Art. 199
Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi
1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani
derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorita' di sistema portuale e
l'Autorita' portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie
disponibilita' di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo
9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni
concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli
articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli
relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e
servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020
ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n.27, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di
bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di
amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera puo'
essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio
2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel
periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una
diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del
fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i
canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei
concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra
il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del
fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato
nel medesimo periodo dell'anno 2019;
b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di
bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui
all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, un contributo, nel
limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90
per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro
prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019,
riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del
sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19. Tale
contributo e' erogato dalla stessa Autorita' di sistema portuale o
dall'Autorita' portuale.
2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura
del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la
continuita' delle operazioni portuali presso gli scali del sistema
portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo quanto
previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018,
n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.
130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi
dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono prorogate di
due anni.
3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e
contenimento adottate:
a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in
corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata
in vigore del presente decreto, e' prorogata di 12 mesi;
b) a durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi
dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' delle concessioni per la
gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri,
attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di 12
mesi;
c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio
rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del codice della navigazione
attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di 12
mesi.
c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio
ferroviario portuale attualmente in corso e' prorogata di 12 mesi.
4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si
applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al
rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli
articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero
dell'articolo 36 del codice della navigazione, gia' definite con
l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del
medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori
del magazzinaggio e supporto ai trasporti.
6. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti
dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuita' del servizio di
ormeggio nei porti italiani, e' riconosciuto alle societa' di cui
all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994,
n.84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020, un
indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette
societa' dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai
corrispondenti mesi dell'anno 2019.
7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 6, e' istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una
dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, destinato:
a) nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il
riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle
Autorita' di sistema portuale o dell'Autorita' portuale di Gioia
Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;
b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione,
per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'indennizzo di cui al comma 6.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7,
nonche' alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione,
eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorita' di sistema
portuale e dall'Autorita' portuale di Gioia Tauro per le finalita'
del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro
per l'anno 2020.
8-bis. Al fine di sostenere la competitivita' dei servizi prestati
in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma
1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' inserito il
seguente:
« 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, le unita' di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate,
in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i
principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di
certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio ».
8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del
ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito dell'emergenza da
COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali
di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a
pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i
nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad
assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce
possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento
cartaceo sia richiesto in originale, esso puo' essere sostituito da
idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle
autorita' richiedenti secondo modalita' conformi alle disposizioni in
materia di salvaguardia della salute adottate a seguito
dell'emergenza da COVID-19.
8-quater. Con riguardo alla societa' capogruppo e alle societa' del
gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di
emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a
modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto
istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di
accesso alle prestazioni del fondo non sia stato ancora emanato il
decreto di cui al medesimo articolo 26, comma 3, le modifiche
apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai
periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attivita' lavorativa
oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima.
Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno
2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali
merci e passeggeri riconducibili all'emergenza COVID-19, fino allo
scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato
d'emergenza, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita' portuale
di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare
temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali
diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.
10. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 10-bis del presente
articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da
finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e
indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le disponibilita'
del fondo, nel limite di 5 milioni di euro, sono destinate a
compensare, anche parzialmente, le Autorita' di sistema portuale dei
mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto,
dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per
effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute
pubblica.
10-ter. Le disponibilita' residue del fondo di cui al comma 10-bis,
nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate a
compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti
con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via
mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo
compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione
del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato
registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto,
altresi', della riduzione dei costi sostenuti.
10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di
sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi
10-bis e 10-ter.
10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis e
10-ter del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
«Art. 9-ter Disposizioni in materia di lavoro portuale
temporaneo
1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della
fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di
salvaguardare la continuita' delle operazioni portuali
presso gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure
occidentale, compromessa dall'evento, le autorizzazioni
attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate per sei
anni.
2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorita' di
sistema portuale del Mar Ligure occidentale e' autorizzata
a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro un
contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per
l'anno 2020, per eventuali minori giornate di lavoro
rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni
economiche degli scali del sistema portuale del Mar Ligure
occidentale conseguenti all'evento. Tale contributo e'
erogato dalla stessa autorita' di sistema portuale a fronte
di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in
sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da
valorizzare secondo il criterio della tariffa media per
avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi
dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel
primo semestre dell'anno 2018.
3. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate
dal contributo di cui al comma 2 non sono computate o
elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell'indennita'
di mancato avviamento (IMA).»
