Art. 211
Misure per la funzionalita' del Corpo delle Capitanerie di Porto e
per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari.
1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie
di porto-Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a
decorrere dalla data di entrata di entrata in vigore del presente
decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della
diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione
al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei
compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia
Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al
medesimo Corpo, nonche' assicurare l'adeguata dotazione di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al
relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di
euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro
320.000 per l'acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro
360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive
delle Forze armate e al fine di favorire la piu' ampia valorizzazione
delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero
della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi
dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, puo'
stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti
pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone,
impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni,
costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.
3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le
zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso
temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni
per il rinnovo, le penali, i termini economici nonche' le condivise
modalita' di gestione e ogni altra clausola ritenuta necessaria alla
regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.
4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro
2.230.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 535 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 535 Difesa Servizi spa
1. E' costituita la societa' per azioni denominata
"Difesa Servizi spa", ai fini dello svolgimento
dell'attivita' negoziale diretta all'acquisizione di beni
mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente
correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'Amministrazione della difesa e non direttamente
correlate all'attivita' operativa delle Forze armate, da
individuare con decreto del Ministro della difesa di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre
1985, n. 808, nonche' delle attivita' di valorizzazione e
di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione,
degli immobili militari, da realizzare anche attraverso
accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di
sponsorizzazione. Le citate attivita' negoziali sono svolte
attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite
dalla societa', attraverso la gestione economica dei beni
dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa
resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle
iscritte nello stato di previsione del dicastero.
2. La societa' e' posta sotto la vigilanza del Ministro
della difesa e ha sede in Roma. Il capitale sociale della
societa' e' stabilito in euro 1 milione, e i successivi
eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto
del Ministro della difesa, che esercita i diritti
dell'azionista. Le azioni della societa' sono interamente
sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono
formare oggetto di diritti a favore di terzi. La societa'
opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi
stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La societa' ha a oggetto la prestazione di servizi e
l'espletamento di attivita' strumentali e di supporto
tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della
difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di
quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attivita'
negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi
e connesse prestazioni, e' strettamente correlato allo
svolgimento dei compiti istituzionali del comparto
sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le
Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai
sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di
centrale di committenza possono essere svolte anche per le
altre Forze di polizia, previa stipula di apposite
convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa'
puo' altresi' esercitare ogni attivita' strumentale,
connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia
di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico.
4. La societa', nell'espletare le funzioni di centrale
di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualita'
delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi
comparabili.
5. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno
della societa' e' approvato con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. E' ammessa la delega dei poteri dell'organo
amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto
sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione
e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in
carica. I membri del consiglio di amministrazione possono
essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate
in servizio permanente. Le successive modifiche allo
statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per
i successivi periodi sono deliberate a norma del codice
civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione
delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Lo statuto prevede:
a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di
costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa
dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso
alla nomina dei dirigenti;
c) le modalita' per l'esercizio del "controllo analogo"
sulla societa', nel rispetto dei principi del diritto
europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalita' per l'esercizio dei poteri di indirizzo
e controllo sulla politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio dell'attivita' societaria
in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al
mercato ristretto.
7. La pubblicazione del decreto di approvazione dello
statuto nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli
adempimenti in materia di costituzione delle societa'
previsti dalla normativa vigente.
8. Gli utili netti della societa' sono destinati a
riserva, se non altrimenti determinato dall'organo
amministrativo della societa' previa autorizzazione del
Ministero vigilante.
9. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.
10. Il rapporto di lavoro del personale dipendente
della societa' e' disciplinato dalle norme di diritto
privato e dalla contrattazione collettiva. In deroga a
quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la societa' si
avvale anche del personale militare e civile del Ministero
della difesa, anche di livello non dirigenziale, in
possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e
gestionale, da impiegare secondo le modalita' previste
dallo stesso articolo.»