Art. 207 
 
  Disposizioni urgenti per la liquidita' delle imprese appaltatrici 
 
  1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una
gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima  data,  siano
gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi,
ma non siano scaduti i relativi  termini,  e  in  ogni  caso  per  le
procedure disciplinate dal medesimo  decreto  legislativo  avviate  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
alla data del 30 giugno 2021, l'importo  dell'anticipazione  prevista
dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n.50, puo' essere incrementato fino al 30 per  cento,  nei  limiti  e
compatibilmente con le risorse annuali  stanziate  per  ogni  singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante. 
  2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di  cui  al
medesimo comma puo' essere riconosciuta, per un importo non superiore
complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei  limiti  e
compatibilmente con le risorse annuali  stanziate  per  ogni  singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in  favore
degli appaltatori che  abbiano  gia'  usufruito  di  un'anticipazione
contrattualmente prevista ovvero che abbiano gia'  dato  inizio  alla
prestazione senza  aver  usufruito  di  anticipazione.  Ai  fini  del
riconoscimento  dell'eventuale   anticipazione,   si   applicano   le
disposizioni di cui al secondo, al  terzo,  al  quarto  e  al  quinto
periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18  aprile
2016, n.50 e  la  determinazione  dell'importo  massimo  attribuibile
viene  effettuata  dalla  stazione  appaltante  tenendo  conto  delle
eventuali somme gia' versate a tale titolo all'appaltatore. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il citato decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile  2016,  n.
          91- Supplemento Ordinario n. 10. 
              - Si riporta il testo del comma 18 dell'articolo 35 del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria  e  metodi  di
          calcolo del valore stimato degli appalti 
              1. - 17. Omissis 
              18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
          l'importo dell'anticipazione del  prezzo  pari  al  20  per
          cento  da  corrispondere  all'appaltatore  entro   quindici
          giorni    dall'effettivo    inizio    della    prestazione.
          L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel  caso
          di consegna in via d'urgenza, ai  sensi  dell'articolo  32,
          comma  8,  del  presente  codice,   e'   subordinata   alla
          costituzione   di   garanzia   fideiussoria   bancaria    o
          assicurativa di importo pari  all'anticipazione  maggiorato
          del  tasso  di  interesse  legale  applicato   al   periodo
          necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
          cronoprogramma della prestazione. La predetta  garanzia  e'
          rilasciata da imprese bancarie  autorizzate  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385,   o
          assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
          si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai  requisiti
          di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
          rispettiva attivita'. La garanzia  puo'  essere,  altresi';
          rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
          degli intermediari finanziari di cui all'articolo  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.  L'importo
          della  garanzia  viene  gradualmente   ed   automaticamente
          ridotto  nel  corso  della  prestazione,  in  rapporto   al
          progressivo  recupero  dell'anticipazione  da  parte  delle
          stazioni     appaltanti.     Il     beneficiario     decade
          dall'anticipazione,  con  obbligo   di   restituzione,   se
          l'esecuzione della prestazione non procede, per  ritardi  a
          lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.  Sulle  somme
          restituite sono dovuti gli interessi legali con  decorrenza
          dalla data di erogazione della anticipazione.»