Art. 207
Disposizioni urgenti per la liquidita' delle imprese appaltatrici
1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una
gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano
gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi,
ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le
procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista
dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50, puo' essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al
medesimo comma puo' essere riconosciuta, per un importo non superiore
complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore
degli appaltatori che abbiano gia' usufruito di un'anticipazione
contrattualmente prevista ovvero che abbiano gia' dato inizio alla
prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del
riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le
disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto
periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n.50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile
viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle
eventuali somme gia' versate a tale titolo all'appaltatore.
Riferimenti normativi
- Il citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n.
91- Supplemento Ordinario n. 10.
- Si riporta il testo del comma 18 dell'articolo 35 del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti
1. - 17. Omissis
18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso
di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32,
comma 8, del presente codice, e' subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e'
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere, altresi';
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.»