Art. 203
Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo
1. I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale
sul territorio italiano e che sono assoggettati a concessioni,
autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa Agenzia
europea per la sicurezza aerea (EASA) o dalla normativa nazionale
nonche' alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri
dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento
(UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, trattamenti
retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal
Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale
dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie
attivita' dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma
1.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle
concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate
dall'autorita' amministrativa italiana, comunicano all'ENAC di
ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle
concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui al comma 1,
recano, a pena di improcedibilita', la comunicazione all'ENAC
dell'impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2
trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi
stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato
dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
5. In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non
rilasciate dall'autorita' amministrativa italiana, la violazione
degli obblighi di cui ai commi 1 o 3 determina l'applicazione da
parte dell'ENAC, secondo le modalita' di cui alla legge 24 novembre
1981, n.689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di
euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unita' di
personale impiegata sul territorio italiano.
6. Le somme rivenienti dall'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 5 sono destinate, nella misura dell'80 per cento,
all'alimentazione del Fondo di solidarieta' per il settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291, e
nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle
attivita' dell'ENAC.
Riferimenti normativi
- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012 e' riportato
nei riferimenti normativi all'art. 198.
- Il riferimento al testo della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
119.
Il decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291
reca: «Interventi urgenti in materia di politiche del
lavoro e sociali.»