Art. 199 
 
 Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi 
 
  1. In considerazione del  calo  dei  traffici  nei  porti  italiani
derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorita' di sistema portuale e
l'Autorita' portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con  le  proprie
disponibilita' di bilancio  e  fermo  quanto  previsto  dall'articolo
9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: 
    a)  possono  disporre,  la  riduzione  dell'importo  dei   canoni
concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione,  agli
articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  di  quelli
relativi alle concessioni per la gestione  di  stazioni  marittime  e
servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione  all'anno  2020
ed ivi compresi  quelli  previsti  dall'articolo  92,  comma  2,  del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2020,  n.27,  nell'ambito   delle   risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri  di
bilancio,  allo  scopo  anche  utilizzando  il  proprio   avanzo   di
amministrazione; la riduzione  di  cui  alla  presente  lettera  puo'
essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio
2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver  subito  nel
periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il  30  giugno  2020,  una
diminuzione del fatturato pari  o  superiore  al  20  per  cento  del
fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno  2019  e,  per  i
canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in  favore  dei
concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra
il 1° luglio  2020  e  il  30  novembre  2020,  una  diminuzione  del
fatturato pari o superiore al 20 per cento del  fatturato  registrato
nel medesimo periodo dell'anno 2019; 
    b) sono autorizzate a corrispondere,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri  di
bilancio,  al  soggetto  fornitore  di   lavoro   portuale   di   cui
all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, un contributo, nel
limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro  90
per ogni lavoratore  in  relazione  a  ciascuna  giornata  di  lavoro
prestata in meno rispetto  al  corrispondente  mese  dell'anno  2019,
riconducibile alle  mutate  condizioni  economiche  degli  scali  del
sistema portuale italiano conseguenti  all'emergenza  COVID-19.  Tale
contributo e' erogato dalla stessa Autorita' di  sistema  portuale  o
dall'Autorita' portuale. 
  2. In relazione al rilievo esclusivamente  locale  della  fornitura
del  lavoro  portuale  temporaneo  e  al  fine  di  salvaguardare  la
continuita' delle operazioni portuali presso gli  scali  del  sistema
portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo  quanto
previsto all'articolo 9-ter  del  decreto-legge  28  settembre  2018,
n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018,  n.
130, le autorizzazioni attualmente  in  corso,  rilasciate  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono prorogate di
due anni. 
  3. Al  fine  di  ridurre  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di  prevenzione  e
contenimento adottate: 
    a)  la  durata   delle   autorizzazioni   rilasciate   ai   sensi
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  attualmente  in
corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di  entrata
in vigore del presente decreto, e' prorogata di 12 mesi; 
    b) a durata delle  concessioni  rilasciate  nei  porti  ai  sensi
dell'articolo 36 del codice  della  navigazione  e  dell'articolo  18
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' delle concessioni per  la
gestione di stazioni marittime e servizi di  supporto  a  passeggeri,
attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto, e'  prorogata  di  12
mesi; 
    c) la durata delle  concessioni  per  il  servizio  di  rimorchio
rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del  codice  della  navigazione
attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto, e'  prorogata  di  12
mesi. 
  c-bis) la durata delle concessioni per  la  gestione  del  servizio
ferroviario portuale attualmente in corso e' prorogata di 12 mesi. 
  4. La proroga di cui alle lettere a)  e  b)  del  comma  3  non  si
applica in presenza di procedure di  evidenza  pubblica  relative  al
rilascio delle autorizzazioni  o  delle  concessioni  previste  dagli
articoli  16  e  18  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84  ovvero
dell'articolo 36 del codice  della  navigazione,  gia'  definite  con
l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. 
  5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del
medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori
del magazzinaggio e supporto ai trasporti. 
  6.  Al  fine  di   mitigare   gli   effetti   economici   derivanti
dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuita' del servizio  di
ormeggio nei porti italiani, e' riconosciuto  alle  societa'  di  cui
all'articolo 14, comma 1-quinquies,  della  legge  28  gennaio  1994,
n.84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno  2020,  un
indennizzo per le ridotte  prestazioni  di  ormeggio  rese  da  dette
societa' dal 1°  febbraio  2020  al  31  dicembre  2020  rispetto  ai
corrispondenti mesi dell'anno 2019. 
  7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 6, e' istituito  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  un  fondo,  con  una
dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, destinato: 
    a) nella misura di complessivi euro 6  milioni  a  finanziare  il
riconoscimento dei benefici previsti  dal  comma  1  da  parte  delle
Autorita' di sistema portuale  o  dell'Autorita'  portuale  di  Gioia
Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini; 
    b) nella misura di complessivi euro  24  milioni  all'erogazione,
per il tramite del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
dell'indennizzo di cui al comma 6. 
  8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
adottato entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7,
nonche' alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione,
eventualmente utilizzabili da ciascuna  delle  Autorita'  di  sistema
portuale e dall'Autorita' portuale di Gioia Tauro  per  le  finalita'
del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro
per l'anno 2020. 
  8-bis. Al fine di sostenere la competitivita' dei servizi  prestati
in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma
1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' inserito  il
seguente: 
  « 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da  adottare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, le unita' di lavoro di cui al comma 1  sono  assegnate,
in misura proporzionale, agli uffici  periferici  cui  fanno  capo  i
principali  porti  e  aeroporti  sulla  base  del  numero  medio   di
certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio ». 
  8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del
ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito  dell'emergenza  da
COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi  commerciali
di  piazza,  le  certificazioni  di  qualunque  natura  destinate   a
pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti  di  trasporto,  i
nulla osta, i titoli  di  credito  e  ogni  documento  necessario  ad
assistere le operazioni di importazione e di  esportazione  di  merce
possono essere inviati in  formato  digitale.  Qualora  il  documento
cartaceo sia richiesto in originale, esso puo' essere  sostituito  da
idonee  forme  digitali  di  autenticazione  ovvero  trasmesso   alle
autorita' richiedenti secondo modalita' conformi alle disposizioni in
materia   di   salvaguardia   della   salute   adottate   a   seguito
dell'emergenza da COVID-19. 
