Art. 208
Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario
1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile
2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n.96, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di
incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla
formazione di personale impiegato in attivita' della circolazione
ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale
dei macchinisti del settore merci.».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130.
3. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1,comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, e non
finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di
programma 2017-2021, la predetta Societa' e' autorizzata ad
utilizzare l'importo di euro 25 milioni per l'anno 2020 e di euro 15
milioni per l'anno 2021 per la realizzazione del progetto di
fattibilita' tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con
caratteristiche di alta velocita', delle direttrici ferroviarie
Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e
Genova-Ventimiglia.
3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il porto di Gioia
Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il
relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura
ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa
intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione
ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione n.138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per
l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si
provvede secondo le modalita' previste nei contratti di programma di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112,
prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto
di programma-parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione
della tratta di cui al primo periodo si provvede nell'ambito
dell'efficientamento annuale del contratto di programma-parte
servizi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
regione Calabria e la societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.,
sentita l'Autorita' portuale di Gioia Tauro, definiscono, d'intesa
tra loro, la programmazione delle attivita' finalizzate allo sviluppo
dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di
adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonche' i relativi
fabbisogni.
4. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo utile
per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. e' autorizzata ad utilizzare un importo di euro 7 milioni nel
2020, di euro 10 milioni nel 2021, di euro 14 milioni nel 2022, di
euro 15 milioni nel 2023, di euro 15 milioni nel 2024 e di euro 9
milioni nel 2025 per la realizzazione dell'intervento denominato
«Variante di Riga», nonche' di euro 11 milioni nel 2020, di euro 21
milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel
2023, di euro 19 milioni nel 2024, di euro 16 milioni nel 2025 e di
euro 10 milioni nel 2026 per la realizzazione del collegamento
ferroviario «Bergamo-Aeroporto di Orio al Serio».
5. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilita'
a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo
sviluppo della intermodalita' nel trasporto delle merci nella
direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T e' autorizzata la
spesa di euro 5 milioni nel 2020,di euro 16 milioni annui dal 2021 al
2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di
euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10
milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel
2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento
delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La
Spezia). Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla
data di entrata in vigore del presente decreto ai fini
dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si
provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni
per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni
per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni
per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni
per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni
per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni
per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a valere sulle
risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140,
della legge 11 dicembre 2016, n.232, relativamente alle risorse
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e attribuite alla societa' Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni
per ciascuno degli anni dal 2021 al2023, a euro 20 milioni per l'anno
2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del
medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n.232
del 2016 gia' trasferite al bilancio della societa' Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. Alla compensazione in termini di indebitamento e
fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni
annui per gli anni dal 2021 al2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024
e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n.189.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 11-quinquies
dell'articolo 47 del citato decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, come modificato dalla presente legge:
«Art. 47 Interventi per il trasporto ferroviario
1. - 11-quater. Omissis
11-quinquies. Al fine di incrementare la sicurezza del
trasporto ferroviario e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato
alla formazione di personale impiegato in attivita' della
circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla
figura professionale dei macchinisti del settore merci. La
dotazione del Fondo e' incrementata di 100.000 euro per
l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure
professionali addette alla circolazione ferroviaria. Le
risorse di cui al presente comma sono attribuite alle
imprese ferroviarie con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attivita'
di formazione realizzate, a condizione che le stesse
abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento
del personale formato. I corsi di formazione possono essere
svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'
avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II
del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. In ogni
caso, il finanziamento delle iniziative e' assicurato
unicamente alle attivita' formative per le quali non vi sia
stato alcun esborso da parte del personale formato e
possono altresi' essere rimborsati gli oneri per eventuali
borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma
1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 162 del
2007, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
«Art. 12 Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019,
l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di
seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di
articolazioni territoriali, di cui una, con competenze
riferite in particolare ai settori delle infrastrutture
stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i
compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e
secondo le modalita' indicate nei commi da 3 a 5, sulle
condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e
delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto
non disciplinato dal presente articolo si applicano gli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto
periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa e
l'esercizio delle relative funzioni e' attribuito
all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i
rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce
le risorse umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia e'
dotata di personalita' giuridica e ha autonomia
regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che
esercita secondo le modalita' previste nel presente
decreto.
3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia
svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione
tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
dell'Unione europea ed ha competenza per l'intero sistema
ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere
specializzate, i compiti di autorita' nazionale preposta
alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE)
2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni,
all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria
del Paese limitrofo.
4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni
gia' disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n.
