Art. 204
Incremento dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore aereo
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione
del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di
imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n.7, convertito con modificazioni dalla legge 31
marzo 2005, n.43, sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla
gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali dell'INPS di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n.88, e nella restante misura del 50 per cento sono destinate
ad alimentare il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto
aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo
1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291.
2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al
comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 6-quater, commi
da 3 a 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito
con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n.43.
3. All'articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n.92, dopo
le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2020» sono inserite le
seguenti: «e fino al 30 giugno 2021».
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 65,7
milioni di euro per l'anno 2021 e in 131,4 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
(Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti):
«Art. 6 quater Disposizioni in materia di diritti di
imbarco di passeggeri sugli aeromobili
1. All' articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, che istituisce
l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri
sugli aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "20 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "40 per cento";
b) alla lettera b), le parole: "80 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "60 per cento".
2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e'
altresi' incrementata di tre euro a passeggero.
L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e'
destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo
di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del
sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo
1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e,
per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella
misura del cinquanta per cento.
3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento
dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai
soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una
contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria centrale
dello Stato gestita dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di
cui al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui
al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco
dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso
tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo
aeroporto.
3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale
comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di
servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la
riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte
delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del
mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente
all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con
le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo
stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello
di riscossione, secondo le modalita' previste dagli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si
applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione
previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi
previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter
costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso
di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
secondo le modalita' previste dall'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
«Articolo 37 Gestione degli interventi assistenziali e
di sostegno alle gestioni previdenziali
1. E' istituita presso l'INPS la "Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali".
2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo
Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1
della legge 12 giugno 1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive
disposte per legge in favore di particolari categorie,
settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma
2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e
successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro
trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto
1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di
cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle
maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15
aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione,
afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze
armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico
della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe
l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965,
n. 903, i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3
giugno 1975, n. 160, all'articolo 27 della legge 21
dicembre 1978, n. 843, e all'articolo 11 della legge 15
aprile 1985, n. 140.
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
oneri di cui al presente articolo si provvede mediante
proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti
dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di
riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle
relative spese di amministrazione e' assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto
degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre
gestioni.
7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei
datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma
2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli
destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.»
- Il testo dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 203.
- Si riporta il testo del comma 47 dell'articolo 2
della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 Ammortizzatori sociali
1. - 46-bis. Omissis
47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno
2021 le maggiori somme derivanti dall'incremento
dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come
modificato dal comma 48 del presente articolo, sono
riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per
l'anno 2019 le stesse somme sono riversate alla medesima
gestione nella misura del 50 per cento.
Omissis.»