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del codice della
navigazione (Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327):
«Art. 36 Concessione di beni demaniali
L'amministrazione marittima, compatibilmente con le
esigenze del pubblico uso, puo' concedere l'occupazione e
l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
territoriale per un determinato periodo di tempo.
Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono
di competenza del ministro per la marina mercantile. Le
concessioni di durata superiore a quattro, ma non a
quindici anni, e quelle di durata non superiore al
quadriennio che importino impianti di difficile sgombero
sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni
di durata non superiore al quadriennio, quando non
importino impianti di difficile sgombero, sono di
competenza del capo di compartimento marittimo.»
- Si riporta il testo degli articoli 16, come
modificato dall'articolo 199-bis della presente legge, 17 e
18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale:
«Art. 16 Operazioni portuali
1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il
trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci
e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.
Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni
specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle
operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati
dalle autorita' portuali, o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime, attraverso una specificare
regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri
vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano
sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi
portuali nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate
da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad
autorizzazione dell'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta
autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni
portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da
parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4,
oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese
autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti
tenuti dall'Autorita' di sistema portuale, o laddove non
istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al
pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una
cauzione determinati dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al
comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23
ottobre 1960, n. 1369 salvo quanto previsto dall'articolo
17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita' degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i
quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti
il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
d) (abrogata)
4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda
di svolgimento di operazioni portuali ne' mediante le
imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente
articolo ne' tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia
per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui,
rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave
e' autorizzata a svolgere le operazioni in regime di
autoproduzione a condizione che:
a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto
all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio
della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di
tali operazioni;
c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata
prestata idonea cauzione.
4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis e'
rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti
e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e'
compresa nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del
comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, all'autorita' marittima le
tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
nonche' ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell'articolo 18, durata identica a quella della
concessione medesima; l'autorizzazione puo' essere
rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a
seguito del rinnovo della concessione. L'Autorita' di
sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita'
marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno
annuale, il rispetto delle condizioni previste nel
programma operativo.
7. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione
consultiva locale, determina il numero massimo di
autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del
comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalita' del
porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo
della concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
7 ter. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi
sulle richieste di autorizzazione di cui al presente
articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si
intende accolta.»
«Art. 17 Disciplina della fornitura del lavoro portuale
temporaneo
1. Il presente articolo disciplina la fornitura di
lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18
per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi
portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3. La
presente disciplina della fornitura del lavoro portuale
temporaneo e' disciplina speciale.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione
delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una
impresa, la cui attivita' deve essere esclusivamente
rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per
l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da
individuare secondo una procedura accessibile ad imprese
italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere
dotata di adeguato personale e risorse proprie con
specifica caratterizzazione di professionalita'
dell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve
esercitare direttamente o indirettamente le attivita' di
cui agli articoli 16 e 18 e le attivita' svolte dalle
societa' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), ne'
deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o
piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,
lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di
minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18
e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario,
a dismettere dette attivita' e partecipazioni prima del
rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata
dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi giorni
dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque,
subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma.
L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore
di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa
che le dismette.
4. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per
garantire la continuita' del rapporto di lavoro a favore
dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo
21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa
autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2
e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
agenzie promosse dalle Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette
al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad
un organo direttivo composto da rappresentanti delle
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia
assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la
propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sono adottate le norme per
l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far
fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al
comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici,
ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24
giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del
contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali
previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica il
divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a),
della legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro
temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa
utilizzatrice, secondo quanto previsto dall' articolo 1,
comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali puo' essere prevista una proroga
dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti
aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n.
196 del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale,
l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5
realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
Dette iniziative possono essere finanziate anche con i
contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del
1997.
9.
10. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime adottano specifici
regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai
soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare
l'osservanza dell'obbligo di parita' di trattamento nei
confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21,
comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le
attivita' secondo livelli quantitativi e qualitativi
adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle
tariffe da approvare dall'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dall'autorita' marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e
quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2
e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
esigenze delle attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione
professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita'
portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della
riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte delle
Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite,
delle autorita' marittime circa l'osservanza delle
regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul
lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'autorita' garante
della concorrenza e del mercato, le Autorita' di sistema
portuale o, laddove non istituite, le autorita' marittime,
che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2,
possono sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi,
revocarle allorquando accertino la violazione degli
obblighi nascenti dall'esercizio dell'attivita'
autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da
agenzie di cui al comma 5, le Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituite, le autorita' marittime possono
disporre la sostituzione dell'organo di gestione
dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie,
previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5164,57 euro a
30987,41 euro.
