta giorni dalla data di
assegnazione. La societa' puo' costituire una o piu'
societa' controllate o partecipate per la gestione dei
singoli rami di attivita' e per lo sviluppo di sinergie e
alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali
ed esteri. La societa' e' altresi' autorizzata ad
acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa
diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di
trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.
4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici
essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della
continuita' territoriale, la societa' di cui al comma 3,
ovvero le societa' dalla stessa controllate o partecipate,
stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito
contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo
economico, e con gli Enti pubblici territorialmente
competenti, anche subentrando nei contratti gia' stipulati
per le medesime finalita' dalle imprese di cui all'ultimo
periodo del comma 4-bis.
5. Alla societa' di cui al comma 3 e alle societa'
dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto
2016, n.175, e dall'articolo 23-bis del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5-bis. La societa' di cui al comma 3 puo' avvalersi del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al
presente articolo sono esenti da imposizione fiscale,
diretta e indiretta e da tasse.
6. (abrogato)
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
2 e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350
milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-bis, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni
di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-bis del presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si
avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e
legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020. A tal
fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno
2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, puo'
essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da
operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e
immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve
patrimoniali.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
- Il Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del
5 ottobre 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le
procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni
di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 25 ottobre 2012, n.
296.
Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
si veda nei riferimenti ormativi all'art. 25-bis.