  8-quater. Con riguardo alla societa' capogruppo e alle societa' del
gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-sexies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo  stato  di
emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio  2020,  siano  intervenuti   accordi   collettivi   volti   a
modificare, ai sensi del comma  3  del  citato  articolo  26,  l'atto
istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della  domanda  di
accesso alle prestazioni del fondo non sia stato  ancora  emanato  il
decreto di cui  al  medesimo  articolo  26,  comma  3,  le  modifiche
apportate all'atto  istitutivo  producono  effetti  a  decorrere  dai
periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attivita'  lavorativa
oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti  alla  medesima.
Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n.154, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 4,95 milioni di euro per  l'anno
2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni  dei  traffici  portuali
merci e passeggeri riconducibili all'emergenza  COVID-19,  fino  allo
scadere  dei  sei  mesi  successivi  alla  cessazione   dello   stato
d'emergenza, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita'  portuale
di  Gioia  Tauro  possono,  con  provvedimento  motivato,   destinare
temporaneamente aree e banchine di  competenza  a  funzioni  portuali
diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti. 
  10. Agli oneri derivanti dai commi  7,  8  e  10-bis  del  presente
articolo, pari a 40 milioni di euro in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e a  50  milioni  di  euro  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento, per l'anno 2020, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
265. 
  10-bis.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  istituito  un  fondo  con  una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno  2020.  Le  disponibilita'
del fondo, nel  limite  di  5  milioni  di  euro,  sono  destinate  a
compensare, anche parzialmente, le Autorita' di sistema portuale  dei
mancati introiti, in particolare  derivanti  dai  diritti  di  porto,
dovuti al calo del traffico dei  passeggeri  e  dei  crocieristi  per
effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela  della  salute
pubblica. 
  10-ter. Le disponibilita' residue del fondo di cui al comma 10-bis,
nel limite di 5 milioni di euro per l'anno  2020,  sono  destinate  a
compensare, anche parzialmente, le imprese  di  navigazione  operanti
con navi minori nel settore del trasporto turistico  di  persone  via
mare e per acque interne che dimostrino di aver subito,  nel  periodo
compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione
del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al  fatturato
registrato  nel  medesimo  periodo  dell'anno  2019,  tenuto   conto,
altresi', della riduzione dei costi sostenuti. 
  10-quater. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle  Autorita'  di
sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei  commi
10-bis e 10-ter. 
  10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui  ai  commi  10-bis  e
10-ter del presente articolo e' subordinata, ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   9-ter   del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130
          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze): 
              «Art. 9-ter Disposizioni in materia di lavoro  portuale
          temporaneo 
              1. In relazione al rilievo esclusivamente locale  della
          fornitura del lavoro  portuale  temporaneo  e  al  fine  di
          salvaguardare  la  continuita'  delle  operazioni  portuali
          presso gli  scali  del  Sistema  portuale  del  Mar  Ligure
          occidentale,  compromessa  dall'evento,  le  autorizzazioni
          attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo  17
          della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate per  sei
          anni. 
              2. Per gli anni  2018,  2019  e  2020,  l'Autorita'  di
          sistema portuale del Mar Ligure occidentale e'  autorizzata
          a corrispondere, nell'ambito delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente, al soggetto fornitore  di  lavoro  un
          contributo, nel limite massimo di 2  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro  per
          l'anno  2020,  per  eventuali  minori  giornate  di  lavoro
          rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni
          economiche degli scali del sistema portuale del Mar  Ligure
          occidentale  conseguenti  all'evento.  Tale  contributo  e'
          erogato dalla stessa autorita' di sistema portuale a fronte
          di avviamenti integrativi e  straordinari  da  attivare  in
          sostituzione  di  mancati  avviamenti  nei   terminal,   da
          valorizzare secondo il criterio  della  tariffa  media  per
          avviamento applicata  dai  soggetti  autorizzati  ai  sensi
          dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  nel
          primo semestre dell'anno 2018. 
              3. Le eventuali minori giornate di lavoro  indennizzate
          dal contributo di cui al  comma  2  non  sono  computate  o
          elette dal soggetto  operante  ai  sensi  dell'articolo  17
          della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell'indennita'
          di mancato avviamento (IMA).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 36 del codice della
          navigazione (Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327): 
              «Art. 36 Concessione di beni demaniali 
              L'amministrazione  marittima,  compatibilmente  con  le
          esigenze del pubblico uso, puo' concedere  l'occupazione  e
          l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
          territoriale per un determinato periodo di tempo. 
              Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono
          di competenza del ministro per  la  marina  mercantile.  Le
          concessioni  di  durata  superiore  a  quattro,  ma  non  a
          quindici  anni,  e  quelle  di  durata  non  superiore   al
          quadriennio che importino impianti  di  difficile  sgombero
          sono di competenza del direttore marittimo. Le  concessioni
          di  durata  non  superiore  al  quadriennio,   quando   non
          importino  impianti  di   difficile   sgombero,   sono   di
          competenza del capo di compartimento marittimo.» 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli   16,   come
          modificato dall'articolo 199-bis della presente legge, 17 e
          18 della legge 28  gennaio  1994,  n.  84  (Riordino  della
          legislazione in materia portuale: 
              «Art. 16 Operazioni portuali 
              1. Sono operazioni portuali il carico, lo  scarico,  il
          trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle  merci
          e di ogni altro  materiale,  svolti  nell'ambito  portuale.
          Sono  servizi  portuali  quelli  riferiti   a   prestazioni
          specialistiche, complementari e accessorie al  ciclo  delle
          operazioni portuali. I  servizi  ammessi  sono  individuati
          dalle autorita' portuali, o, laddove non  istituite,  dalle
          autorita'    marittime,    attraverso    una    specificare
          regolamentazione da  emanare  in  conformita'  dei  criteri
          vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
          della navigazione. 
