Art. 200 bis 
 
                            Buono viaggio 
 
  1. Al fine di  sostenere  la  ripresa  del  settore  del  trasporto
pubblico non di linea eseguito mediante il servizio  di  taxi  ovvero
mediante il servizio di noleggio  con  conducente  e  consentire,  in
considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  un'efficace  distribuzione
degli  utenti  del  predetto  trasporto  pubblico,  nello  stato   di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno
2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse,
in favore delle persone fisicamente impedite o comunque  a  mobilita'
ridotta  ovvero  con  patologie  accertate,  anche  se  accompagnate,
residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o  capoluoghi
di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento  della  spesa
sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per  ciascun
viaggio, da utilizzare per gli spostamenti  effettuati  a  mezzo  del
servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020
al  31  dicembre  2020.  I  buoni  viaggio  non  sono  cedibili,  non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non  rilevano  ai
fini  del  computo  del  valore  dell'indicatore   della   situazione
economica equivalente. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente   decreto,   si   provvede   al
trasferimento in favore dei comuni di cui al comma  1  delle  risorse
del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri: 
  a) una quota pari all'80 per cento del totale,  per  complessivi  4
milioni  di  euro,  e'  ripartita  in  proporzione  alla  popolazione
residente in ciascun comune interessato; 
  b) una quota pari al restante  20  per  cento,  per  complessivo  1
milione di euro, e' ripartita in parti  eguali  tra  tutti  i  comuni
interessati. 
  3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni  delle  regioni
Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia  e  Valle  d'Aosta  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette
autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei  comuni
compresi nel proprio territorio. 
  4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo  contributo
prioritariamente tra i nuclei familiari  piu'  esposti  agli  effetti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19  e  tra
quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non gia' assegnatari
di misure di sostegno pubblico. 
  5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n.190,  come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.