Art. 212 bis
Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su
acqua nel comune di Venezia
1. Dopo l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e'
inserito il seguente:
« Art. 18-bis. - 1. Al fine di incentivare la salvaguardia
ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria
nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilita' e
l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti
al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di
euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per
l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su
acqua ».
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a
5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno
2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di
euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 34-ter Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi
1. - 4. Omissis
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5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.»