              2. Le Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime disciplinano  e  vigilano
          sull'espletamento delle operazioni portuali e  dei  servizi
          portuali nonche' sull'applicazione delle  tariffe  indicate
          da  ciascuna  impresa  ai  sensi  del  comma  5,  riferendo
          periodicamente  al   Ministro   dei   trasporti   e   della
          navigazione. 
              3. L'esercizio delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,
          espletate per conto proprio o  di  terzi,  e'  soggetto  ad
          autorizzazione  dell'Autorita'  di  sistema   portuale   o,
          laddove  non  istituita,  dell'autorita'  marittima.  Detta
          autorizzazione  riguarda  lo  svolgimento   di   operazioni
          portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso  da
          parte del richiedente dei requisiti  di  cui  al  comma  4,
          oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
          individuare   nell'autorizzazione   stessa.   Le    imprese
          autorizzate sono iscritte  in  appositi  registri  distinti
          tenuti dall'Autorita' di sistema portuale,  o  laddove  non
          istituita, dall'autorita'  marittima  e  sono  soggette  al
          pagamento di un canone annuo  e  alla  prestazione  di  una
          cauzione determinati dalle medesime autorita'. 
              3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali  di  cui  al
          comma 1 non possono  svolgersi  in  deroga  alla  legge  23
          ottobre 1960, n. 1369 salvo quanto  previsto  dall'articolo
          17. 
              4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui  al
          comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
          trasporti e della  navigazione,  con  proprio  decreto,  da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, determina: 
              a)   i   requisiti    di    carattere    personale    e
          tecnico-organizzativo,   di   capacita'   finanziaria,   di
          professionalita'   degli   operatori   e   delle    imprese
          richiedenti, adeguati alle attivita' da  espletare,  tra  i
          quali la presentazione  di  un  programma  operativo  e  la
          determinazione di un organico di  lavoratori  alle  dirette
          dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; 
              b) i criteri, le modalita' e i  termini  in  ordine  al
          rilascio,  alla  sospensione  ed  alla   revoca   dell'atto
          autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; 
              c) i parametri per definire i limiti minimi  e  massimi
          dei canoni annui e della cauzione in relazione alla  durata
          ed alla specificita' dell'autorizzazione,  tenuti  presenti
          il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; 
              d) (abrogata) 
              4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la  domanda
          di svolgimento  di  operazioni  portuali  ne'  mediante  le
          imprese autorizzate ai  sensi  del  comma  3  del  presente
          articolo ne' tramite il ricorso all'impresa  o  all'agenzia
          per la fornitura di  lavoro  portuale  temporaneo  di  cui,
          rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17,  la  nave
          e' autorizzata  a  svolgere  le  operazioni  in  regime  di
          autoproduzione a condizione che: 
              a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati; 
              b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo  rispetto
          all'organico della tabella  di  sicurezza  e  di  esercizio
          della nave e dedicato esclusivamente  allo  svolgimento  di
          tali operazioni; 
              c) sia  stato  pagato  il  corrispettivo  e  sia  stata
          prestata idonea cauzione. 
              4-ter.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  4-bis  e'
          rilasciata previa verifica della sussistenza dei  requisiti
          e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e'
          compresa nel numero massimo di cui al comma 7. 
              5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
          1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi  del
          comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
          o,  laddove  non  istituita,  all'autorita'  marittima   le
          tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
          nonche' ogni successiva variazione. 
              6. L'autorizzazione ha durata rapportata  al  programma
          operativo proposto dall'impresa ovvero,  qualora  l'impresa
          autorizzata sia anche  titolare  di  concessione  ai  sensi
          dell'articolo  18,   durata   identica   a   quella   della
          concessione   medesima;   l'autorizzazione   puo'    essere
          rinnovata in relazione a  nuovi  programmi  operativi  o  a
          seguito  del  rinnovo  della  concessione.  L'Autorita'  di
          sistema portuale  o,  laddove  non  istituita,  l'autorita'
          marittima sono tenute  a  verificare,  con  cadenza  almeno
          annuale,  il  rispetto  delle   condizioni   previste   nel
          programma operativo. 
              7. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima,  sentita  la  commissione
          consultiva  locale,  determina   il   numero   massimo   di
          autorizzazioni che possono essere rilasciate ai  sensi  del
          comma 3, in relazione alle esigenze  di  funzionalita'  del
          porto e del traffico,  assicurando,  comunque,  il  massimo
          della concorrenza nel settore. 
              7-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai   depositi   e   stabilimenti   di   prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale. 
              7 ter. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove  non
          istituite,  le  autorita'  marittime,  devono  pronunciarsi
          sulle  richieste  di  autorizzazione  di  cui  al  presente
          articolo entro novanta giorni dalla  richiesta,  decorsi  i
          quali, in assenza di  diniego  motivato,  la  richiesta  si
          intende accolta.» 
              «Art. 17 Disciplina della fornitura del lavoro portuale
          temporaneo 
              1. Il presente  articolo  disciplina  la  fornitura  di
          lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18
          per l'esecuzione delle operazioni portuali  e  dei  servizi
          portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3. La
          presente disciplina della  fornitura  del  lavoro  portuale
          temporaneo e' disciplina speciale. 
