Art. 206 
 
Interventi urgenti  per  il  ripristino,  la  messa  in  sicurezza  e
  l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada
  statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e  2017,
  nonche' per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali. 
 
  1. Al fine  di  accelerare  le  attivita'  di  messa  in  sicurezza
antisismica e il ripristino della funzionalita' delle Autostrade  A24
e A25, e il necessario coordinamento  dei  lavori  per  l'adeguamento
alla  normativa  tecnica  nazionale  ed  europea,  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato  apposito
Commissario  straordinario  per  l'espletamento  delle  attivita'  di
programmazione,  progettazione,   affidamento   ed   esecuzione   dei
necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo  livelli
di priorita' per la sicurezza antisismica, nel limite  delle  risorse
che si rendono  disponibili  a  legislazione  vigente  per  la  parte
effettuata con contributo pubblico. Il  Commissario  dura  in  carica
fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario e'  attribuito
un   compenso,   determinato   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  in  misura  non  superiore  a  quella
prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n.98, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,
n.111,  i  cui  oneri  sono  posti  a  carico  del  quadro  economico
dell'opera. 
  2.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario    si    avvale,    come    struttura    di    supporto
tecnico-amministrativo, di  una  societa'  pubblica  di  gestione  di
lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonche'  di
esperti o consulenti fino al numero massimo di 10, scelti  anche  tra
soggetti   estranei   alla   pubblica   amministrazione   ai    sensi
dell'articolo 7, comma 6, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,
n.165, di comprovata esperienza nel settore delle opere  pubbliche  e
nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche,  i  cui  costi
sono posti a carico delle risorse disponibili  per  il  finanziamento
dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento. 
  3. Allo scopo di  poter  celermente  stabilire  le  condizioni  per
l'effettiva realizzazione dei lavori, il  Commissario  straordinario,
assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero  la
prosecuzione   dei   lavori,   anche   sospesi,    nella    soluzione
economicamente   piu'   vantaggiosa,    provvede    allo    sviluppo,
rielaborazione e approvazione  dei  progetti  non  ancora  appaltati,
anche  avvalendosi  dei  Provveditorati  interregionali  alle   opere
pubbliche,  di  istituti  universitari   nonche'   di   societa'   di
progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici
protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche,  con
oneri a carico del quadro economico  dell'opera.  L'approvazione  dei
progetti da parte  del  Commissario  straordinario,  d'intesa  con  i
Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad
ogni effetto di legge, ogni autorizzazione,  parere,  visto  e  nulla
osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei  lavori,  fatta
eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i  quali  i
termini dei  relativi  procedimenti  sono  dimezzati,  e  per  quelli
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per  i  quali
il termine di adozione dell'autorizzazione,  parere,  visto  e  nulla
osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di
ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove   l'autorita'
competente  non  si  sia  pronunciata,  detti   atti   si   intendono
rilasciati. L'autorita' competente puo' altresi' chiedere chiarimenti
o elementi integrativi  di  giudizio;  in  tal  caso  il  termine  di
sessanta giorni  di  cui  al  secondo  periodo  e'  sospeso  fino  al
ricevimento   della   documentazione   richiesta   e,    a    partire
dall'acquisizione  della  medesima  documentazione,  per  un  periodo
massimo di trenta giorni,  decorso  il  quale  i  chiarimenti  o  gli
elementi  integrativi  si  intendono  comunque  acquisiti  con  esito
positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da'  preventiva  comunicazione  al
Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di  cui  al
secondo periodo e' sospeso, fino  all'acquisizione  delle  risultanze
degli accertamenti e, comunque, per  un  periodo  massimo  di  trenta
giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo. 
