Art. 205
Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime
di servizio pubblico con le isole maggiori e minori.
1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e
offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle
procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE)
n.3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, per l'organizzazione
dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico
con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione
stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi
dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n.296,e
dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166,
e' prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui
all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n.3577/92 e comunque non
oltre la data del 28 febbraio 2021.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse
disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del regolamento
(CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577/92/CEE concernente
l'applicazione del principio della libera prestazione dei
servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio
marittimo):
«Art. 4
1. Uno Stato membro puo' concludere contratti di
servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico
come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio,
alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi
regolari da, tra e verso le isole.
Uno Stato membro, se conclude contratti di servizio
pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su
base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari.
2. Nell'imporre obblighi di servizio pubblico gli Stati
membri si limitano alle esigenze relative ai porti che
devono essere serviti, alla regolarita', alla continuita',
alla frequenza, alla capacita' di fornitura del servizio,
alle tariffe richieste ed all'equipaggio della nave.
Qualsiasi compenso dovuto per obblighi di servizio
pubblico, se previsto, deve essere reso disponibile a tutti
gli armatori comunitari.
3. I contratti di servizio pubblico esistenti rimangono
in vigore fino alle rispettive date di scadenza.»
- Si riporta il testo del comma 998 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«998. Ai fini di completare il processo di
liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di
privatizzare le societa' esercenti i servizi di
collegamento ritenuti essenziali per le finalita' di cui
all' articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 e agli
articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169 e
successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza
in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate,
nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione
vigente, con dette societa' entro il 30 giugno 2007. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19-ter del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con
modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166
(Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee):
«Art. 19-ter Disposizioni di adeguamento comunitario in
materia di liberalizzazione delle rotte marittime
1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai
principi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di
liberalizzazione delle relative rotte, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e' trasferito a titolo gratuito, da
Tirrenia di navigazione S.p.a., il cento per cento del
capitale sociale della:
a) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. alla
regione Campania;
b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla
regione Sardegna;
c) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. alla
regione Toscana.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono posti
in essere gli atti di perfezionamento del trasferimento
delle societa' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
3. Entro i novanta giorni successivi al completamento
degli atti relativi al trasferimento di cui ai commi 1 e 2,
la regione Campania cede, per il tramite della societa'
Caremar, alla regione Lazio, a titolo gratuito, il ramo
d'azienda di tale societa' costituito dal complesso delle
attivita', passivita' e risorse umane utilizzate per
l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino.
4. Le societa' di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con le attivita' e
passivita' connesse.
5. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, sotto
l'aspetto contabile, non determinano sui bilanci
rispettivamente della societa' Tirrenia di navigazione e
della societa' Caremar riflessi di carattere economico ma
solo patrimoniale.
6. Al fine di assicurare le condizioni per la migliore
valorizzazione delle societa' esercenti i servizi di
collegamento ritenuti essenziali per le finalita' di cui
all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli
articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, nelle
more della completa liberalizzazione del settore del
cabotaggio marittimo attraverso il completamento del
processo di privatizzazione entro il 30 settembre 2010, le
convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino a
tale data nei limiti degli stanziamenti pro quota di cui ai
commi da 16 a 18.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le funzioni e i
compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai
servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si
svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla
stessa regione. Per le regioni a statuto speciale il
conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel
rispetto dei relativi statuti. Per le regioni di cui ai
commi 1, lettere a), b) e c), e 3, la gestione dei servizi
di cabotaggio e' regolata da contratti di servizio secondo
quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, in quanto applicabili al settore.
8. La Tirrenia di navigazione S.p.a. e la
Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., nonche' la
Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a., la
Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e la
Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. sono
privatizzate, in conformita' alle disposizioni nazionali e
comunitarie vigenti in materia, attraverso procedure di
gara aperte, non discriminatorie, atte a determinare un
prezzo di mercato, le quali, relativamente alle
privatizzazioni realizzate dalle regioni Campania, Lazio,
Sardegna e Toscana, possono riguardare sia l'affidamento
dei servizi marittimi sia l'apertura del capitale ad un
socio privato.
9. Ai fini di cui al comma 8:
a) entro il 31 dicembre 2009:
1) e' pubblicato il bando di gara per la
privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a., nonche',
per effetto dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7,
della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.;
2) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi della normativa vigente, uno schema
di nuova convenzione di durata non superiore a otto anni
con la Tirrenia di navigazione S.p.a., costituente uno
degli atti della gara di cui al numero 1);
3) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Regione siciliana, ai sensi della
normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di
durata non superiore a dodici anni con la Siremar-Sicilia
Regionale Marittima S.p.a., costituente uno degli atti
della gara di cui al numero 1);
4) sono pubblicati dalle regioni Sardegna e Toscana i
bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di
Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e di
Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a.;
5) sono approvati dalle regioni Sardegna e Toscana,
secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del
mantenimento del servizio universale e della continuita'
territoriale con le isole, gli schemi di contratti di
servizio di durata non superiore a dodici anni con le
societa', rispettivamente, Saremar e Toremar, costituenti
altresi' atti delle gare di cui al numero 4);
b) entro il 28 febbraio 2010, in considerazione di
quanto disposto dal comma 3:
1) sono pubblicati dalle regioni Campania e Lazio i
bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di
Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. e della
societa' della regione Lazio derivante dalla cessione del
ramo d'azienda di cui al comma 3;
2) sono approvati dalle regioni Campania e Lazio,
secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del
mantenimento del servizio universale e della continuita'
territoriale con le isole, gli schemi di contratti di
servizio di durata non superiore a dodici anni con le
societa', rispettivamente, Caremar e quella della regione
Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al
comma 3, costituenti altresi' atti delle gare di cui al
numero 1).
