Art. 204 
 
 Incremento dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore aereo 
 
  1. Al fine di far fronte  alle  esigenze  straordinarie  e  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione
del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale  sui  diritti  di
imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2,  del  decreto-legge
31 gennaio 2005, n.7, convertito con  modificazioni  dalla  legge  31
marzo 2005, n.43, sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla
gestione degli interventi assistenziali e di sostegno  alle  gestioni
previdenziali dell'INPS di cui all'articolo 37 della  legge  9  marzo
1989, n.88, e nella restante misura del 50 per cento  sono  destinate
ad alimentare il Fondo di solidarieta' per il settore  del  trasporto
aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai  sensi  dell'articolo
1-ter del decreto-legge 5  ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291. 
  2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al
comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo  6-quater,  commi
da 3 a 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.7,  convertito
con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n.43. 
  3. All'articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n.92, dopo
le parole  «A  decorrere  dal  1°  gennaio  2020»  sono  inserite  le
seguenti: «e fino al 30 giugno 2021». 
  4. Agli oneri derivanti dai commi  da  1  a  3,  valutati  in  65,7
milioni di euro per l'anno 2021 e in 131,4 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6-quater  del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito   con
          modificazioni  dalla   legge   31   marzo   2005,   n.   43
          (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
          beni e le attivita'  culturali,  per  il  completamento  di
          grandi opere strategiche, per  la  mobilita'  dei  pubblici
          dipendenti, e per semplificare gli adempimenti  relativi  a
          imposte di bollo e  tasse  di  concessione,  nonche'  altre
          misure urgenti): 
              «Art. 6 quater Disposizioni in materia  di  diritti  di
          imbarco di passeggeri sugli aeromobili 
              1. All' articolo 2, comma 11, della legge  24  dicembre
          2003, n. 350, e successive  modificazioni,  che  istituisce
          l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri
          sugli aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) alla lettera a), le  parole:  "20  per  cento"  sono
          sostituite dalle seguenti: "40 per cento"; 
              b) alla lettera b), le  parole:  "80  per  cento"  sono
          sostituite dalle seguenti: "60 per cento". 
              2. L'addizionale comunale sui  diritti  di  imbarco  e'
          altresi'   incrementata   di   tre   euro   a   passeggero.
          L'incremento dell'addizionale di cui al presente  comma  e'
          destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare  il  Fondo
          di solidarieta' per il settore del trasporto  aereo  e  del
          sistema aeroportuale,  costituito  ai  sensi  dell'articolo
          1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.  291  e,
          per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella
          misura del cinquanta per cento. 
              3.  Le   maggiori   somme   derivanti   dall'incremento
          dell'addizionale, disposto dal comma 2,  sono  versate  dai
          soggetti  tenuti  alla  riscossione  direttamente  su   una
          contabilita' speciale aperta presso la  Tesoreria  centrale
          dello   Stato   gestita   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale  di
          cui al comma 2. L'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile
          (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui
          al comma 2 il numero dei passeggeri registrati  all'imbarco
          dagli scali nazionali nel  semestre  precedente,  suddiviso
          tra utenti di voli nazionali ed internazionali per  singolo
          aeroporto. 
              3-bis. La riscossione dell'incremento  dell'addizionale
          comunale di cui al comma 2 avviene a cura  dei  gestori  di
          servizi aeroportuali,  con  le  modalita'  in  uso  per  la
          riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da  parte
          delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del
          mese in cui sorge l'obbligo. 
              3-ter. Le somme riscosse  sono  comunicate  mensilmente
          all'INPS da parte dei gestori di servizi  aeroportuali  con
          le  modalita'  stabilite  dall'Istituto  e  riversate  allo
          stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello
          di  riscossione,  secondo  le  modalita'   previste   dagli
          articoli 17 e seguenti del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. Alle somme di cui  al  predetto  comma  2  si
          applicano le disposizioni sanzionatorie  e  di  riscossione
          previste dall'articolo 116,  comma  8,  lettera  a),  della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388,   per   i   contributi
          previdenziali obbligatori. 
              3-quater.  La  comunicazione  di  cui  al  comma  3-ter
          costituisce accertamento del credito e da' titolo, in  caso
          di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
          secondo  le  modalita'  previste   dall'articolo   30   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 37  della  legge  9
          marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
          della previdenza  sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro): 
              «Articolo 37 Gestione degli interventi assistenziali  e
          di sostegno alle gestioni previdenziali 
              1.  E'  istituita  presso  l'INPS  la  "Gestione  degli
          interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle   gestioni
          previdenziali". 