  4.  Per  l'esecuzione  dell'attivita'  di  cui  al  comma   3,   il
Commissario  straordinario,  entro  trenta   giorni   dalla   nomina,
definisce  il  programma  di  riqualificazione  delle  tratte   delle
Autostrade A24  e  A25  comprensivo  degli  interventi  di  messa  in
sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute,
tenendo conto della  soluzione  economicamente  piu'  vantaggiosa  ed
individuando  eventuali  interventi  da  realizzare  da   parte   del
concessionario.  Per  gli  interventi  individuati,  il   Commissario
straordinario  procede,  entro  90  giorni  dalla   definizione   del
programma  ed  autonomamente   rispetto   al   concessionario,   alla
predisposizione o rielaborazione dei progetti non  ancora  appaltati,
definisce il fabbisogno finanziario e il  cronoprogramma  dei  lavori
nel limite delle risorse che si rendono  disponibili  a  legislazione
vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi
funzionali secondo livelli di priorita' per la sicurezza antisismica.
Al   perfezionamento   dell'iter    approvativo,    il    Commissario
straordinario  procede  all'affidamento  dei  lavori.   Dal   momento
dell'affidamento dei lavori e per l'intera  durata  degli  stessi  il
Commissario straordinario sovraintende  alla  gestione  delle  tratte
interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario
ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti
per la regolazione del traffico. 
  5. In relazione alle attivita' di cui al comma  3,  il  Commissario
straordinario assume direttamente le funzioni di stazione  appaltante
e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di
urgenza  e  per  le  espropriazioni   delle   aree   occorrenti   per
l'esecuzione degli  interventi,  il  Commissario  straordinario,  con
proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e
del verbale di immissione in possesso dei suoli  anche  con  la  sola
presenza  di  due  rappresentanti  della   regione   o   degli   enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. 
  5-bis. Al fine di completare gli interventi  relativi  alla  strada
statale n.4 «via Salaria» - variante Trisungo-Acquasanta -  2°  lotto
funzionale dal km 155+000  al  km  161+500,  nonche'  gli  interventi
relativi alla  strada  statale  n.4  «via  Salaria»-Realizzazione  di
strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, e' autorizzata  la  spesa
di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di  17  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 per le attivita' di progettazione,  da  concludere  entro
dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto. 
  5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis  sono  trasferite  all'ANAS
S.p.A. per le  attivita'  di  progettazione  nonche',  per  la  quota
eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi  interventi,
che sono inseriti nel contratto di programma con  l'ANAS  S.p.A.  con
priorita' di finanziamento e realizzazione. 
  5-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  5-bis,
pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria
dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi.  Entro  30
giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del
Commissario straordinario, il concessionario  propone  al  concedente
l'atto  aggiuntivo  alla  Convenzione  e  il  nuovo  Piano  economico
finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista  dall'Autorita'
di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo  e
con gli eventuali interventi di  propria  competenza,  ai  sensi  del
comma 4. 
  7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1,
e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario, alla quale affluiscono  annualmente  le
risorse  gia'  destinate  agli  interventi  del   presente   articolo
nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui all'articolo
1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.205 e all'articolo  1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per  il  finanziamento
dei lavori di ripristino e della  messa  in  sicurezza  delle  tratte
autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009,  2016
e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di  bilancio  annuali  e
delle disponibilita' allo scopo destinate a legislazione vigente. 
  7-bis.A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021,
al  fine  di  accelerare  la   realizzazione   delle   infrastrutture
autostradali relative a una o  piu'  regioni,  l'affidamento  di  cui
all'articolo  178,comma  8-ter,  del  codice  di   cui   al   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50, puo' avvenire anche  in  favore  di
societa' integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni
nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175.
Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  esercita  sulla
societa' il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice
di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  secondo  le
modalita' previste dal citato articolo 178, comma 8-ter. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 15  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              «Art. 15 Liquidazione degli enti dissestati e misure di
          razionalizzazione     dell'attivita'     dei     commissari
          straordinari 
              1. - 2. Omissis 
              3. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
              Omissis.» 
                
              - Il testo dell'articolo 7 del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'art. 1. 
              -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto
          legislativo 6 settembre  2011,  n.  159  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 26. 