              2. Le Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione
          delle prestazioni di  cui  al  comma  1  da  parte  di  una
          impresa,  la  cui  attivita'  deve  essere   esclusivamente
          rivolta   alla   fornitura   di   lavoro   temporaneo   per
          l'esecuzione delle operazioni e dei  servizi  portuali,  da
          individuare secondo una procedura  accessibile  ad  imprese
          italiane e comunitarie.  Detta  impresa,  che  deve  essere
          dotata  di  adeguato  personale  e  risorse   proprie   con
          specifica     caratterizzazione     di     professionalita'
          dell'esecuzione  delle  operazioni   portuali,   non   deve
          esercitare direttamente o indirettamente  le  attivita'  di
          cui agli articoli 16 e  18  e  le  attivita'  svolte  dalle
          societa' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera  a),  ne'
          deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o
          piu' imprese di cui agli articoli 16, 18  e  21,  comma  1,
          lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di
          minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18
          e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario,
          a dismettere dette attivita'  e  partecipazioni  prima  del
          rilascio dell'autorizzazione. 
              3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene  rilasciata
          dall'Autorita'  di  sistema   portuale   o,   laddove   non
          istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi giorni
          dall'individuazione  dell'impresa   stessa   e,   comunque,
          subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
          attivita'  e  partecipazione  di  cui  al  medesimo  comma.
          L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere  il  valore
          di mercato di dette attivita' e partecipazioni  all'impresa
          che le dismette. 
              4. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per
          garantire la continuita' del rapporto di  lavoro  a  favore
          dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui  all'articolo
          21,  comma  1,  lettera  b),  nei  confronti   dell'impresa
          autorizzata. 
              5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi  2
          e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono  erogate  da
          agenzie promosse dalle Autorita'  di  sistema  portuale  o,
          laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette
          al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata  ad
          un  organo  direttivo  composto  da  rappresentanti   delle
          imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,  lettera
          a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1,  l'agenzia
          assume i lavoratori impiegati  presso  le  imprese  di  cui
          all'articolo 21,  comma  1,  lettera  b),  che  cessano  la
          propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e
          della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  sono  adottate  le  norme  per
          l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia. 
              6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia  di  cui  al
          comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per  far
          fronte alla fornitura  di  lavoro  temporaneo  prevista  al
          comma 1, possono rivolgersi, quali  imprese  utilizzatrici,
          ai soggetti abilitati  alla  fornitura  di  prestazioni  di
          lavoro temporaneo previsti all'articolo 2  della  legge  24
          giugno 1997, n. 196. 
              7. Nell'ambito delle  trattative  per  la  stipula  del
          contratto  collettivo  nazionale  dei  lavoratori  portuali
          previste al comma 13 le parti sociali individuano: 
              a) i casi in cui il contratto di  fornitura  di  lavoro
          temporaneo puo' essere concluso ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997; 
              b) le qualifiche professionali alle quali si applica il
          divieto previsto dall'articolo  1,  comma  4,  lettera  a),
          della legge n. 196 del 1997; 
              c) la percentuale  massima  dei  prestatori  di  lavoro
          temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati  nell'impresa
          utilizzatrice, secondo quanto previsto  dall'  articolo  1,
          comma 8, della legge n. 196 del 1997; 
              d) i casi per i quali puo' essere prevista una  proroga
          dei contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997; 
              e)  le  modalita'  di  retribuzione   dei   trattamenti
          aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge  n.
          196 del 1997. 
              8. Al fine di  favorire  la  formazione  professionale,
          l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al  comma  5
          realizzano  iniziative  rivolte  al  soddisfacimento  delle
          esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
          Dette iniziative possono  essere  finanziate  anche  con  i
          contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196  del
          1997. 
              9. 
              10. Le Autorita' di sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituite,  le  autorita'  marittime   adottano   specifici
          regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai
          soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di  verificare
          l'osservanza dell'obbligo di  parita'  di  trattamento  nei
          confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18  e  21,
          comma 1, lettera a),  e  della  capacita'  di  prestare  le
          attivita'  secondo  livelli  quantitativi   e   qualitativi
          adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro: 
              a) criteri per la determinazione e  applicazione  delle
          tariffe da approvare dall'Autorita' di sistema portuale  o,
          laddove non istituita, dall'autorita' marittima; 
              b) disposizioni per  la  determinazione  qualitativa  e
          quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma  2
          e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
          esigenze delle attivita' svolte; 
              c) predisposizione di piani e programmi  di  formazione
          professionale  sia  ai  fini  dell'accesso  alle  attivita'
          portuali,  sia   ai   fini   dell'aggiornamento   e   della
          riqualificazione dei lavoratori; 
              d) procedure di verifica e di controllo da parte  delle
          Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non  istituite,
          delle  autorita'   marittime   circa   l'osservanza   delle
          regolamentazioni adottate; 
              e) criteri per  la  salvaguardia  della  sicurezza  sul
          lavoro. 
              11. Ferme restando le competenze dell'autorita' garante
          della concorrenza e del mercato, le  Autorita'  di  sistema
          portuale o, laddove non istituite, le autorita'  marittime,
          che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al  comma  2,
          possono sospenderne l'efficacia o,  nei  casi  piu'  gravi,
          revocarle  allorquando  accertino   la   violazione   degli
          obblighi     nascenti     dall'esercizio     dell'attivita'
          autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa  da
          agenzie di cui al comma 5, le Autorita' di sistema portuale
          o, laddove non istituite, le  autorita'  marittime  possono
          disporre   la   sostituzione   dell'organo   di    gestione
          dell'agenzia stessa. 
              12.  La  violazione  delle   disposizioni   tariffarie,
          previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria  da  5164,57  euro  a
          30987,41 euro. 
              13. Le Autorita' di sistema portuale,  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime, inseriscono  negli  atti
          di autorizzazione di cui al presente articolo,  nonche'  in
          quelli  previsti  dall'articolo  16   e   negli   atti   di
          concessione di cui all'articolo 18,  disposizioni  volte  a
          garantire un  trattamento  normativo  ed  economico  minimo
          inderogabile  ai  lavoratori  e  ai  soci   lavoratori   di
          cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli
          articoli  16,  18  e  21,  comma  1,  lettera   b).   Detto
          trattamento minimo  non  puo'  essere  inferiore  a  quello
          risultante dal vigente contratto collettivo  nazionale  dei
          lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi,  stipulato
          dalle    organizzazioni    sindacali    dei     lavoratori,
          comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,
          dalle   associazioni   nazionali    di    categoria    piu'
          rappresentative  delle   imprese   portuali   di   cui   ai
          sopracitati articoli  e  dall'Associazione  porti  italiani
          (Assoporti). 