10. Le convenzioni e i contratti di servizio di cui al
comma 9 sono stipulati all'atto del completamento delle
procedure di gara di cui al medesimo comma 9.
11. Le nuove convenzioni di cui al comma 9, stipulate
sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE e comunque nei
limiti degli stanziamenti di cui ai commi da 16 a 18,
determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di
liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico,
introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre
i costi del servizio per l'utenza, nonche' forme di
flessibilita' tariffaria non distorsive della concorrenza.
I contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati
nel rispetto del mantenimento del servizio universale e
della continuita' territoriale con le isole.
12. Le nuove convenzioni e i contratti di servizio di
cui al comma 9 prevedono la presenza nel collegio sindacale
delle singole societa' esercenti i servizi oggetto di
convenzione o contratto di servizio di due rappresentanti
designati, rispettivamente, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le societa' Siremar
S.p.a. e Tirrenia di navigazione S.p.a. il rappresentante
designato dal Ministero dell'economia e delle finanze
assume le funzioni di presidente.
13. Per la privatizzazione dell'intero capitale della
Tirrenia di navigazione S.p.a., che, a seguito dei
trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, comporta altresi'
la cessione dell'intero capitale sociale della
Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., si applicano,
in quanto compatibili con le disposizioni dei commi da 1 a
7, nonche' dei commi da 8 a 15, le disposizioni del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile
2009.
14. Qualora, ai fini delle procedure di privatizzazione
di cui ai commi da 8 a 15, si renda necessario l'esercizio
dei poteri di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, il termine per il relativo esercizio e' di
trenta giorni dall'avvio del procedimento.
15. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, il secondo
periodo e' soppresso.
16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei
servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in
vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonche' delle
nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai
commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251
a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per
ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e
dei singoli contratti di servizio, come segue:
a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;
b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro
55.694.895;
c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. -
regione Sardegna: euro 13.686.441;
d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione
Toscana: euro 13.005.441;
e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. -
regione Campania: euro 29.869.832.
17. Successivamente alla cessione alla regione Lazio
del ramo d'azienda per l'esercizio dei collegamenti con
l'arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le risorse di
cui al comma 16, lettera e), sono cosi' ripartite: ramo
Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606.
18. Il contributo dello Stato alle regioni a copertura
degli oneri di servizio pubblico sui contratti di servizio
di cui ai commi da 8 a 15 e' incrementato, senza maggiori
oneri per lo Stato, per la durata dei contratti medesimi in
misura parametrata al maggiore onere derivante
dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, nonche' dell'articolo 9, comma 4,
della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
19. Nell'ambito delle risorse iscritte in conto
residui, non ancora impegnate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo
di 7 milioni di euro, per l'anno 2009, e' finalizzato
all'ammodernamento e all'adeguamento alle norme
internazionali in materia di sicurezza marittima della
flotta del gruppo Tirrenia.
20. Previa richiesta delle regioni interessate al
processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, il
CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, delibera in ordine all'utilizzo delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai
programmi di interesse strategico regionale di cui alla
delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, per fare
fronte a specifiche criticita' nel settore del cabotaggio
marittimo.
21. Al fine di garantire la continuita' territoriale
con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico
sono riconosciuti alle societa' oggetto del processo di
privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15 il mantenimento
degli accosti gia' assegnati e la priorita'
nell'assegnazione di nuovi accosti, nel rispetto delle
procedure di competenza delle Autorita' portuali e
marittime e dei principi sanciti dalla legge 28 gennaio
1994, n. 84, nonche' dal codice della navigazione.
22. All'articolo 7-sexies, comma 3, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: "Nel limite massimo complessivo di
spesa di 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui
all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.
203, e successive modificazioni, ai dipendenti delle
societa' del Gruppo Tirrenia, delle societa' da queste
derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano o
affittano aziende o rami d'azienda, il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' concedere per
dodici mesi l'intero trattamento di integrazione salariale
straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge,
con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per
il nucleo familiare ove spettanti".
23. Agli oneri di cui ai commi da 16 a 18, pari a
184.942.251 euro a decorrere dal 2010, si fa fronte
mediante utilizzo degli stanziamenti di bilancio allo scopo
finalizzati, pari a 181.370.249 euro annui, quanto a
3.550.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a valere
sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la
conseguente riassegnazione alle pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 22.002
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 3.572.002 euro
a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.
24. Per le regioni a statuto speciale l'efficacia delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 e' subordinata
all'emanazione, ove occorrente, di apposite norme di
attuazione.
24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per i
trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15
sono esenti da imposizione fiscale.
25. L'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nonche' l'articolo 1, comma 999, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
26. Il primo e il secondo periodo del comma 1
dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, sono soppressi.
27. Una quota, pari a 5,6 milioni di euro, delle
risorse iscritte per l'anno 2009 sul Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del citato decreto-legge n. 282 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004,
e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
trasferita nell'anno 2010 alla contabilita' speciale
istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. E'
altresi' trasferito alla citata contabilita' speciale di
cui al periodo precedente, con le medesime modalita',
l'importo di 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse di
cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, intendendosi
corrispondentemente ridotta la predetta autorizzazione di
spesa.»
Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
si veda nei riferimenti normativi all'art. 25-bis.