Art. 210
Disposizioni in materia di autotrasporto
1. Al fine di assicurare sostegno al settore dell'autotrasporto,
tenuto conto del ruolo centrale rivestito nella gestione della
situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da
COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo
107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale contesto, un
adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e' incrementata di 20 milioni di
euro per l'anno 2020.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i consorzi, anche
in forma societaria, le cooperative e i raggruppamenti aventi sede in
Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della
legge 6 giugno 1974, n.298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai
sensi del regolamento CE n.881/92 del 26 marzo 1992, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, versano
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
per l'anno 2020 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
somme incassate successivamente al 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2018 a titolo di riduzione compensata dei pedaggi
autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999 n.40 e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999,
n.488, eventualmente rimaste nella loro disponibilita', in ragione
dell'impossibilita' di procedere al loro riversamento in favore dei
beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al
raggruppamento. Le somme restituite sono destinate in favore delle
iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi,
per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione,
anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.
3. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n.284, anche avvalendosi delle strutture centrali e
periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede,
nell'ambito delle attivita' di cui alle lettere l-ter) e l-quater)
del comma 2 del medesimo articolo 9, al monitoraggio ed al controllo
dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
si veda nei riferimenti normativi all'art. 61.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40
(Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del
trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto):
«Art. 2 Oneri indiretti in materia di autotrasporto
1. - 2. Omissis
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo,
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 6
giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina
degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada):
«Art. 1 Istituzione dell'albo
Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione
civile - Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione, e' istituito un albo che
assume la denominazione di "Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi".
Presso gli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli
albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo
nazionale.
L'iscrizione nell'albo e' condizione necessaria per
l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Gli albi sono pubblici.
Presso ciascun albo e' istituita una sezione speciale
alla quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa
e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale
sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od
esclusivamente con i veicoli in disponibilita' delle
imprese socie.
I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13
della presente legge, in quanto applicabili alle
cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si
ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le
modalita' e la documentazione necessarie alla dimostrazione
del rapporto associativo, nonche' le norme per
l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente
comma.»
- Il regolamento CE n. 881/92 del Consiglio del 26
marzo 1992 relativo all'accesso al mercato dei trasporti di
merci su strada nella Comunita' effettuati in partenza dal
territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo,
o in transito sul territorio di uno o piu' Stati membri e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Comunita' Europea 9
aprile 1992, n. 95.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 45 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2000)
«Art. 45 Disposizioni in materia di autotrasporto
1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa
annua di lire:
a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti
dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40;
b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti
dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 451
del 1998;
c) 130 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto
legge n. 451 del 1998.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284 (Riordino della
Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato
centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori):
«Art. 9 Attribuzioni
1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile
e finanziaria, nell'ambito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni:
a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione
dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci
per conto di terzi;
b)
c)
d) determinare la misura delle quote dovute annualmente
dalle imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto
dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre
1994, n. 681 recante norme sul sistema delle spese
derivanti dal funzionamento del Comitato centrale;
e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in
particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla
Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla
formulazione delle strategie di governo del settore
dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione
del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a
partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad
attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese
di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su
progetti di provvedimenti amministrativi in materia di
autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di
certificazione di qualita' delle imprese che effettuano
trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di
rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;
f) accreditare gli organismi di certificazione di
qualita' di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo
7;
g)
h) attuare le direttive del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;
i) curare attivita' editoriali e di informazione alle
imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti
informatici e telematici;
l)
l-bis) svolgere funzioni di studio e di consulenza con
specifico riferimento a progetti normativi, alla
risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al
mercato dell'autotrasporto e alla professione di
autotrasportatore;
l-ter) verificare l'adeguatezza e regolarita' delle
imprese iscritte, in relazione alle modalita' concrete di
svolgimento dell'attivita' economica ed alla congruita' fra
il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti,
nonche' alla regolarita' della copertura assicurativa dei
veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti
nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi
informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di
commercio;
l-quater) svolgere attivita' di controllo sulle imprese
iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua
rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della
professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009.
l-quinquies) decide sui ricorsi proposti dagli
interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici
della motorizzazione civile in materia di iscrizione,
sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli
autotrasportatori, nonche' di applicazione delle sanzioni
disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del
provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale
sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e
all'ufficio della motorizzazione civile competente. I
provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e
sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio
della motorizzazione civile per la revoca o la sospensione
dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori.»