Art. 200
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a
seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di
500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la
riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal
23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi
tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del
precedente biennio. Il Fondo e' destinato, nei limiti delle risorse
disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con
riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale
dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente
decreto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di
trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa
della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio
ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa
navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di
servizio grosscost. Tali criteri, al fine di evitare
sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi
cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli
ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in
conseguenza della medesima emergenza.
3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto
pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione, in
relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e
per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che
prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni
o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori
percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31
dicembre 2020.
4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a
statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma
4, del decreto-legge24 aprile 2017, n.50, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno
2020, per la parte relativa ai pagamenti non gia' avvenuti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e' effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.
5. La ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2020 sul
fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n.135, e' effettuata senza l'applicazione di penalita', fermo
restando quanto previsto dal comma 2-bis, dell'articolo 27, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 2017, n.96, applicando le modalita' stabilite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148, e
successive modificazioni.
5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3
dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e di cui al
comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, e' autorizzato il pagamento, a
titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a decorrere
dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni
beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attivita' di verifica.
La relativa erogazione e' disposta con cadenza semestrale.
5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione
alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di
competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3,
del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e dell'articolo 1,
comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono effettuate in
un'unica soluzione, sulla base delle informazioni gia' trasmesse
dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme
residuate dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e quelle residuate dagli importi di
cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n.355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n.47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi
dell'articolo 1,comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n.266, sulla
base delle istanze gia' presentate dalle aziende stesse alla data del
23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Al fine di garantire l'operativita' delle imprese di trasporto
pubblico di passeggeri, le autorita' competenti di cui all'articolo
2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse
imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per
cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.
6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilita' e le misure
di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30
giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche
le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5,
lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.285
del 1992.
7. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli
investimenti e il perseguimento piu' rapido ed efficace degli
obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi
stessi, per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di
trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano sino al 31
dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei
soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi. Per le medesime
finalita' di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30
giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi
ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea
infrastruttura per l'utilizzo di tali mezzi. E' autorizzato, fino
alla data del 30 giugno 2021, l'acquisito di autobus tramite la
convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonche'
l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing.
8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il
rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario
destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere
utilizzate, entro il limite massimo del 5 per cento, per
l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate a
contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale
viaggiante, nonche' per il finanziamento di progetti relativi
all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da
parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di
biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la
mobilita' condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione
dei servizi flessibili e di mobilita' condivisa con i programmi di
esercizio esistenti. Per le finalita' di cui al precedente periodo ed
a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con
Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o piu'
progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare,
compatibilmente con le misure di contenimento previste dall'articolo
1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n.35, nonche' dai relativi provvedimenti
attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo
la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, come incrementate
dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n.8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno
2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014,n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 64.
- Si riporta il testo dei commi 2-bis e 4 dell'articolo
27 del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.
96:
«Art. 27 Misure sul trasporto pubblico locale
1. - 2. Omissis
2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1
si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna
Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei
costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria
introdotte dalla societa' Rete ferroviaria italiana Spa,
con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai
criteri stabiliti dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali
variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo
rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del
2019. Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a
verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in
sede di saldo a partire dall'anno 2020 a seguito di
apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di
ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di
trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per il tramite
dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alle Regioni, a
pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di
cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni in
analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo 16-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini
del riparto del saldo 2019 si terra' conto dei soli dati a
consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e
certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto
pubblico ferroviario con le modalita' e i tempi di cui al
precedente periodo e con le medesime penalita' in caso di
inadempienza.
3. Omissis
4. A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle more
dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun
anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta
per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione e'
effettuata sulla base delle percentuali attribuite a
ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse erogate a
titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di
saldo o di compensazione con gli anni successivi. La
relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario e'
disposta con cadenza mensile.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 16-bis
del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
«Art. 16-bis Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale
1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo
nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli
oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario,
nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e' alimentato
da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di
compartecipazione e' applicata alla previsione annuale del
predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello
stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il
31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015,
l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato
della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti
risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di
euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere
dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito
dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa
sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1,
commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla
benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio
sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel
fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 1
del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58
(Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la
viabilita' e per la sicurezza pubblica):
«Art. 1
1. - Omissis
2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio
del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del
trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa di 260
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al
conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro
annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione
dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo
assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla
base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma
3.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla
consistenza del personale in servizio alla data del 30
novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico
locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a
quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui
all'articolo 23 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47. Le spese sostenute dagli enti territoriali per
la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1230 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«1230. Al fine di garantire il cofinanziamento dello
Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo
biennio economico del contratto collettivo 2004-2007
relativo al settore del trasporto pubblico locale, a
decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata la spesa di 190
milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono
assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse
sono attribuite con riferimento alla consistenza del
personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso
le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende
ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il
contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del
decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende
degli importi assegnati sono escluse dal patto di
stabilita' interno.»
