Art. 210 
 
              Disposizioni in materia di autotrasporto 
 
  1. Al fine di assicurare sostegno  al  settore  dell'autotrasporto,
tenuto conto  del  ruolo  centrale  rivestito  nella  gestione  della
situazione emergenziale derivante dalla diffusione  del  contagio  da
COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai  sensi  dell'articolo
107,  paragrafo  2,  lettera  b),  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale  contesto,  un
adeguato sostegno di natura mutualistica alle  imprese  del  settore,
l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e' incrementata di 20 milioni di
euro per l'anno 2020. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i  consorzi,  anche
in forma societaria, le cooperative e i raggruppamenti aventi sede in
Italia ovvero in altro paese dell'Unione  europea  iscritti  all'Albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo  1  della
legge 6 giugno 1974, n.298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai
sensi del regolamento CE n.881/92 del 26 marzo  1992,  entro  novanta
giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   versano
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
per l'anno 2020 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
somme incassate successivamente al 1°  gennaio  2017  e  fino  al  31
dicembre  2018  a  titolo  di  riduzione   compensata   dei   pedaggi
autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  28
dicembre 1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
febbraio 1999 n.40 e dell'articolo 45 della legge 23  dicembre  1999,
n.488, eventualmente rimaste nella loro  disponibilita',  in  ragione
dell'impossibilita' di procedere al loro riversamento in  favore  dei
beneficiari  aderenti  al  consorzio,  alla  cooperativa  ovvero   al
raggruppamento. Le somme restituite sono destinate  in  favore  delle
iniziative deliberate dall'Albo nazionale  delle  persone  fisiche  e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose  per  conto  terzi,
per il sostegno del settore e per la  sicurezza  della  circolazione,
anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture. 
  3.   Il   Comitato   centrale   per    l'Albo    nazionale    degli
autotrasportatori di cui all'articolo 9 del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n.284, anche avvalendosi delle  strutture  centrali  e
periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  nei
limiti delle risorse disponibili a  legislazione  vigente,  provvede,
nell'ambito delle attivita' di cui alle lettere  l-ter)  e  l-quater)
del comma 2 del medesimo articolo 9, al monitoraggio ed al  controllo
dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il Trattato sul funzionamento  dell'Unione  Europea
          si veda nei riferimenti normativi all'art. 61. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  2  del
          decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  451,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1999,   n.   40
          (Disposizioni  urgenti  per  gli  addetti  ai  settori  del
          trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto): 
              «Art. 2 Oneri indiretti in materia di autotrasporto 
              1. - 2. Omissis 
              3. Per l'anno 1998 e' assegnato  al  comitato  centrale
          per l'albo degli autotrasportatori l'importo  di  lire  140
          miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999,  per  la
          protezione   ambientale   e   per   la   sicurezza    della
          circolazione,  anche  con  riferimento  all'utilizzo  delle
          infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
          con gli enti gestori delle stesse.  Entro  il  31  dicembre
          1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
          al Parlamento una relazione  sull'attuazione  del  presente
          comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
          trenta giorni dalla data di pubblicazione  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  emana  con   apposita
          direttiva norme  per  dare  attuazione  ad  un  sistema  di
          riduzione  compensata  di  pedaggi   autostradali   e   per
          interventi di protezione ambientale, al fine di  consentire
          l'utilizzo delle  risorse  di  cui  al  presente  articolo,
          tenendo  conto  dei   criteri   definiti   con   precedenti
          interventi legislativi in materia. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1  della  legge  6
          giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale  degli
          autotrasportatori di cose per conto  di  terzi,  disciplina
          degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema  di
          tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada): 
              «Art. 1 Istituzione dell'albo 
              Presso il  Ministero  dei  trasporti  e  dell'aviazione
          civile - Direzione generale della motorizzazione  civile  e
          dei trasporti in concessione,  e'  istituito  un  albo  che
          assume la denominazione di "Albo  nazionale  delle  persone
          fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
          per conto di terzi". 
              Presso  gli  uffici  provinciali  della  motorizzazione
          civile e dei trasporti in concessione  sono  istituiti  gli
          albi  provinciali  che  nel  loro  insieme  formano  l'albo
          nazionale. 
              L'iscrizione nell'albo  e'  condizione  necessaria  per
          l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. 
              Gli albi sono pubblici. 
              Presso ciascun albo e' istituita una  sezione  speciale
          alla quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa
          e i consorzi regolarmente costituiti il cui  scopo  sociale
          sia  quello  di   esercitare   l'autotrasporto   anche   od
          esclusivamente  con  i  veicoli  in  disponibilita'   delle
          imprese socie. 
              I requisiti e le  condizioni  di  cui  all'articolo  13
          della  presente   legge,   in   quanto   applicabili   alle
          cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si
          ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie. 