13. Le Autorita' di sistema portuale, o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, inseriscono negli atti
di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in
quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di
concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a
garantire un trattamento normativo ed economico minimo
inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di
cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli
articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto
trattamento minimo non puo' essere inferiore a quello
risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei
lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
dalle associazioni nazionali di categoria piu'
rappresentative delle imprese portuali di cui ai
sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani
(Assoporti).
14. Le Autorita' di sistema portuale esercitano le
competenze di cui al presente articolo previa deliberazione
del comitato portuale, sentita la commissione consultiva.
Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al
presente articolo sentita la commissione consultiva.
15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta
un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa
contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro
pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o
agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro
predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime.
15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il
rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici
dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera,
l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare una quota,
comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate
proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate
ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del
ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del
personale inidoneo totalmente o parzialmente allo
svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre
mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento
dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al
presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio
all'operativita' del porto, le Autorita' di sistema
portuale possono finanziare interventi finalizzati a
ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o
dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani
di risanamento approvati dall'Autorita' stessa.»
«Art. 18 Concessione di aree e banchine
1. L'Autorita' di sistema portuale e, dove non
istituita, ovvero prima del suo insediamento,
l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno in
concessione le aree demaniali e le banchine comprese
nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16,
comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali,
fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di
amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni
attinenti ad attivita' marittime e portuali. E' altresi'
sottoposta a concessione da parte dell'Autorita' di sistema
portuale, e laddove non istituita dall'autorita' marittima,
la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle
attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi
da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche'
interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei
servizi portuali anche per la realizzazione di impianti
destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti
alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni,
anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi
svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita',
stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio
decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e
controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di
rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono
tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di sistema
portuale relativi a concessioni gia' assentite alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le Autorita' di
sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni
al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi
allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di
altre imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti adegua la disciplina
relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell'Autorita' di sistema portuale puo'
concludere, previa delibera del comitato portuale, con le
modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della
concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
4 -bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice
della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma di
attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita' di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la
quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso
porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una
nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su
motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16,
dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo
operativo.
8. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l'attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano
l'atto concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.»
- Il testo del comma 2 dell'articolo 92 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 109.
- Si riporta il testo dell'articolo 101 del codice
della navigazione:
«Art. 101 Istituzione del servizio di rimorchio
marittimo
Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi
di approdo o di transito delle navi addette alla
navigazione marittima non puo' essere esercitato senza
concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le
norme del regolamento.
L'autorita' predetta determina nell'atto di concessione
il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire
al servizio.
Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo
del compartimento, sentite le associazioni sindacali
interessate.»
- Si riporta il testo dei commi da 98 a 107
dell'articolo 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n.
208:
«98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei
beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite
delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale
2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come
modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23
settembre 2016, fino al 31 dicembre 2020 e' attribuito un
credito d'imposta nella misura massima consentita dalla
citata Carta. Alle imprese attive nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della
pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento
(UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e
della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca
e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni
strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e
alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle
zone rurali e ittico.
99. Per le finalita' di cui al comma 98, sono
agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto
di investimento iniziale come definito all'articolo 2,
punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nel territorio.
100. L'agevolazione non si applica ai soggetti che
operano nei settori dell'industria siderurgica,
carbonifera, della costruzione navale, delle fibre
sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture,
della produzione e della distribuzione di energia e delle
infrastrutture energetiche, nonche' ai settori creditizio,
finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non
si applica alle imprese in difficolta' come definite dalla
comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del
31 luglio 2014.
101. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del
costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel
limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3
milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di
euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le
grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo
non comprende le spese di manutenzione.
102. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de
minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i
medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale
cumulo non porti al superamento dell'intensita' o
dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalle
pertinenti discipline europee di riferimento.
103. I soggetti che intendono avvalersi del credito
d'imposta devono presentare apposita comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di
presentazione e il contenuto della comunicazione sono
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese
l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.
104. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui e'
stato effettuato l'investimento e deve essere indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni
dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a
quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito
d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se,
entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi,
ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto
all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni
anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria,
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
secondo le disposizioni del presente comma e' restituito
mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito
per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta
per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi
ivi indicate.
106. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata
l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta
per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla
norma ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla
base dei quali e' stato determinato l'importo fruito,
l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo
importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla
legge.
107. L'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 e'
concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina
gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti.»
- Si riporta il testo del comma 1-quinquies
dell'articolo 14 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84:
«Art. 14 Competenze dell'autorita' marittima
1. - 1-quater. Omissis
1-quinquies. A seguito dell'esercizio dei poteri del
comandante del porto previsti dall'articolo 81 del Codice
della navigazione e dall'articolo 209 del relativo
Regolamento di esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel
relativo registro, previa specifica procedura concorsuale,
si costituiscono in societa' cooperativa. Il funzionamento
e l'organizzazione di tale societa' sono soggette alla
vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo
statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal
comandante del porto secondo le direttive emanate in
materia dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dal presente articolo e dall'articolo 251 della
presente legge:
«Art. 2 Potenziamento delle risorse umane del Ministero
della salute
1. Tenuto conto della necessita' di potenziare le
attivita' di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e
profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti,
anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei
servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla
diffusione del COVID-19, il Ministero della salute e'
autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo
determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unita'
di dirigenti sanitari medici, 18 unita' di dirigenti
sanitari veterinari e 29 unita' di personale non
dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della
prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica
F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli
uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o
approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici,
anche a tempo indeterminato, ovvero mediante concorsi per
titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalita'
telematica e decentrata. Al termine del periodo di prova,
cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano gia' superato
in medesima qualifica e profilo professionale presso altra
amministrazione pubblica, l'assunzione e' condizionata alla
valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico,
scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi
bandi di concorso.
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, le unita' di lavoro di
cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale,
agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e
aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni
rilasciate nell'ultimo triennio.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione
del comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per
l'anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e
di euro 1.697.665 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si
provvede, quanto a 2.345.000 euro per l'anno 2020, a
5.369.000 euro per l'anno 2021, a 2.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute e,
quanto a 2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro
per l'anno 2021 e a 4.790.659 euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte
corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero
della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
- Si riporta il testo del comma 9-sexies dell'articolo
7 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni):
«Arti. 7 Disposizioni in materia di collocamento
obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione
della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonche' di
interpretazione autentica
1. - 9-quinquies Omissis
9 -sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma
8, del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si
interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di
trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in societa' per
azioni, le stesse si applicano alla societa' Poste italiane
Spa e a tutte le societa' nelle quali la medesima detiene
una partecipazione azionaria di controllo, ad esclusione
delle societa' con licenza bancaria, di trasporto aereo e
che svolgono attivita' di corriere espresso.»
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 26 Fondi di solidarieta' bilaterali
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
stipulano accordi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi
di solidarieta' bilaterali per i settori che non rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una
tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le
cause previste dalle disposizioni di cui al predetto
Titolo.
2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso
l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dagli accordi e contratti collettivi di cui al medesimo
comma.
3. Con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2
possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di
ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina
delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate
con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla
base di una proposta del comitato amministratore di cui
all'articolo 36.
4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base
degli accordi e contratti collettivi, l'ambito di
applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento
al settore di attivita', alla natura giuridica e alla
classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento
dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la
partecipazione al fondo e' verificato mensilmente con
riferimento alla media del semestre precedente.
5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalita'
giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui
al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti dal
regolamento di contabilita' dell'INPS.
7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 e'
obbligatoria per tutti i settori che non rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati
anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi
contributivi non si applicano al personale dirigente se non
espressamente previsto.
8. I fondi gia' costituiti ai sensi del comma 1 alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano
alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre
2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore,
che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i
contributi da questi gia' versati o comunque dovuti ai
fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo
di integrazione salariale.
9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalita' di
cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in
termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni
previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di
importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale
previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno
al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi
di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione
europea.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di cui
al comma 1 possono essere istituiti anche in relazione a
settori di attivita' e classi di ampiezza dei datori di
lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione del
Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti
delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia
di indennita' di mobilita' di cui agli articoli 4 e
seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al
comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarieta' sia
finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con
un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento
delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al
comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo
comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale
istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce
anche il gettito del contributo integrativo stabilito
dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento
ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le
prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
presente comma sono riconosciute nel limite di tale
gettito.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6 Disposizioni finanziarie e finali
1. - 1-quater. Omissis
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5 -bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.»
Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
si veda nei riferimenti normativi all'art. 25-bis.