35 e fermi restando i compiti e le responsabilita' dei
soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri
soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle
infrastrutture:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla
verifica della corretta organizzazione dei processi di
manutenzione da parte dei gestori, nonche' l'attivita'
ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture,
obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure
di controllo del rischio in quanto responsabili
dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti
stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della
Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
infrastrutture certificati da organismi di parte terza
riconosciuti dall'Agenzia;
c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste
dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n.
35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche
compiendo verifiche sulle attivita' di controllo gia'
svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori
verifiche in sito;
d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento
e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali
nazionali ai fini del miglioramento degli standard di
sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio
sullo stato di conservazione e sulle necessita' di
manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano e'
aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella
redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione
e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;
e) svolge attivita' di studio, ricerca e
sperimentazione in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali.
4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1 o agosto 2011,
n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e
i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di
garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade
appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni
ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono
esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza
delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla
rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di
sicurezza delle gallerie situate sulle strade non
appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi
dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di
inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia,
nonche' i profili tariffari a carico dei gestori stessi,
determinati sulla base del costo effettivo del servizio.
4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
5 ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua le
ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui
all'articolo 11" sono soppresse.
4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni
ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di
massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti
fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4
agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal fine
l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per
il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al
sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal
materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14
e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in
quanto applicabili. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio
dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova
realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite
all'Agenzia ai sensi del presente comma.
4-quinquies. All'articolo 15 della legge 1° agosto
2002, n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione,
da parte dei concessionari autostradali, degli interventi
di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture
viarie oggetto di atti convenzionali".
5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla
legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali,
l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni
adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attivita' di
cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le sanzioni
amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e
irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al
Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione e'
compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed e' determinata
anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al dieci per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
contestazione della violazione. In caso di reiterazione
delle violazioni, l'Agenzia puo' applicare un'ulteriore
sanzione di importo fino al doppio della sanzione gia'
applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima.
Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare
pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della
circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia puo'
imporre al gestore l'adozione di misure cautelative,
limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli
sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato
l'applicazione della misura stessa e, in caso di
inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura
imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
per cento del fatturato sopra indicato.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri
di alta professionalita', di capacita' manageriale e di
qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e
dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
7. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, ferma restando l'applicazione dell'articolo
19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile
per una sola volta ed e' incompatibile con altri rapporti
di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita'
professionale privata anche occasionale. Il comitato
direttivo e' nominato per la durata di tre anni con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Meta' dei
componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche
amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati
di specifica competenza professionale attinente ai settori
nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono
scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono
alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico
nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti
e' composto dal presidente, da due membri effettivi e due
supplenti iscritti al registro dei revisori legali,
nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e
possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei
revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo
2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti
del comitato direttivo non possono svolgere attivita'
professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di
societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.
I compensi dei componenti degli organi collegiali sono
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per
gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del
bilancio dell'Agenzia.
8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato
direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al comma
10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di
direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine
alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.
9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia e'
deliberato, su proposta del direttore, dal comitato
direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte
articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le
funzioni gia' svolte dall'ANSF in materia di sicurezza
ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono
preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale
generale;
b) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite
massimo di 569 unita', di cui 42 di livello dirigenziale
non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;
c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza,
nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative
allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il
funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per
ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
a controllo ministeriale preventivo.
11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono
inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro
l'Agenzia subentra nella titolarita' dei rispettivi
rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che
restano in vigore sino a naturale scadenza.
12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del
personale dell'ANSF, e' assegnato all'Agenzia un
contingente di personale di 250 unita', destinato
all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
uffici di livello dirigenziale non generale.
13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due
posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.
14. In fase di prima attuazione e per garantire
l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per lo svolgimento
delle nuove competenze in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali, sino
all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui
al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del
personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
di 61 unita', mediante apposita selezione nell'ambito del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale docente educativo ed
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni
scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. Per tale fase il
personale selezionato dall'Agenzia e' comandato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel
ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di
selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di
lavoro e, se piu' favorevole, il mantenimento del
trattamento economico di provenienza, limitatamente alle
voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam
riassorbibile e non rivalutabile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la
riduzione, in misura corrispondente, della dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza con
contestuale trasferimento delle relative risorse
finanziarie.
15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione a tempo
indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
corso dell'anno 2019 e di 134 unita' di personale e 13
dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.
16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto funzioni centrali, secondo le
tabelle retributive dell'ENAC.
