Art. 214
Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS
e delle imprese esercenti attivita' di trasporto ferroviario.
1. A seguito della riduzione della circolazione autostradale
conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa di 25 milioni di
euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di
compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative
all'anno 2020 riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15,
comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente
articolo e' determinata nei limiti degli stanziamenti annuali di cui
al comma 1 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31
gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione
delle entrate di cui al comma 1 per il periodo interessato dalle
misure di contenimento e prevenzione di cui al comma 1 riferita al
differenziale per lo stesso periodo del livello della circolazione
autostradale tra gli anni 2019 e 2020.
2-bis. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo
utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono
trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la
realizzazione dell'intervento denominato «SS 42-variante
Trescore-Entratico». All'onere derivante dal presente comma, pari a
10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto.
2-ter. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo
utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS
S.p.A. e' assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020
per la realizzazione dell'intervento denominato «Collegamento tra la
strada statale n. 11-tangenziale ovest di Milano-variante di
Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate-tratta B
riqualificazione della strada provinciale 114-tratta C da
Abbiategrasso a Vigevano)». All'onere derivante dal presente comma,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto.
3. E' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e
di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le
imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri
e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti
economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19
registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.
4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare entro il
30 settembre 2020 gli effetti economici di cui al medesimo comma 3
secondo le modalita' definite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 3 sono
assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre
2020.
6. L'erogazione dei fondi assegnati ai sensi del comma 5 e'
subordinata alla dichiarazione di compatibilita' da parte della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a
70 milioni di euro per il 2020, e 105 milioni di euro annui dal 2021
al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 9-bis dell'articolo 19
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
«Art. 19 Societa' pubbliche
1. - 9. Omissis
9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il comma 1021
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
abrogato e la misura del canone annuo corrisposto
direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del
medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni, e' integrata di un importo,
calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo
che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3
millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A
e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di
pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta
evidenza nel proprio piano economico-finanziario
dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e
destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e
straordinaria nonche' all'adeguamento e al miglioramento
delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al
fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del
presente comma, i concessionari recuperano il suddetto
importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa
di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione
della presente disposizione non devono derivare oneri
aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a
titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte
servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione della presente
disposizione.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
15 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
«Art. 15 Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni
di concessione
1. - 3. Omissis
4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente
ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9-bis dell'art.
19 del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e'
integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza
chilometrica, pari a:
a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di
pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le
classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno
del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore
del presente comma;
b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di
pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le
classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio
2011.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
si veda nei riferimenti normativi all'art. 25-bis.