                
              - Si riporta il testo del comma  1072  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
              «1072. Il fondo da ripartire  di  cui  all'articolo  1,
          comma 140,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e'
          rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno  2018,  per
          1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
          euro per ciascuno degli anni dal 2020 al  2023,  per  2.480
          milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
          per ciascuno degli anni  dal  2025  al  2033.  Le  predette
          risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a:  a)
          trasporti  e  viabilita';  b)   mobilita'   sostenibile   e
          sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative  alla
          rete idrica e alle  opere  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione; d) ricerca;  e)  difesa  del  suolo,  dissesto
          idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   f)
          edilizia pubblica, compresa quella scolastica e  sanitaria;
          g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
          esportazioni;  h)  digitalizzazione  delle  amministrazioni
          statali;   i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)
          investimenti in riqualificazione urbana e  sicurezza  delle
          periferie; m)  potenziamento  infrastrutture  e  mezzi  per
          l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e   il   soccorso;   n)
          eliminazione delle barriere architettoniche. Restano  fermi
          i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
          I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
          riparto del fondo di cui al  primo  periodo  sono  adottati
          entro il 31 ottobre 2018.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  95  dell'articolo  1
          della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «95.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.» 
              - Si riporta il testo degli articoli  5  e  178,  comma
          8-ter, del citato decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
          50: 
              «Art. 5 Principi comuni in materia  di  esclusione  per
          concessioni,  appalti  pubblici  e  accordi  fra   enti   e
          amministrazioni  aggiudicatrici  nell'ambito  del   settore
          pubblico 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1. Una concessione o un appalto pubblico,  nei  settori
          ordinari  o  speciali,  aggiudicati  da  un'amministrazione
          aggiudicatrice o da un ente  aggiudicatore  a  una  persona
          giuridica di diritto pubblico o  di  diritto  privato,  non
          rientra nell'ambito di  applicazione  del  presente  codice
          quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
              a)   l'amministrazione    aggiudicatrice    o    l'ente
          aggiudicatore  esercita  sulla  persona  giuridica  di  cui
          trattasi un  controllo  analogo  a  quello  esercitato  sui
          propri servizi; 
              b) oltre l'80 per cento delle attivita'  della  persona
          giuridica controllata e' effettuata nello  svolgimento  dei
          compiti    ad    essa     affidati     dall'amministrazione
          aggiudicatrice controllante o da altre  persone  giuridiche
          controllate dall'amministrazione  aggiudicatrice  o  da  un
          ente aggiudicatore di cui trattasi; 
              c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna
          partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
          forme di partecipazione di  capitali  privatile  quali  non
          comportano  controllo  o  potere  di  veto  previste  dalla
          legislazione nazionale, in conformita'  dei  trattati,  che
          non  esercitano  un'influenza  determinante  sulla  persona
          giuridica controllata. 
              2.  Un'amministrazione   aggiudicatrice   o   un   ente
          aggiudicatore  esercita  su  una   persona   giuridica   un
          controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai
          sensi del  comma  1,  lettera  a),  qualora  essa  eserciti
          un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi  strategici
          che sulle decisioni significative della  persona  giuridica
          controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
          una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
          stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
          aggiudicatore. 
              3. Il presente codice non si applica anche  quando  una
          persona giuridica  controllata  che  e'  un'amministrazione
          aggiudicatrice  a  un  ente  aggiudicatore,  aggiudica   un
          appalto o  una  concessione  alla  propria  amministrazione
          aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante  o  ad
          un  altro  soggetto  giuridico  controllato  dalla   stessa
          amministrazione  aggiudicatrice  o  ente  aggiudicatore,  a
          condizione che nella persona  giuridica  alla  quale  viene
          aggiudicato  l'appalto   pubblico   non   vi   sia   alcuna
          partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
          forme  di  partecipazione  di  capitali  privati  che   non
          comportano controllo o  potere  di  veto  prescritte  dalla
          legislazione nazionale, in conformita'  dei  trattati,  che
          non  esercitano  un'influenza  determinante  sulla  persona
          giuridica controllata. 
              4.  Un'amministrazione   aggiudicatrice   o   un   ente
          aggiudicatore puo' aggiudicare un appalto  pubblico  o  una
          concessione senza  applicare  il  presente  codice  qualora
          ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di
          controllo congiunto. 
