Art. 200 bis
Buono viaggio
1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto
pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero
mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in
considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione
degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno
2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse,
in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilita'
ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate,
residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o capoluoghi
di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa
sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun
viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del
servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020
al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai
fini del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede al
trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse
del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:
a) una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi 4
milioni di euro, e' ripartita in proporzione alla popolazione
residente in ciascun comune interessato;
b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1
milione di euro, e' ripartita in parti eguali tra tutti i comuni
interessati.
3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni
Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette
autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni
compresi nel proprio territorio.
4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo contributo
prioritariamente tra i nuclei familiari piu' esposti agli effetti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra
quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non gia' assegnatari
di misure di sostegno pubblico.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.