              2. Il finanziamento della  gestione  e'  assunto  dallo
          Stato. 
              3. Sono a carico della gestione: 
              a) le pensioni sociali di  cui  all'articolo  26  della
          legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
          integrazioni, ivi comprese quelle erogate  ai  sensi  degli
          articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973,  n.  854,  e
          successive modificazioni e integrazioni; 
              b) l'onere delle integrazioni  di  cui  all'articolo  1
          della legge 12 giugno 1984, n. 222; 
              c) una quota parte di ciascuna mensilita'  di  pensione
          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle
          gestioni dei lavoratori autonomi, dalla  gestione  speciale
          minatori e dall'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza
          per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un  importo
          pari a quello previsto per l'anno  1988  dall'articolo  21,
          comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.  Tale  somma  e'
          annualmente adeguata, con la  legge  finanziaria,  in  base
          alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto centrale di  statistica  incrementato  di  un
          punto percentuale; 
              d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni  contributive
          disposte per legge  in  favore  di  particolari  categorie,
          settori  o  territori   ivi   compresi   i   contratti   di
          formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e  gli
          oneri relativi a trattamenti di famiglia  per  i  quali  e'
          previsto per legge il concorso dello Stato o a  trattamenti
          di integrazione salariale  straordinaria  e  a  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968, n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  al  decreto
          legislativo adottato in attuazione dell'articolo  1,  comma
          2, lettera a) della legge  10  dicembre  2014,  n.  183,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, o ad  ogni  altro
          trattamento similare posto per legge a carico dello Stato; 
              e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; 
              f) l'onere dei trattamenti pensionistici  ai  cittadini
          rimpatriati dalla Libia di cui al decreto legge  28  agosto
          1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli  assegni  vitalizi  di
          cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle
          maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge  15
          aprile 1985, n.  140,  nonche'  delle  quote  di  pensione,
          afferenti ai periodi lavorativi prestati  presso  le  Forze
          armate alleate e presso l'UNRRA.  Sono  altresi'  a  carico
          della  gestione  tutti  gli  oneri  relativi   agli   altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge. 
              4. L'onere di cui  al  comma  3,  lettera  c),  assorbe
          l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965,
          n. 903, i contributi di cui all'articolo 20 della  legge  3
          giugno  1975,  n.  160,  all'articolo  27  della  legge  21
          dicembre 1978, n. 843, e all'articolo  11  della  legge  15
          aprile 1985, n. 140. 
              5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato  ai
          fini della progressiva assunzione degli oneri di  cui  alle
          lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito  annualmente  con
          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
          oneri di cui al  presente  articolo  si  provvede  mediante
          proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti  disposti
          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 
              6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione  per
          i coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni  con  decorrenza
          anteriore  al  1°  gennaio  1989  e   delle   pensioni   di
          riversibilita'  derivanti  dalle  medesime,  nonche'  delle
          relative    spese    di    amministrazione    e'    assunto
          progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
          stabilita con la legge  finanziaria,  tenendo  anche  conto
          degli  eventuali  apporti  di  solidarieta'   delle   altre
          gestioni. 
              7. Il bilancio della gestione e' unico e, per  ciascuna
          forma di intervento, evidenzia l'apporto dello  Stato,  gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento. 
              8. Alla  gestione  sono  attribuiti  i  contributi  dei
          datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
          di integrazione salariale straordinaria e  dei  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968, n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  al  decreto
          legislativo adottato in attuazione dell'articolo  1,  comma
          2, lettera a) della legge  10  dicembre  2014,  n.  183,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  nonche'  quelli
          destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.» 
              - Il testo  dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  5
          ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 3 dicembre 2004, n. 291 e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art. 203. 
              - Si riporta il testo  del  comma  47  dell'articolo  2
          della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in  materia
          di riforma del mercato del lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 Ammortizzatori sociali 
              1. - 46-bis. Omissis 
              47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno
          2021   le   maggiori   somme   derivanti    dall'incremento
          dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  31  marzo  2005,  n.  43,  come
          modificato  dal  comma  48  del  presente  articolo,   sono
          riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di
          sostegno alle  gestioni  previdenziali  dell'INPS,  di  cui
          all'articolo 37 della legge 9 marzo  1989,  n.  88,  e  per
          l'anno 2019 le stesse somme sono  riversate  alla  medesima
          gestione nella misura del 50 per cento. 
          Omissis.»