Art. 199 bis
Disposizioni in materia di operazioni portuali
1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da
COVID-19 e di favorire la ripresa delle attivita' portuali,
all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 4 e' abrogata;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
« 4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di
svolgimento di operazioni portuali ne' mediante le imprese
autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo ne' tramite il
ricorso all'im-presa o all'agenzia per la fornitura di lavoro
portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5
dell'articolo 17, la nave e' autorizzata a svolgere le operazioni in
regime di autoproduzione a condizione che:
a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico
della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato
esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;
c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea
cauzione.
4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis e' rilasciata previa
verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi
previsti. Tale autorizzazione non e' compresa nel numero massimo di
cui al comma 7 ».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo
16 della legge 28 gennaio 1994, n.84, introdotti dal comma 1 del
presente articolo, anche relativamente alla determinazione del
corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del
procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicita' dei
servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 16 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, come modificato dal presente articolo, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 199.