              14. Le Autorita'  di  sistema  portuale  esercitano  le
          competenze di cui al presente articolo previa deliberazione
          del comitato portuale, sentita la  commissione  consultiva.
          Le autorita' marittime esercitano le competenze di  cui  al
          presente articolo sentita la commissione consultiva. 
              15.  Per  l'anno  2008  ai  lavoratori   addetti   alle
          prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto  di
          lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
          ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle  societa'  derivate
          dalla trasformazione  delle  compagnie  portuali  ai  sensi
          dell'articolo 21, comma  1,  lettera  b),  e'  riconosciuta
          un'indennita'  pari  a  un  ventiseiesimo  del  trattamento
          massimo  mensile  d'integrazione  salariale   straordinaria
          previsto dalle vigenti disposizioni,  nonche'  la  relativa
          contribuzione  figurativa  e  gli  assegni  per  il  nucleo
          familiare, per  ogni  giornata  di  mancato  avviamento  al
          lavoro, nonche' per le giornate di  mancato  avviamento  al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
          per un numero di giornate di mancato avviamento  al  lavoro
          pari alla differenza tra il numero massimo di  26  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma  da  parte  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale e'  subordinata  all'acquisizione  degli
          elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa  o
          agenzia, delle giornate di  mancato  avviamento  al  lavoro
          predisposti  dal  Ministero  dei  trasporti  in  base  agli
          accertamenti effettuati in  sede  locale  dalle  competenti
          Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non  istituite,
          dalle autorita' marittime. 
              15-bis.  Al  fine  di   sostenere   l'occupazione,   il
          rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici
          dell'impresa  o  dell'agenzia  fornitrice  di   manodopera,
          l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare  una  quota,
          comunque non  eccedente  il  15  per  cento  delle  entrate
          proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate
          ed  imbarcate,  al  finanziamento  della  formazione,   del
          ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego  del
          personale   inidoneo   totalmente   o   parzialmente   allo
          svolgimento di  operazioni  e  servizi  portuali  in  altre
          mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento
          dei  lavoratori  dell'impresa  o  dell'agenzia  di  cui  al
          presente articolo. Al fine  di  evitare  grave  pregiudizio
          all'operativita'  del  porto,  le  Autorita'   di   sistema
          portuale  possono  finanziare  interventi   finalizzati   a
          ristabilire  gli  equilibri  patrimoniali  dell'impresa   o
          dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di  piani
          di risanamento approvati dall'Autorita' stessa.» 
              «Art. 18 Concessione di aree e banchine 
              1.  L'Autorita'  di  sistema  portuale  e,   dove   non
          istituita,   ovvero    prima    del    suo    insediamento,
          l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno  in
          concessione  le  aree  demaniali  e  le  banchine  comprese
          nell'ambito portuale alle imprese di cui  all'articolo  16,
          comma 3,  per  l'espletamento  delle  operazioni  portuali,
          fatta salva l'utilizzazione  degli  immobili  da  parte  di
          amministrazioni pubbliche per lo  svolgimento  di  funzioni
          attinenti ad attivita' marittime e  portuali.  E'  altresi'
          sottoposta a concessione da parte dell'Autorita' di sistema
          portuale, e laddove non istituita dall'autorita' marittima,
          la realizzazione e la  gestione  di  opere  attinenti  alle
          attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
          degli specchi acquei esterni alle difese foranee  anch'essi
          da  considerarsi  a  tal  fine  ambito  portuale,   purche'
          interessati dal traffico portuale e dalla  prestazione  dei
          servizi portuali anche per  la  realizzazione  di  impianti
          destinati ad operazioni di  imbarco  e  sbarco  rispondenti
          alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
          sono affidate, previa determinazione dei  relativi  canoni,
          anche commisurati all'entita'  dei  traffici  portuali  ivi
          svolti,  sulla  base  di  idonee  forme   di   pubblicita',
          stabilite dal Ministro dei trasporti e  della  navigazione,
          di concerto con il  Ministro  delle  finanze,  con  proprio
          decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati: 
              a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e
          controllo  delle  Autorita'  concedenti,  le  modalita'  di
          rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
          a nuovo concessionario; 
              b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari  sono
          tenuti a versare. 
              1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del  titolo
          concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di  sistema
          portuale relativi a concessioni gia' assentite alla data di
          entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 
              2. Con il decreto di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          indicati i criteri cui devono  attenersi  le  Autorita'  di
          sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni
          al fine di riservare nell'ambito portuale  spazi  operativi
          allo svolgimento delle  operazioni  portuali  da  parte  di
          altre imprese non concessionarie. 
              3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  adegua   la   disciplina
          relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
          comunitarie. 
              4.  Per  le  iniziative  di  maggiore   rilevanza,   il
          presidente  dell'Autorita'   di   sistema   portuale   puo'
          concludere, previa delibera del comitato portuale,  con  le
          modalita' di cui al  comma  1,  accordi  sostitutivi  della
          concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge
          7 agosto 1990, n. 241. 
              4 -bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
          depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52  del  codice
          della   navigazione   e   delle   opere   necessarie    per
          l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
          sensi della legge 23 agosto  2004,  n.  239,  hanno  durata
          almeno decennale. 
              5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di  cui  al
          comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
          infrastrutturali. 