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 23
del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative):
«Art. 23 Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile
1. - 3. Omissis
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'
articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento
dei servizi di trasporto automobilistici e' prorogato al 31
dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede annualmente alla ricognizione e alla
individuazione delle risorse al fine di emanare
provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.»
- Si riporta il testo del comma 273 dell'articolo 1
della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266:
«273. (Copertura oneri trattamenti economici
previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti
ai pubblici servizi di trasporto locale) Le somme
eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis
dell'articolo 23 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47 e al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge
21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 sono destinate, fino a
concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli
accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e
dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione
dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e
stabiliti i criteri e le modalita' di riparto delle somme.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici
di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE)
n. 1107/70:
«Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "trasporto pubblico di passeggeri": i servizi di
trasporto di passeggeri di interesse economico generale
offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera
continuativa;
a-bis) "servizi di trasporto pubblico ferroviario di
passeggeri": il trasporto pubblico ferroviario di
passeggeri, a esclusione del trasporto di passeggeri con
altri modi di trasporto su rotaia, quali metropolitana o
tram;
b) "autorita' competente": un'amministrazione pubblica
o un gruppo di amministrazioni pubbliche di uno Stato
membro, o di Stati membri, che ha il potere di intervenire
nei trasporti pubblici di passeggeri in una zona geografica
determinata, o qualsiasi altro organismo investito di tale
potere;
c) "autorita' competente a livello locale": qualsiasi
autorita' competente la cui zona di competenza geografica
non e' estesa al territorio nazionale;
d) "operatore di servizio pubblico": un'impresa o un
gruppo di imprese di diritto pubblico o privato che
fornisce servizi di trasporto pubblico di passeggeri o
qualsiasi ente pubblico che presta servizi di trasporto
pubblico di passeggeri;
e) "obbligo di servizio pubblico": l'obbligo definito o
individuato da un'autorita' competente al fine di garantire
la prestazione di servizi di trasporto pubblico di
passeggeri di interesse generale che un operatore, ove
considerasse il proprio interesse commerciale, non si
assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle
stesse condizioni senza compenso;
f) "diritto di esclusiva": il diritto in virtu' del
quale un operatore di servizio pubblico presta determinati
servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una linea o
rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi
altro operatore di servizio pubblico;
g) "compensazione di servizio pubblico": qualsiasi
vantaggio, in particolare di natura finanziaria, erogato
direttamente o indirettamente da un'autorita' competente
per mezzo di fondi pubblici durante il periodo di vigenza
di un obbligo di servizio pubblico, ovvero connesso a tale
periodo;
h) "aggiudicazione diretta": l'aggiudicazione di un
contratto di servizio pubblico a un determinato operatore
di servizio pubblico senza che sia previamente esperita una
procedura di gara;
i) "contratto di servizio pubblico": uno o piu' atti
giuridicamente vincolanti che formalizzano l'accordo tra
un'autorita' competente e un operatore di servizio pubblico
mediante il quale all'operatore stesso e' affidata la
gestione e la fornitura dei servizi di trasporto pubblico
di passeggeri soggetti agli obblighi di servizio pubblico;
il contratto puo', altresi', secondo l'ordinamento
giuridico degli Stati membri, consistere in una decisione
adottata dall'autorita' competente:
- che assume la forma di un atto individuale di natura
legislativa o regolamentare, oppure
- che specifica le condizioni alle quali l'autorita'
competente fornisce essa stessa i servizi o ne affida la
fornitura a un operatore interno;
j) "operatore interno": un soggetto giuridicamente
distinto dall'autorita' competente, sul quale quest'ultima
o, nel caso di un gruppo di autorita', almeno una di esse,
esercita un controllo analogo a quello che esercita sui
propri servizi;
k) "valore": il valore di un servizio, di una linea, di
un contratto di servizio pubblico o di un sistema di
compensazioni per il trasporto pubblico di passeggeri,
corrispondente alla remunerazione totale, al netto
dell'IVA, percepita dall'operatore o dagli operatori di
servizio pubblico, comprese le compensazioni di qualunque
natura erogate dalla pubblica amministrazione e i ricavi
rappresentati dalla vendita dei titoli di viaggio che non
siano riversati all'autorita' competente;
l) "norma generale": disposizione che si applica senza
discriminazione a tutti i servizi di trasporto pubblico di
passeggeri dello stesso tipo in una zona geografica
determinata posta sotto la responsabilita' di un'autorita'
competente;
m) "servizi integrati di trasporto pubblico di
passeggeri": servizi interconnessi di trasporto entro una
determinata zona geografica con servizio di informazione,
emissione di titoli di viaggio e orario unici.»