17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle
attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e'
garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere
pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13, nonche'
ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per
la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
di cui all'articolo 14. Per le medesime finalita' di cui al
primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle
infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a
garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso
incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi
legali e operative, nonche' a tutta la documentazione
pertinente.
18. Agli oneri del presente articolo, pari a
complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000
euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 45.
19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni
dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei
nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti
gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in
carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle
more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data e'
determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla
stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti,
continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli
enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
20. La denominazione «Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie» e' sostituita, ovunque ricorre,
dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali» (ANSFISA).
21. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione
dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
23. L'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162 e' abrogato.»
- Si riporta il testo del comma 140 dell'articolo 1
della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232:
«140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018. »
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione della
Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico):
«Art. 15 Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale e lo Stato
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1. I rapporti tra il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale e lo Stato sono disciplinati da un
atto di concessione e da uno o piu' contratti di programma.
I contratti di programma sono stipulati per un periodo
minimo di cinque anni, nel rispetto dei principi e
parametri fondamentali di cui all'allegato II del presente
decreto. Le condizioni dei contratti di programma e la
struttura dei pagamenti ai fini dell'erogazione di fondi al
gestore dell'infrastruttura sono concordate in anticipo e
coprono l'intera durata del contratto.Nelle more della
stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo
2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto
di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A., e' prorogato, ai medesimi
patti e condizioni gia' previsti, per il periodo necessario
alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31
dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
informa l'organismo di regolazione e, mediante il gestore
dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i
richiedenti potenziali, sul contenuto del contratto di
programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi
al riguardo prima che esso sia sottoscritto, soprattutto in
materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi
urbani, nelle stazioni e nei collegamento con i porti. Il
contratto di programma e' pubblicato entro un mese dalla
sua approvazione.
3. Nei contratti di programma di cui al comma 1, e'
disciplinata, nel rispetto degli articoli 93, 107 e 108
TFUE, separatamente, la concessione di finanziamenti per
far fronte a nuovi investimenti ai fini del miglioramento
della qualita' dei servizi, dello sviluppo
dell'infrastruttura stessa e del rispetto dei livelli di
sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica, e la
concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione
ordinaria e a quella straordinaria finalizzata al rinnovo
dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento puo'
essere assicurato con mezzi diversi dai contributi statali
diretti, incluso il finanziamento privato.
4. Nei contratti di programma di cui al comma 1,
tenendo in debito conto la necessita' di garantire il
conseguimento di elevati livelli di sicurezza,
l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, nonche'
il miglioramento della qualita' dell'infrastruttura e dei
servizi ad essa connessi, sono previsti incentivi al
gestore per ridurre i costi di fornitura
dell'infrastruttura e l'entita' dei diritti di accesso,
fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario di cui all'articolo16.
5. Nell'ambito della politica generale di Governo e
tenendo conto della Strategia di cui all'articolo 1, comma
7, e del finanziamento erogato di cui al comma 1, il
gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto
all'elaborazione ed all'aggiornamento di un piano
commerciale comprendente i programmi di finanziamento e di
investimento, da trasmettere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed all'organismo di
regolazione. Il piano ha lo scopo di garantire l'uso, la
fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti
dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso
l'equilibrio economico e finanziario e prevedendo i mezzi
per conseguire tali obiettivi.
6. Il gestore dell'infrastruttura assicura che i
richiedenti noti e, su loro richiesta, i richiedenti
potenziali, abbiano accesso alle informazioni pertinenti e
la possibilita' di esprimersi sul contenuto del piano
commerciale riguardo alle condizioni di accesso e di uso e
alla natura, fornitura e sviluppo dell'infrastruttura prima
della sua approvazione da parte del gestore
dell'infrastruttura. A tal fine il gestore
dell'infrastruttura pubblica, sul proprio sito internet, il
piano commerciale tre mesi prima della sua adozione,
concedendo ai richiedenti trenta giorni per esprimere un
parere non vincolante sulle tematiche suddette.
7. Il gestore dell'infrastruttura si accerta della
coerenza tra le disposizioni del contratto e il piano
commerciale.
8. Il gestore dell'infrastruttura entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
mette a punto e aggiorna annualmente un registro dei propri
beni e dei beni della cui gestione e' responsabile, dandone
adeguata informativa al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Tale registro deve essere corredato delle
spese dettagliate per il rinnovo e il potenziamento
dell'infrastruttura ferroviaria e viene utilizzato per
valutare il finanziamento necessario alla loro riparazione
o sostituzione.»
- Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 199.