              6. Ai fini del rilascio della  concessione  di  cui  al
          comma  1  e'  richiesto   che   i   destinatari   dell'atto
          concessorio: 
              a) presentino, all'atto della domanda, un programma  di
          attivita', assistito da  idonee  garanzie,  anche  di  tipo
          fideiussorio, volto  all'incremento  dei  traffici  e  alla
          produttivita' del porto; 
              b)  possiedano  adeguate   attrezzature   tecniche   ed
          organizzative,  idonee  anche  dal  punto  di  vista  della
          sicurezza a soddisfare le esigenze di un  ciclo  produttivo
          ed operativo a  carattere  continuativo  ed  integrato  per
          conto proprio e di terzi; 
              c) prevedano un organico di  lavoratori  rapportato  al
          programma di attivita' di cui alla lettera a). 
              7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
          demaniale deve esercitare direttamente l'attivita'  per  la
          quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al  tempo
          stesso concessionaria di altra area demaniale nello  stesso
          porto, a meno che l'attivita' per  la  quale  richiede  una
          nuova concessione sia differente  da  quella  di  cui  alle
          concessioni gia' esistenti nella stessa area  demaniale,  e
          non puo' svolgere attivita' portuali in  spazi  diversi  da
          quelli che le  sono  stati  assegnati  in  concessione.  Su
          motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
          concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre  imprese
          portuali,   autorizzate   ai   sensi   dell'articolo    16,
          dell'esercizio  di  alcune  attivita'  comprese  nel  ciclo
          operativo. 
              8. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad  effettuare
          accertamenti con cadenza annuale al fine di  verificare  il
          permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
          della  concessione  e   l'attuazione   degli   investimenti
          previsti nel programma di attivita'  di  cui  al  comma  6,
          lettera a). 
              9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
          da   parte   del   concessionario,   nonche'   di   mancato
          raggiungimento degli obiettivi indicati  nel  programma  di
          attivita',  di  cui  al  comma   6,   lettera   a),   senza
          giustificato motivo, l'Autorita'  di  sistema  portuale  o,
          laddove  non  istituita,  l'autorita'  marittima   revocano
          l'atto concessorio. 
              9-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche ai  depositi  e  stabilimenti  di  prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale.» 
              - Il testo del comma  2  dell'articolo  92  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 109. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  101  del  codice
          della navigazione: 
              «Art.  101  Istituzione  del  servizio   di   rimorchio
          marittimo 
              Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi
          di  approdo  o  di  transito  delle   navi   addette   alla
          navigazione marittima  non  puo'  essere  esercitato  senza
          concessione, fatta dal capo del compartimento,  secondo  le
          norme del regolamento. 
              L'autorita' predetta determina nell'atto di concessione
          il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire
          al servizio. 
              Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo
          del  compartimento,  sentite  le   associazioni   sindacali
          interessate.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  98   a   107
          dell'articolo 1 della citata legge  28  dicembre  2015,  n.
          208: 
              «98. Alle imprese  che  effettuano  l'acquisizione  dei
          beni strumentali nuovi indicati nel comma 99,  destinati  a
          strutture produttive ubicate  nelle  zone  assistite  delle
          regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,  Sicilia  e
          Sardegna, ammissibili alle deroghe  previste  dall'articolo
          107,  paragrafo   3,   lettera   a),   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, e nelle  zone  assistite
          delle regioni Molise e Abruzzo,  ammissibili  alle  deroghe
          previste dall'articolo 107, paragrafo 3,  lettera  c),  del
          Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea,   come
          individuate dalla Carta degli aiuti a  finalita'  regionale
          2014-2020 C(2014)6424 final del  16  settembre  2014,  come
          modificata  dalla  decisione  C(2016)5938  final   del   23
          settembre 2016, fino al 31 dicembre 2020 e'  attribuito  un
          credito d'imposta nella  misura  massima  consentita  dalla
          citata  Carta.  Alle  imprese  attive  nel  settore   della
          produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della
          pesca e  dell'acquacoltura,  disciplinato  dal  regolamento
          (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e
          della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca
          e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di  beni
          strumentali nuovi, gli aiuti sono  concessi  nei  limiti  e
          alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
          di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale  e  delle
          zone rurali e ittico. 
              99.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  98,   sono
          agevolabili gli investimenti, facenti parte di un  progetto
          di investimento  iniziale  come  definito  all'articolo  2,
          punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n.  651/2014  della
          Commissione, del 17  giugno  2014,  relativi  all'acquisto,
          anche  mediante  contratti  di  locazione  finanziaria,  di
          macchinari,  impianti  e  attrezzature  varie  destinati  a
          strutture  produttive  gia'   esistenti   o   che   vengono
          impiantate nel territorio. 
              100. L'agevolazione non  si  applica  ai  soggetti  che
          operano    nei    settori    dell'industria    siderurgica,
          carbonifera,  della   costruzione   navale,   delle   fibre
          sintetiche, dei trasporti e delle relative  infrastrutture,
          della produzione e della distribuzione di energia  e  delle
          infrastrutture energetiche, nonche' ai settori  creditizio,
          finanziario e assicurativo. L'agevolazione,  altresi',  non
          si applica alle imprese in difficolta' come definite  dalla
          comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01,  del
          31 luglio 2014. 
              101. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del
          costo complessivo dei  beni  indicati  nel  comma  99,  nel
          limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di  3
          milioni di euro per le piccole imprese, di  10  milioni  di
          euro per le medie imprese e di 15 milioni di  euro  per  le
          grandi imprese. Per gli  investimenti  effettuati  mediante
          contratti di locazione  finanziaria,  si  assume  il  costo
          sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale  costo
          non comprende le spese di manutenzione. 
              102. Il credito d'imposta e' cumulabile  con  aiuti  de
          minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i
          medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che  tale
          cumulo  non  porti   al   superamento   dell'intensita'   o
          dell'importo  di  aiuto  piu'  elevati   consentiti   dalle
          pertinenti discipline europee di riferimento. 
