Art. 211 
 
Misure per la funzionalita' del Corpo delle Capitanerie  di  Porto  e
  per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari. 
 
  1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle  capitanerie
di porto-Guardia  Costiera,  per  un  periodo  di  novanta  giorni  a
decorrere dalla data di entrata di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  dei  maggiori  compiti  connessi  al   contenimento   della
diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione
al rischio di contagio da  COVID-19  connesso  allo  svolgimento  dei
compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di  porto,  Guardia
Costiera, al fine di consentire la sanificazione  e  la  disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e  dei  mezzi  in  uso  al
medesimo  Corpo,   nonche'   assicurare   l'adeguata   dotazione   di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo  equipaggiamento  al
relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva  di
euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000  per  spese  di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
e per l'acquisto dei  dispositivi  di  protezione  individuale,  euro
320.000 per l'acquisto di spese per  attrezzature  tecniche  ed  euro
360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. 
  2. Fatte salve le  prioritarie  esigenze  operative  e  manutentive
delle Forze armate e al fine di favorire la piu' ampia valorizzazione
delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il  Ministero
della difesa, per il tramite  di  Difesa  servizi  S.p.A.,  ai  sensi
dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.66,  puo'
stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti
pubblici o  privati,  volti  ad  affidare  in  uso  temporaneo  zone,
impianti o parti di essi,  bacini,  strutture,  officine,  capannoni,
costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari. 
  3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma  2  definiscono  le
zone, le strutture e gli impianti  oggetto  dell'affidamento  in  uso
temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le  garanzie,  le  opzioni
per il rinnovo, le penali, i termini economici nonche'  le  condivise
modalita' di gestione e ogni altra clausola ritenuta necessaria  alla
regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti. 
  4. Alla copertura degli oneri di  cui  al  comma  1,  pari  a  euro
2.230.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  535  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
              «Art. 535 Difesa Servizi spa 
              1. E' costituita  la  societa'  per  azioni  denominata
          "Difesa   Servizi   spa",   ai   fini   dello   svolgimento
          dell'attivita' negoziale diretta all'acquisizione  di  beni
          mobili,  servizi  e   connesse   prestazioni   strettamente
          correlate  allo  svolgimento  dei   compiti   istituzionali
          dell'Amministrazione  della  difesa  e   non   direttamente
          correlate all'attivita' operativa delle  Forze  armate,  da
          individuare  con  decreto  del  Ministro  della  difesa  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche' ai fini dell'articolo 7  della  legge  24  dicembre
          1985, n. 808, nonche' delle attivita' di  valorizzazione  e
          di gestione, fatta eccezione  per  quelle  di  alienazione,
          degli immobili militari,  da  realizzare  anche  attraverso
          accordi con altri soggetti e la  stipula  di  contratti  di
          sponsorizzazione. Le citate attivita' negoziali sono svolte
          attraverso l'utilizzo  integrale  delle  risorse  acquisite
          dalla societa', attraverso la gestione economica  dei  beni
          dell'Amministrazione della difesa e  dei  servizi  da  essa
          resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto  a  quelle
          iscritte nello stato di previsione del dicastero. 
              2. La societa' e' posta sotto la vigilanza del Ministro
          della difesa e ha sede in Roma. Il capitale  sociale  della
          societa' e' stabilito in euro 1  milione,  e  i  successivi
          eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto
          del  Ministro  della  difesa,  che   esercita   i   diritti
          dell'azionista. Le azioni della societa'  sono  interamente
          sottoscritte dal  Ministero  della  difesa  e  non  possono
          formare oggetto di diritti a favore di terzi.  La  societa'
          opera  secondo  gli  indirizzi  strategici  e  i  programmi
          stabiliti con decreto del medesimo Ministero,  di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3. La societa' ha a oggetto la prestazione di servizi e
          l'espletamento  di  attivita'  strumentali  e  di  supporto
          tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della
          difesa per  lo  svolgimento  di  compiti  istituzionali  di
          quest'ultima. L'oggetto  sociale,  riguardante  l'attivita'
          negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili,  servizi
          e connesse  prestazioni,  e'  strettamente  correlato  allo
          svolgimento  dei   compiti   istituzionali   del   comparto
          sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le
          Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza  ai
          sensi dell'articolo 33 del codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di
          centrale di committenza possono essere svolte anche per  le
          altre  Forze  di  polizia,  previa  stipula   di   apposite
          convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa'
          puo'  altresi'  esercitare  ogni   attivita'   strumentale,
          connessa o accessoria ai suoi  compiti  istituzionali,  nel
          rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia
          di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico. 
              4. La societa', nell'espletare le funzioni di  centrale
          di committenza, utilizza  i  parametri  di  prezzo-qualita'
          delle convenzioni di cui all'articolo 26,  comma  1,  della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
          come limiti  massimi  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi
          comparabili. 
              5. Lo statuto disciplinante  il  funzionamento  interno
          della societa' e' approvato con decreto del Ministro  della
          difesa, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze.  E'  ammessa  la  delega  dei  poteri  dell'organo
          amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto
          sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione
          e del collegio sindacale per il primo periodo di durata  in
          carica. I membri del consiglio di  amministrazione  possono
          essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze  armate
          in  servizio  permanente.  Le  successive  modifiche   allo
          statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per
          i successivi periodi sono deliberate  a  norma  del  codice
          civile ed entrano in  vigore  a  seguito  dell'approvazione
          delle stesse con decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              6. Lo statuto prevede: 
              a) il divieto  esplicito  di  cedere  le  azioni  o  di
          costituire su di esse diritti a favore di terzi; 
              b)  la  nomina  da  parte  del  Ministro  della  difesa
          dell'intero consiglio di amministrazione e il  suo  assenso
          alla nomina dei dirigenti; 
              c) le modalita' per l'esercizio del "controllo analogo"
          sulla societa',  nel  rispetto  dei  principi  del  diritto
          europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria; 
              d) le modalita' per l'esercizio dei poteri di indirizzo
          e controllo sulla politica aziendale; 
              e) l'obbligo dell'esercizio  dell'attivita'  societaria
          in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa; 
              f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa  o  al
          mercato ristretto. 
              7. La pubblicazione del decreto di  approvazione  dello
          statuto  nella  Gazzetta  Ufficiale   tiene   luogo   degli
          adempimenti  in  materia  di  costituzione  delle  societa'
          previsti dalla normativa vigente. 
              8. Gli utili netti  della  societa'  sono  destinati  a
          riserva,  se   non   altrimenti   determinato   dall'organo
          amministrativo della  societa'  previa  autorizzazione  del
          Ministero vigilante. 
              9. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge. 
              10. Il rapporto  di  lavoro  del  personale  dipendente
          della societa'  e'  disciplinato  dalle  norme  di  diritto
          privato e dalla  contrattazione  collettiva.  In  deroga  a
          quanto  previsto  dal  comma  9  dell'articolo  23-bis  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la  societa'  si
          avvale anche del personale militare e civile del  Ministero
          della  difesa,  anche  di  livello  non  dirigenziale,   in
          possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e
          gestionale, da  impiegare  secondo  le  modalita'  previste
          dallo stesso articolo.»