Art. 202 
 
                           Trasporto aereo 
 
  1.  All'articolo  79  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti:
«e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»; 
    b) i commi da 3 a 4 sono sostituiti dai seguenti: 
    « 3. Per l'esercizio dell'attivita'  d'impresa  nel  settore  del
trasporto aereo di persone e merci, e' autorizzata la costituzione di
una   nuova   societa'   interamente   controllata   dal    Ministero
dell'economia e delle finanze ovvero controllata da  una  societa'  a
prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'efficacia della
presente  disposizione  e'   subordinata   all'autorizzazione   della
Commissione europea. 
      4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al comma 3,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  il  Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, sottoposto alla registrazione della  Corte  dei  Conti,  che
rappresenta  l'atto  costitutivo  della   societa',   sono   definiti
l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento
necessario per la costituzione e il funzionamento della societa'. Con
lo stesso decreto e', altresi', approvato lo statuto della  societa',
sono nominati gli organi sociali per il primo periodo  di  durata  in
carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai  sensi
dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i
criteri, in  riferimento  al  mercato,  per  la  remunerazione  degli
amministratori  investiti  di  particolari  cariche  da   parte   del
consiglio di  amministrazione  ai  sensi  dell'articolo  2389,  terzo
comma, del codice civile. Le successive modifiche allo statuto  e  le
successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate
a norma del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e  a  rafforzare  la
dotazione patrimoniale della societa' di cui al presente comma con un
apporto complessivo  di  3.000  milioni  di  euro,  da  sottoscrivere
nell'anno 2020 e versare anche in piu' fasi e per successivi  aumenti
di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite societa'  a
prevalente partecipazione pubblica. 
      4-bis. La societa' di cui  al  comma  3  redige,  entro  trenta
giorni dalla costituzione della societa' ai sensi  del  comma  4,  un
piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include
strategie strutturali di  prodotto.  Tale  piano  e'  trasmesso  alle
Camere per  l'espressione  del  parere  da  parte  delle  Commissioni
parlamentari competenti  per  materia.  Le  Commissioni  parlamentari
competenti esprimono un parere motivato  nel  termine  perentorio  di
trenta giorni dalla data di assegnazione. La societa' puo' costituire
una o piu' societa' controllate o partecipate  per  la  gestione  dei
singoli rami di attivita' e per lo sviluppo di  sinergie  e  alleanze
con altri soggetti  pubblici  e  privati,  nazionali  ed  esteri.  La
societa' e' altresi' autorizzata ad acquistare e prendere in affitto,
anche a trattativa diretta, rami d'azienda  di  imprese  titolari  di
licenza  di  trasporto  aereo  rilasciata  dall'Ente  Nazionale   per
l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria. 
      4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali
di rilevanza sociale, e nell'ottica della  continuita'  territoriale,
la societa' di cui al  comma  3,  ovvero  le  societa'  dalla  stessa
controllate  o  partecipate,  stipula,  nel  limite   delle   risorse
disponibili, apposito contratto di servizio con  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche
subentrando nei contratti gia' stipulati per  le  medesime  finalita'
dalle imprese di cui all'ultimo periodo del comma 4-bis. »; 
    c) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
      « 5. Alla societa' di cui al comma  3  e  alle  societa'  dalla
stessa partecipate o controllate non  si  applicano  le  disposizioni
previste  dal  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.   175,   e
dall'articolo 23-bis del decreto- legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
      5-bis. La societa'  di  cui  al  comma  3  puo'  avvalersi  del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
dello Stato, di cui al regio decreto 30  ottobre  1933,  n.  1611,  e
successive modificazioni. 
      5-ter.  Tutti  gli  atti  connessi  all'operazione  di  cui  al
presente articolo  sono  esenti  da  imposizione  fiscale  diretta  e
indiretta e da tasse. »; 
    d) il comma 6 e' abrogato; 
    e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  2  e'
istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico un fondo con una dotazione  di  350  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Per l'at-tuazione delle disposizioni di cui ai commi  da
3 a 4-bis, e' istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo con  una  dotazione  di  3.000
milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle  disposizioni
di cui ai commi 3, 4 e 4-bis  del  presente  articolo,  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  si  avvale  di  primarie  istituzioni
finanziarie, industriali e legali nel limite di  300  mila  euro  per
l'anno 2020. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila euro per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
per gli interventi previsti dal comma  4,  puo'  essere  riassegnata,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli
importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari
e  immobiliari  o   da   distribuzione   di   dividendi   o   riserve
patrimoniali.». 
  1-bis. In considerazione del  calo  del  traffico  negli  aeroporti
italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  dalle
misure di contenimento del contagio  adottate  dallo  Stato  e  dalle
regioni, al fine di contenere i  conseguenti  effetti  economici,  e'
prorogata di due anni la durata delle concessioni per la  gestione  e
lo sviluppo  dell'attivita'  aeroportuale,  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di  saldo  netto
da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini
di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000  milioni  di  euro
per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e  fabbisogno
mediante corrispondente  riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per
esigenze indifferibili connesse  ad  interventi  non  aventi  effetti
sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3  del
decreto-legge 5 febbraio 2020, n.3,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2020, n.21, e quanto a 850,3 milioni di euro per
l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare  e  fabbisogno  e
300 mila euro per l'anno 2020 in termini di  indebitamento  netto  ai
sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 79 del decreto-legge 17  marzo
          2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato  dal  presente
          articolo, e' riportato nei riferimenti  normativi  all'art.
          198. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  3  del
          citato decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21: 
              «Art. 3 Disposizioni di coordinamento e finanziarie 
              1. - 2. Omissis 
              3. E' istituito il  Fondo  per  esigenze  indifferibili
          connesse    ad    interventi     non     aventi     effetti
          sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589
          milioni di euro per l'anno 2020.»