              5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o   gli   enti
          aggiudicatori  esercitano  su  una  persona  giuridica   un
          controllo  congiunto  quando  sono  soddisfatte  tutte   le
          seguenti condizioni: 
              a)  gli  organi  decisionali  della  persona  giuridica
          controllata sono composti da  rappresentanti  di  tutte  le
          amministrazioni   aggiudicatrici   o   enti   aggiudicatori
          partecipanti. Singoli rappresentanti possono  rappresentare
          varie o tutte  le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti
          aggiudicatori partecipanti; 
              b)   tali   amministrazioni   aggiudicatrici   o   enti
          aggiudicatori sono in grado  di  esercitare  congiuntamente
          un'influenza  determinante  sugli  obiettivi  strategici  e
          sulle decisioni significative di detta persona giuridica; 
              c)  la  persona  giuridica  controllata  non   persegue
          interessi   contrari   a   quelli   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti. 
              6. Un accordo concluso esclusivamente tra  due  o  piu'
          amministrazioni aggiudicatici non  rientra  nell'ambito  di
          applicazione del presente codice, quando  sono  soddisfatte
          tutte le seguenti condizioni: 
              a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra
          le amministrazioni aggiudicatici o gli  enti  aggiudicatori
          partecipanti,  finalizzata  a  garantire  che   i   servizi
          pubblici che essi sono tenuti  a  svolgere  siano  prestati
          nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi  hanno  in
          comune; 
              b)  l'attuazione  di   tale   cooperazione   e'   retta
          esclusivamente  da  considerazioni  inerenti  all'interesse
          pubblico; 
              c)  le  amministrazioni  aggiudicatrici  o   gli   enti
          aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
          del  20  per  cento  delle  attivita'   interessate   dalla
          cooperazione. 
              7. Per determinare la percentuale  delle  attivita'  di
          cui al comma 1, lettera b), e al comma 6,  lettera  c),  si
          prende in considerazione il fatturato totale medio,  o  una
          idonea misura alternativa basata  sull'attivita',  quale  i
          costi sostenuti dalla persona giuridica  o  amministrazione
          aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  nei  settori  dei
          servizi, delle forniture  e  dei  lavori  per  i  tre  anni
          precedenti   l'aggiudicazione    dell'appalto    o    della
          concessione. 
              8. Se, a causa della data di costituzione o  di  inizio
          dell'attivita' della persona  giuridica  o  amministrazione
          aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a  causa  della
          riorganizzazione delle sue attivita',  il  fatturato  o  la
          misura alternativa basata sull'attivita',  quali  i  costi,
          non e' disponibile per i tre anni precedenti o non e'  piu'
          pertinente, e' sufficiente dimostrare, segnatamente in base
          a proiezioni dell'attivita', che la  misura  dell'attivita'
          e' credibile. 
              9. Nei casi in  cui  le  norme  vigenti  consentono  la
          costituzione di  societa'  miste  per  la  realizzazione  e
          gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione  e  la
          gestione di un servizio di interesse  generale,  la  scelta
          del  socio  privato  avviene  con  procedure  di   evidenza
          pubblica.» 
              «Art. 178 Norme in materia di concessioni  autostradali
          e particolare regime transitorio 
              1. - 8-bis. Omissis 
              8-ter.  Le   concessioni   autostradali   relative   ad
          autostrade che  interessano  una  o  piu'  regioni  possono
          essere affidate dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti a societa'  in  house  di  altre  amministrazioni
          pubbliche anche appositamente costituite.  A  tal  fine  il
          controllo analogo di  cui  all'articolo  5  sulla  predetta
          societa' in house  puo'  essere  esercitato  dal  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato
          disciplinato da apposito accordo ai  sensi  dell'articolo15
          della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  che  eserciti  sulla
          societa' in house i poteri di cui al citato articolo 5.» 
              - Il citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175
          recante   «Testo   unico   in   materia   di   societa'   a
          partecipazione  pubblica»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210.