              103. I soggetti che  intendono  avvalersi  del  credito
          d'imposta   devono   presentare   apposita    comunicazione
          all'Agenzia delle  entrate.  Le  modalita',  i  termini  di
          presentazione  e  il  contenuto  della  comunicazione  sono
          stabiliti  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          medesima, da emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          pubblicazione   della   presente   legge   nella   Gazzetta
          Ufficiale. L'Agenzia delle entrate  comunica  alle  imprese
          l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta. 
              104.   Il    credito    d'imposta    e'    utilizzabile
          esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
          modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui  e'
          stato effettuato  l'investimento  e  deve  essere  indicato
          nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
          d'imposta di maturazione del credito e nelle  dichiarazioni
          dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a
          quello nel quale se  ne  conclude  l'utilizzo.  Al  credito
          d'imposta non si applica il limite di cui  all'articolo  1,
          comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
          funzione entro il secondo periodo  d'imposta  successivo  a
          quello della loro acquisizione o  ultimazione,  il  credito
          d'imposta e' rideterminato  escludendo  dagli  investimenti
          agevolati il costo dei beni non entrati  in  funzione.  Se,
          entro il quinto periodo d'imposta successivo a  quello  nel
          quale sono entrati  in  funzione,  i  beni  sono  dismessi,
          ceduti   a   terzi,   destinati   a   finalita'    estranee
          all'esercizio dell'impresa  ovvero  destinati  a  strutture
          produttive  diverse  da  quelle  che  hanno  dato   diritto
          all'agevolazione, il  credito  d'imposta  e'  rideterminato
          escludendo dagli investimenti agevolati il costo  dei  beni
          anzidetti. Per i beni acquisiti in  locazione  finanziaria,
          le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
          se non viene esercitato il riscatto. Il  credito  d'imposta
          indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
          secondo le disposizioni del presente  comma  e'  restituito
          mediante versamento da eseguire entro il termine  stabilito
          per il versamento a saldo dell'imposta sui  redditi  dovuta
          per il periodo d'imposta in cui si  verificano  le  ipotesi
          ivi indicate. 
              106. Qualora, a seguito dei  controlli,  sia  accertata
          l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta
          per il mancato rispetto delle  condizioni  richieste  dalla
          norma ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi  sulla
          base dei  quali  e'  stato  determinato  l'importo  fruito,
          l'Agenzia delle entrate provvede al recupero  del  relativo
          importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti  dalla
          legge. 
              107. L'agevolazione di cui ai commi  da  98  a  106  e'
          concessa  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle   condizioni
          previsti   dal   regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
          Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107  e  108  del  Trattato  sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,   e   in   particolare
          dall'articolo 14 del medesimo regolamento,  che  disciplina
          gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti.» 
                
              -  Si  riporta   il   testo   del   comma   1-quinquies
          dell'articolo 14 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84: 
              «Art. 14 Competenze dell'autorita' marittima 
              1. - 1-quater. Omissis 
              1-quinquies. A seguito dell'esercizio  dei  poteri  del
          comandante del porto previsti dall'articolo 81  del  Codice
          della  navigazione  e  dall'articolo   209   del   relativo
          Regolamento di esecuzione, gli  ormeggiatori  iscritti  nel
          relativo registro, previa specifica procedura  concorsuale,
          si costituiscono in societa' cooperativa. Il  funzionamento
          e l'organizzazione di  tale  societa'  sono  soggette  alla
          vigilanza e al controllo del  comandante  del  porto  e  lo
          statuto e le sue eventuali  modifiche  sono  approvate  dal
          comandante  del  porto  secondo  le  direttive  emanate  in
          materia  dal   Ministero   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti.» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dal presente articolo e dall'articolo 251  della
          presente legge: 
              «Art. 2 Potenziamento delle risorse umane del Ministero
          della salute 
              1. Tenuto  conto  della  necessita'  di  potenziare  le
          attivita' di vigilanza, di controllo  igienico-sanitario  e
          profilassi svolte presso i principali  porti  e  aeroporti,
          anche al fine di adeguare  tempestivamente  i  livelli  dei
          servizi  alle  nuove  esigenze  sanitarie  derivanti  dalla
          diffusione del  COVID-19,  il  Ministero  della  salute  e'
          autorizzato ad assumere con contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato con durata non superiore a tre anni, 40  unita'
          di  dirigenti  sanitari  medici,  18  unita'  di  dirigenti
          sanitari  veterinari  e  29   unita'   di   personale   non
          dirigenziale con il profilo professionale di tecnico  della
          prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica
          F1, del  comparto  funzioni  centrali,  da  destinare  agli
          uffici  periferici,  utilizzando  graduatorie   proprie   o
          approvate da altre amministrazioni per  concorsi  pubblici,
          anche a tempo indeterminato, ovvero mediante  concorsi  per
          titoli ed esame orale,  da  svolgersi  anche  in  modalita'
          telematica e decentrata. Al termine del periodo  di  prova,
          cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano gia' superato
          in medesima qualifica e profilo professionale presso  altra
          amministrazione pubblica, l'assunzione e' condizionata alla
          valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico,
          scritto od orale, sulle materie  individuate  dai  relativi
          bandi di concorso. 
              1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, le unita' di lavoro  di
          cui al comma 1 sono  assegnate,  in  misura  proporzionale,
          agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti  e
          aeroporti sulla base del  numero  medio  di  certificazioni
          rilasciate nell'ultimo triennio. 
              2. Per far fronte agli oneri derivanti  dall'attuazione
          del comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 5.092.994  per
          l'anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e  2022  e
          di euro 1.697.665 per l'anno 2023.  Ai  relativi  oneri  si
          provvede, quanto  a  2.345.000  euro  per  l'anno  2020,  a
          5.369.000 euro per l'anno 2021, a  2.000.000  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2022 e  2023,  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2020,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo  al  Ministero  della  salute  e,
          quanto a 2.747.994 euro per l'anno 2020, a  1.421.659  euro
          per l'anno  2021  e  a  4.790.659  euro  per  l'anno  2022,
          mediante  corrispondente  utilizzo  del  fondo   di   parte
          corrente iscritto nello stato di previsione  del  Ministero
          della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.» 
