Art. 199 bis 
 
           Disposizioni in materia di operazioni portuali 
 
  1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia  da
COVID-19  e  di  favorire  la  ripresa  delle   attivita'   portuali,
all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) la lettera d) del comma 4 e' abrogata; 
  b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  « 4-bis.  Qualora  non  sia  possibile  soddisfare  la  domanda  di
svolgimento  di  operazioni  portuali   ne'   mediante   le   imprese
autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo ne' tramite il
ricorso  all'im-presa  o  all'agenzia  per  la  fornitura  di  lavoro
portuale  temporaneo  di  cui,  rispettivamente,  ai  commi  2  e   5
dell'articolo 17, la nave e' autorizzata a svolgere le operazioni  in
regime di autoproduzione a condizione che: 
  a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati; 
  b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico
della tabella di sicurezza e  di  esercizio  della  nave  e  dedicato
esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni; 
  c) sia stato pagato il corrispettivo e sia  stata  prestata  idonea
cauzione. 
  4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis e' rilasciata  previa
verifica della sussistenza  dei  requisiti  e  delle  condizioni  ivi
previsti. Tale autorizzazione non e' compresa nel numero  massimo  di
cui al comma 7 ». 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e  4-ter  dell'articolo
16 della legge 28 gennaio 1994, n.84,  introdotti  dal  comma  1  del
presente  articolo,  anche  relativamente  alla  determinazione   del
corrispettivo e della cauzione e  alla  fissazione  dei  termini  del
procedimento,  tenendo  conto  delle  esigenze  di  economicita'  dei
servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo  16  della  legge  28  gennaio
          1994, n. 84, come  modificato  dal  presente  articolo,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 199.