Art. 202
Trasporto aereo
1. All'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti:
«e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) i commi da 3 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
« 3. Per l'esercizio dell'attivita' d'impresa nel settore del
trasporto aereo di persone e merci, e' autorizzata la costituzione di
una nuova societa' interamente controllata dal Ministero
dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una societa' a
prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'efficacia della
presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della
Commissione europea.
4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al comma 3,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che
rappresenta l'atto costitutivo della societa', sono definiti
l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento
necessario per la costituzione e il funzionamento della societa'. Con
lo stesso decreto e', altresi', approvato lo statuto della societa',
sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in
carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi
dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i
criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli
amministratori investiti di particolari cariche da parte del
consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile. Le successive modifiche allo statuto e le
successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate
a norma del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la
dotazione patrimoniale della societa' di cui al presente comma con un
apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere
nell'anno 2020 e versare anche in piu' fasi e per successivi aumenti
di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite societa' a
prevalente partecipazione pubblica.
4-bis. La societa' di cui al comma 3 redige, entro trenta
giorni dalla costituzione della societa' ai sensi del comma 4, un
piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include
strategie strutturali di prodotto. Tale piano e' trasmesso alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari
competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di
trenta giorni dalla data di assegnazione. La societa' puo' costituire
una o piu' societa' controllate o partecipate per la gestione dei
singoli rami di attivita' e per lo sviluppo di sinergie e alleanze
con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La
societa' e' altresi' autorizzata ad acquistare e prendere in affitto,
anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di
licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.
4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali
di rilevanza sociale, e nell'ottica della continuita' territoriale,
la societa' di cui al comma 3, ovvero le societa' dalla stessa
controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse
disponibili, apposito contratto di servizio con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo
economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche
subentrando nei contratti gia' stipulati per le medesime finalita'
dalle imprese di cui all'ultimo periodo del comma 4-bis. »;
c) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
« 5. Alla societa' di cui al comma 3 e alle societa' dalla
stessa partecipate o controllate non si applicano le disposizioni
previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e
dall'articolo 23-bis del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5-bis. La societa' di cui al comma 3 puo' avvalersi del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al
presente articolo sono esenti da imposizione fiscale diretta e
indiretta e da tasse. »;
d) il comma 6 e' abrogato;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per
l'anno 2020. Per l'at-tuazione delle disposizioni di cui ai commi da
3 a 4-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000
milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 3, 4 e 4-bis del presente articolo, il Ministero
dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni
finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per
l'anno 2020. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila euro per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
per gli interventi previsti dal comma 4, puo' essere riassegnata,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli
importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari
e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve
patrimoniali.».
1-bis. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti
italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle
misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle
regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, e'
prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e
lo sviluppo dell'attivita' aeroportuale, in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto
da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini
di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000 milioni di euro
per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti
sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del
decreto-legge 5 febbraio 2020, n.3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2020, n.21, e quanto a 850,3 milioni di euro per
l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e
300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto ai
sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
198.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21:
«Art. 3 Disposizioni di coordinamento e finanziarie
1. - 2. Omissis
3. E' istituito il Fondo per esigenze indifferibili
connesse ad interventi non aventi effetti
sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589
milioni di euro per l'anno 2020.»