              Con il regolamento di esecuzione saranno  stabilite  le
          modalita' e la documentazione necessarie alla dimostrazione
          del   rapporto   associativo,   nonche'   le   norme    per
          l'applicazione delle disposizioni contenute nel  precedente
          comma.» 
              - Il regolamento CE n.  881/92  del  Consiglio  del  26
          marzo 1992 relativo all'accesso al mercato dei trasporti di
          merci su strada nella Comunita' effettuati in partenza  dal
          territorio di uno Stato membro o a destinazione di  questo,
          o in transito sul territorio di uno o piu' Stati membri  e'
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  Comunita'  Europea  9
          aprile 1992, n. 95. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  45  della
          legge  23  dicembre  1999,  n.  488  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge finanziaria 2000) 
              «Art. 45 Disposizioni in materia di autotrasporto 
              1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata  la  spesa
          annua di lire: 
              a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti
          dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge  28  dicembre
          1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 1999, n. 40; 
              b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti
          dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 451
          del 1998; 
              c)  130  miliardi  per  la  proroga  degli   interventi
          previsti dal comma 3 dell'articolo  2  del  citato  decreto
          legge n. 451 del 1998.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo  21  novembre  2005,  n.  284  (Riordino  della
          Consulta  generale  per  l'autotrasporto  e  del   Comitato
          centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori): 
              «Art. 9 Attribuzioni 
              1. Il Comitato  centrale  per  l'Albo  nazionale  degli
          autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile
          e   finanziaria,   nell'ambito    del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni: 
              a) curare la formazione, la tenuta e  la  pubblicazione
          dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci
          per conto di terzi; 
              b) 
              c) 
              d) determinare la misura delle quote dovute annualmente
          dalle imprese di autotrasporto, in base a  quanto  disposto
          dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  novembre
          1994,  n.  681  recante  norme  sul  sistema  delle   spese
          derivanti dal funzionamento del Comitato centrale; 
              e)  collaborare  con  la  Consulta,   provvedendo,   in
          particolare,  sulla  base  degli  indirizzi  dettati  dalla
          Consulta  stessa,  ad  effettuare  studi  preordinati  alla
          formulazione  delle  strategie  di  governo   del   settore
          dell'autotrasporto, a realizzare iniziative  di  formazione
          del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a
          partecipare al finanziamento delle connesse operazioni,  ad
          attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese
          di  autotrasporto,  ad  esprimere  il  proprio  avviso   su
          progetti di  provvedimenti  amministrativi  in  materia  di
          autotrasporto,  a  formulare  indirizzi   in   materia   di
          certificazione di qualita'  delle  imprese  che  effettuano
          trasporti di merci pericolose, di  derrate  deperibili,  di
          rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici; 
              f)  accreditare  gli  organismi  di  certificazione  di
          qualita' di cui alla lettera e) del comma  1  dell'articolo
          7; 
              g) 
              h)   attuare   le   direttive   del   Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto; 
              i) curare attivita' editoriali e di  informazione  alle
          imprese  di  autotrasporto,  anche   attraverso   strumenti
          informatici e telematici; 
              l) 
              l-bis) svolgere funzioni di studio e di consulenza  con
          specifico   riferimento   a   progetti   normativi,    alla
          risoluzione delle problematiche connesse con  l'accesso  al
          mercato   dell'autotrasporto   e   alla   professione    di
          autotrasportatore; 
              l-ter) verificare  l'adeguatezza  e  regolarita'  delle
          imprese iscritte, in relazione alle modalita'  concrete  di
          svolgimento dell'attivita' economica ed alla congruita' fra
          il parco veicolare e  il  numero  dei  dipendenti  autisti,
          nonche' alla regolarita' della copertura  assicurativa  dei
          veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei  dati  presenti
          nel CED presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e  dei  collegamenti  telematici  fra  i  sistemi
          informativi  dell'INAIL,  dell'INPS  e  delle   camere   di
          commercio; 
              l-quater) svolgere attivita' di controllo sulle imprese
          iscritte, al fine di garantirne la  perdurante  e  continua
          rispondenza ai requisiti  previsti  per  l'esercizio  della
          professione come definiti ai sensi del regolamento (CE)  n.
          1071/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  21
          ottobre 2009. 
              l-quinquies)  decide   sui   ricorsi   proposti   dagli
          interessati avverso i provvedimenti adottati  dagli  uffici
          della  motorizzazione  civile  in  materia  di  iscrizione,
          sospensione, cancellazione  e  radiazione  dall'albo  degli
          autotrasportatori, nonche' di applicazione  delle  sanzioni
          disciplinari. Il ricorso  non  ha  effetto  sospensivo  del
          provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale
          sono definitive e devono essere notificate al ricorrente  e
          all'ufficio  della  motorizzazione  civile  competente.   I
          provvedimenti definitivi  di  cancellazione,  radiazione  e
          sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio
          della motorizzazione civile per la revoca o la  sospensione
          dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori.»