Art. 201
Incremento Fondo salva-opere
1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere
pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attivita'
imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19, il Fondo
salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n.58, e' incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno
2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, l'erogazione delle
risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori,
sub-affidatarie sub-fornitori, che hanno trasmesso
all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la
documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24
gennaio 2020, e' effettuata, ai sensi dell'articolo 47, comma
1-quinquies del citato decreto legge n.34 del 2019, per l'intera
somma spettante ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 47,
con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo
ed all'ottavo periodo del comma 1-ter del citato articolo 47.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 47 Alte professionalita' esclusivamente tecniche
per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la
tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie,
sub-appaltatrici e sub-fornitrici
1. Al fine di consentire il piu' celere ed efficace
svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali
alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, e' autorizzata l'assunzione a tempo
indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, di cento
unita' di personale di alta specializzazione ed elevata
professionalita', da individuare tra ingegneri, architetti,
dottori agronomi, dottori forestali e geologi e, nella
misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da
inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto
delle funzioni centrali, con contestuale incremento della
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti gli specifici requisiti di cui il personale deve
essere in possesso. Ai fini dell'espletamento delle
procedure concorsuali per l'individuazione del personale di
cui al presente comma, effettuate in deroga alle procedure
di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del concorso
unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e
all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, mediante richiesta alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento della funzione pubblica, che
provvede al loro svolgimento secondo le modalita' previste
dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. Per le procedure concorsuali
bandite anteriormente all'entrata in vigore del decreto di
cui al precedente periodo, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede al
loro svolgimento con modalita' semplificate, anche in
deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne
in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione
d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni
anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da
una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a due
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti
specializzati pubblici e privati e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte degli stessi. Agli
oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a
euro 325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a
decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 50.
1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento
delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo
salva-opere". Il Fondo e' alimentato dal versamento di un
contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso
offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici
di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o
superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel
caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro
100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a
disposizione della stazione appaltante nel quadro economico
predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione
definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a
soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i
crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei
sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti
dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a
contraente generale, dei suoi affidatari di lavori,
sub-fornitori, subappaltatori, sub-affidatari , quando
questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei
limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni
aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta
giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva,
provvedono al versamento del contributo all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio
finanziario possono esserlo in quello successivo.
1-ter. I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i
sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte
del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data
di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data
insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione
aggiudicatrice ovvero al contraente generale la
documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo
ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il
contraente generale, svolte le opportune verifiche,
certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale
certificazione e' trasmessa al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del
credito nei confronti del Fondo ed e' inopponibile alla
massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza
delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede
all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei
soggetti di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' surrogato nei diritti dei
beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente
generale o l'affidatario del contraente generale e, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice
civile, e' preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario
o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel
corso della procedura concorsuale, fino all'integrale
recupero della somma pagata. L'eventuale pendenza di
controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei
beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente
generale o l'affidatario del contraente generale non e'
ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima
dell'erogazione delle risorse il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza
delle condizioni di regolarita' contributiva del
richiedente attraverso il documento unico di regolarita'
contributiva, in mancanza delle stesse, dispone
direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i
limiti della capienza del Fondo salva-opere ed in
proporzione della misura del credito certificato liquidata
al richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali,
assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del
combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima
dell'erogazione delle risorse il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui
all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi
di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in
conformita' alle disposizioni del periodo precedente. Resta
impregiudicata la possibilita' per il beneficiario di
accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto,
rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o
rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a
procedure di definizione agevolata previste dalla
legislazione vigente. Resta altresi' impregiudicata la
prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti
dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi.
1-quater Ferma restando l'operativita' della norma con
riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di
entrata in vigore, sono individuati i criteri di
assegnazione delle risorse e le modalita' operative del
Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilita' di affidare
l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta', scelti mediante
gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono
posti a carico del Fondo.
1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla
data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata
in vigore, ferma restando l'applicabilita' del meccanismo
generale di cui al comma 1-bis, sono appositamente
stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per
l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti
di cui al presente comma, secondo le procedure e le
modalita' previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei
limiti delle risorse del Fondo.
1-sexies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a
1-quinquies non si applicano alle gare aggiudicate dai
comuni, dalle citta' metropolitane, dalle province, anche
autonome, e dalle regioni.
1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies, pari
a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,5
milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5
dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30
milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da
imputare sulla quota parte del fondo attribuita al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»