- Si riporta il testo degli articoli 87, comma 2, e 82,
comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Codice della strada):
«Art. 87 Servizio di linea per trasporto di persone
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Omissis
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per
trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli
autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i
filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.
Omissis.»
«Art. 82 Destinazione ed uso dei veicoli
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. - 4. Omissis
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di
piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto
terzi.
Omissis.»
L'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.
13 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), abrogato
dall'art. 5, D.L. 25.03.2020, n. 19, recava:
« Misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19
1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari
derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero,
occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta
giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al
31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato
con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio 2020, e con possibilita' di modularne
l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo
l'andamento epidemiologico del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1,
possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalita' al rischio effettivamente presente su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla
totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche
prevedendo limitazioni alla possibilita' di allontanarsi
dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per
spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o
motivati da esigenze lavorative, da situazioni di
necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita' motorie o
con disturbi dello spettro autistico, con disabilita'
intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
e comportamentali con necessita' di supporto, certificate
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore
qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
di sicurezza sanitaria;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree
da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di
ingresso in territori comunali, provinciali o regionali,
nonche' rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena
precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti
con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che
entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di
fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria
abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura
della quarantena, applicata dal sindaco quale autorita'
sanitaria locale, perche' risultate positive al virus;
f)
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o
iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra
forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo,
ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose,
limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la
Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse
dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie
ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in
condizioni di sicurezza;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale
da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale
bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento
sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o
congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a
distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni
sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o
privati, ivi compresa la possibilita' di disporre la
chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri
sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi,
anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di
svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli
stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche,
ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in
luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la
possibilita' di svolgere individualmente, ovvero con un
accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria,
purche' nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e
ricreative;
o) possibilita' di disporre o di demandare alle
competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
del servizio di trasporto delle persone e' consentita solo
se il gestore predispone le condizioni per garantire il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio;
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di ogni
ordine e grado, nonche' delle istituzioni di formazione
superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
universita' per anziani, nonche' dei corsi professionali e
delle attivita' formative svolti da altri enti pubblici,
anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di
altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame,
ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita' in
modalita' a distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle
iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
delle uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia
sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al
pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia
delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o
gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte
comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione
dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure
concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il
personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate
all'assunzione di personale presso datori di lavoro
pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a
distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di
dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia'
ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di
specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita'
commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a
eccezione di quelle necessarie per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare
assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore
di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di
una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e
ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, a condizione che sia
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio
ovvero con asporto, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di
confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi;
z) limitazione o sospensione di altre attivita'
d'impresa o professionali, anche ove comportanti
l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro
autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di
pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio come principale misura di contenimento, con
adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a
eccezione di quelli necessari per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli
accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei
dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei
reparti di pronto soccorso (DEA/ PS);
cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e
visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative, strutture residenziali per persone con
disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche'
istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori;
sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e
residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per
persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso
garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati
dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e
hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o
dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione
rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche
in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano
previa assunzione da parte del titolare o del gestore di
misure idonee a evitare assembramenti di persone, con
obbligo di predisporre le condizioni per garantire il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddove
non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale,
previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con
adozione di strumenti di protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle
limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente
comma, con verifica caso per caso affidata a autorita'
pubbliche specificamente individuate.
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo'
essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto
di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure
di cui al presente articolo, ove cio' sia assolutamente
necessario per assicurarne l'effettivita' e la pubblica
utilita', con provvedimento del prefetto, assunto dopo
avere sentito, senza formalita', le parti sociali
interessate.»
- Il testo del comma 14-ter dell'articolo 30 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 114.
- Si riporta il testo del comma 5-bis dell'articolo 24
del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8:
«Art. 24 Disposizioni in materia di competenza del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare
1. - 5. Omissis
5-bis. Al fine di adottare interventi volti al
miglioramento della qualita' dell'aria prioritariamente nei
settori dei trasporti, della mobilita', delle sorgenti
stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonche'
interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera,
tenendo conto del perdurare del superamento dei valori
limite relativi alle polveri sottili (PM 10), di cui alla
procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite
relativi al biossido di azoto (NO 2), di cui alla procedura
di infrazione n. 2015/2043, e della complessita' dei
processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla
direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalita' di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio
2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area
geografica con una particolare situazione di inquinamento
dell'aria, le risorse previste dall'articolo 30, comma
14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui
per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro
annui dall'anno 2023 all'anno 2034. In sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano e' definito il
riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono
stabilite le misure a cui esse sono destinate.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
Riferimenti normativi all'art. 200-bis
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.