              - Si riporta il testo del comma 9-sexies  dell'articolo
          7 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,   n.   125
          (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni): 
              «Arti.  7  Disposizioni  in  materia  di   collocamento
          obbligatorio, di commissioni  mediche  dell'amministrazione
          della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonche'  di
          interpretazione autentica 
              1. - 9-quinquies Omissis 
              9 -sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma
          8, del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.  71,  si
          interpretano nel senso  che,  a  decorrere  dalla  data  di
          trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in  societa'  per
          azioni, le stesse si applicano alla societa' Poste italiane
          Spa e a tutte le societa' nelle quali la  medesima  detiene
          una partecipazione azionaria di  controllo,  ad  esclusione
          delle societa' con licenza bancaria, di trasporto  aereo  e
          che svolgono attivita' di corriere espresso.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  26  del  citato
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni
          per   il   riordino   della   normativa   in   materia   di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 26 Fondi di solidarieta' bilaterali 
              Vai alla versione vigente. 
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              1.  Le  organizzazioni  sindacali   e   imprenditoriali
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          stipulano   accordi   e   contratti    collettivi,    anche
          intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di  fondi
          di solidarieta' bilaterali per i settori che non  rientrano
          nell'ambito di  applicazione  del  Titolo  I  del  presente
          decreto, con la finalita' di assicurare ai  lavoratori  una
          tutela in costanza  di  rapporto  di  lavoro  nei  casi  di
          riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa  per  le
          cause  previste  dalle  disposizioni  di  cui  al  predetto
          Titolo. 
              2. I fondi di cui al  comma  1  sono  istituiti  presso
          l'INPS,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90  giorni
          dagli accordi e contratti collettivi  di  cui  al  medesimo
          comma. 
              3. Con le medesime modalita' di cui  ai  commi  1  e  2
          possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi  di
          ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la  disciplina
          delle prestazioni o la misura delle aliquote sono  adottate
          con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro  e  delle
          politiche sociali e dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base di una proposta del  comitato  amministratore  di  cui
          all'articolo 36. 
              4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla  base
          degli  accordi  e   contratti   collettivi,   l'ambito   di
          applicazione dei fondi di cui al comma 1,  con  riferimento
          al settore di  attivita',  alla  natura  giuridica  e  alla
          classe di ampiezza dei datori  di  lavoro.  Il  superamento
          dell'eventuale   soglia   dimensionale   fissata   per   la
          partecipazione  al  fondo  e'  verificato  mensilmente  con
          riferimento alla media del semestre precedente. 
              5. I fondi di cui al comma  1  non  hanno  personalita'
          giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS. 
              6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui
          al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti  dal
          regolamento di contabilita' dell'INPS. 
              7. L'istituzione  dei  fondi  di  cui  al  comma  1  e'
          obbligatoria  per  tutti  i  settori  che   non   rientrano
          nell'ambito di  applicazione  del  Titolo  I  del  presente
          decreto, in relazione ai  datori  di  lavoro  che  occupano
          mediamente  piu'  di  cinque  dipendenti.   Ai   fini   del
          raggiungimento della soglia dimensionale vengono  computati
          anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi
          contributivi non si applicano al personale dirigente se non
          espressamente previsto. 
              8. I fondi gia' costituiti ai sensi del  comma  1  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano
          alle disposizioni di cui al comma 7 entro  il  31  dicembre
          2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore,
          che  occupano  mediamente  piu'   di   cinque   dipendenti,
          confluiscono nel fondo di  integrazione  salariale  di  cui
          all'articolo 29  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016  e  i
          contributi da questi gia'  versati  o  comunque  dovuti  ai
          fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti  al  fondo
          di integrazione salariale. 
              9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla  finalita'  di
          cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita': 
              a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in
          termini di importi  o  durate,  rispetto  alle  prestazioni
          previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto  di
          lavoro,  ovvero  prestazioni  integrative,  in  termini  di
          importo, rispetto a trattamenti di  integrazione  salariale
          previsti dalla normativa vigente; 
              b) prevedere un assegno straordinario per  il  sostegno
          al  reddito,  riconosciuto  nel  quadro  dei  processi   di
          agevolazione all'esodo,  a  lavoratori  che  raggiungano  i
          requisiti previsti per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o
          anticipato nei successivi cinque anni; 
              c) contribuire al finanziamento di programmi  formativi
          di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
          concorso con gli appositi  fondi  nazionali  o  dell'Unione
          europea. 
              10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di  cui
          al comma 1 possono essere istituiti anche  in  relazione  a
          settori di attivita' e classi di  ampiezza  dei  datori  di
          lavoro che gia' rientrano nell'ambito di  applicazione  del
          Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti
          delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia
          di indennita'  di  mobilita'  di  cui  agli  articoli  4  e
          seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e  successive
          modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al
          comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarieta'  sia
          finanziato,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2017,   con
          un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per  cento
          delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. 
              11. Gli accordi e i  contratti  collettivi  di  cui  al
          comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al  medesimo
          comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale
          istituito  dalle  medesime  parti   firmatarie   ai   sensi
          dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e
          successive modificazioni. In tal caso, al  fondo  affluisce
          anche  il  gettito  del  contributo  integrativo  stabilito
          dall'articolo 25, quarto comma,  della  legge  21  dicembre
          1978, n. 845, e successive modificazioni,  con  riferimento
          ai  datori  di  lavoro  cui  si  applica  il  fondo  e   le
          prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
          presente  comma  sono  riconosciute  nel  limite  di   tale
          gettito.» 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  6  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
              «Art. 6 Disposizioni finanziarie e finali 
              1. - 1-quater. Omissis 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo 5 -bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.» 
              Per il Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea
          si veda nei riferimenti normativi all'art. 25-bis.