Art. 206
Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e
l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada
statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017,
nonche' per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali.
1. Al fine di accelerare le attivita' di messa in sicurezza
antisismica e il ripristino della funzionalita' delle Autostrade A24
e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento
alla normativa tecnica nazionale ed europea, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato apposito
Commissario straordinario per l'espletamento delle attivita' di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei
necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli
di priorita' per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse
che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte
effettuata con contributo pubblico. Il Commissario dura in carica
fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario e' attribuito
un compenso, determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella
prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n.98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n.111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico
dell'opera.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario si avvale, come struttura di supporto
tecnico-amministrativo, di una societa' pubblica di gestione di
lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonche' di
esperti o consulenti fino al numero massimo di 10, scelti anche tra
soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e
nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche, i cui costi
sono posti a carico delle risorse disponibili per il finanziamento
dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento.
3. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per
l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario,
assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la
prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione
economicamente piu' vantaggiosa, provvede allo sviluppo,
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati,
anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, di istituti universitari nonche' di societa' di
progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici
protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con
oneri a carico del quadro economico dell'opera. L'approvazione dei
progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i
Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad
ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla
osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta
eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i
termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali
il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla
osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di
ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorita'
competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono
rilasciati. L'autorita' competente puo' altresi' chiedere chiarimenti
o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di
sessanta giorni di cui al secondo periodo e' sospeso fino al
ricevimento della documentazione richiesta e, a partire
dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo
massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli
elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito
positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva comunicazione al
Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al
secondo periodo e' sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze
degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta
giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.
4. Per l'esecuzione dell'attivita' di cui al comma 3, il
Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina,
definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle
Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in
sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute,
tenendo conto della soluzione economicamente piu' vantaggiosa ed
individuando eventuali interventi da realizzare da parte del
concessionario. Per gli interventi individuati, il Commissario
straordinario procede, entro 90 giorni dalla definizione del
programma ed autonomamente rispetto al concessionario, alla
predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati,
definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori
nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione
vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi
funzionali secondo livelli di priorita' per la sicurezza antisismica.
Al perfezionamento dell'iter approvativo, il Commissario
straordinario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento
dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il
Commissario straordinario sovraintende alla gestione delle tratte
interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario
ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti
per la regolazione del traffico.
5. In relazione alle attivita' di cui al comma 3, il Commissario
straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante
e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di
urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con
proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e
del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due rappresentanti della regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla strada
statale n.4 «via Salaria» - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto
funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonche' gli interventi
relativi alla strada statale n.4 «via Salaria»-Realizzazione di
strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, e' autorizzata la spesa
di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per
l'anno 2021 per le attivita' di progettazione, da concludere entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite all'ANAS
S.p.A. per le attivita' di progettazione nonche', per la quota
eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi,
che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con
priorita' di finanziamento e realizzazione.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis,
pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria
dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30
giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del
Commissario straordinario, il concessionario propone al concedente
l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico
finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorita'
di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e
con gli eventuali interventi di propria competenza, ai sensi del
comma 4.
7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1,
e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le
risorse gia' destinate agli interventi del presente articolo
nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui all'articolo
1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.205 e all'articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per il finanziamento
dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza delle tratte
autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016
e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e
delle disponibilita' allo scopo destinate a legislazione vigente.
7-bis.A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021,
al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture
autostradali relative a una o piu' regioni, l'affidamento di cui
all'articolo 178,comma 8-ter, del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50, puo' avvenire anche in favore di
societa' integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni
nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla
societa' il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le
modalita' previste dal citato articolo 178, comma 8-ter.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 15 del
citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 15 Liquidazione degli enti dissestati e misure di
razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari
1. - 2. Omissis
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1.
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.
- Si riporta il testo del comma 1072 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per
1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480
milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette
risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.»
- Si riporta il testo del comma 95 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.»
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 178, comma
8-ter, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50:
«Art. 5 Principi comuni in materia di esclusione per
concessioni, appalti pubblici e accordi fra enti e
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore
pubblico
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1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori
ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona
giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non
rientra nell'ambito di applicazione del presente codice
quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui
trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attivita' della persona
giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei
compiti ad essa affidati dall'amministrazione
aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche
controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un
ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
forme di partecipazione di capitali privatile quali non
comportano controllo o potere di veto previste dalla
legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che
non esercitano un'influenza determinante sulla persona
giuridica controllata.
2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore esercita su una persona giuridica un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai
sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della persona giuridica
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore.
3. Il presente codice non si applica anche quando una
persona giuridica controllata che e' un'amministrazione
aggiudicatrice a un ente aggiudicatore, aggiudica un
appalto o una concessione alla propria amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad
un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa
amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a
condizione che nella persona giuridica alla quale viene
aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
forme di partecipazione di capitali privati che non
comportano controllo o potere di veto prescritte dalla
legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che
non esercitano un'influenza determinante sulla persona
giuridica controllata.
4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore puo' aggiudicare un appalto pubblico o una
concessione senza applicare il presente codice qualora
ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di
controllo congiunto.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un
controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) gli organi decisionali della persona giuridica
controllata sono composti da rappresentanti di tutte le
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori
partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare
varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente
un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e
sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica controllata non persegue
interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.
6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o piu'
amministrazioni aggiudicatici non rientra nell'ambito di
applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra
le amministrazioni aggiudicatici o gli enti aggiudicatori
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi
pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati
nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in
comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione e' retta
esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse
pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
del 20 per cento delle attivita' interessate dalla
cooperazione.
7. Per determinare la percentuale delle attivita' di
cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si
prende in considerazione il fatturato totale medio, o una
idonea misura alternativa basata sull'attivita', quale i
costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei
servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni
precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione.
8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio
dell'attivita' della persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della
riorganizzazione delle sue attivita', il fatturato o la
misura alternativa basata sull'attivita', quali i costi,
non e' disponibile per i tre anni precedenti o non e' piu'
pertinente, e' sufficiente dimostrare, segnatamente in base
a proiezioni dell'attivita', che la misura dell'attivita'
e' credibile.
9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la
costituzione di societa' miste per la realizzazione e
gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la
gestione di un servizio di interesse generale, la scelta
del socio privato avviene con procedure di evidenza
pubblica.»
«Art. 178 Norme in materia di concessioni autostradali
e particolare regime transitorio
1. - 8-bis. Omissis
8-ter. Le concessioni autostradali relative ad
autostrade che interessano una o piu' regioni possono
essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a societa' in house di altre amministrazioni
pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il
controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta
societa' in house puo' essere esercitato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato
disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla
societa' in house i poteri di cui al citato articolo 5.»
- Il citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
recante «Testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210.